La Corte di Cassazione VI sezione Penale con la sentenza 18257/2015 ha sancito, confermando la visione proposta dall’avv. Giovanni Di Cagno, partner di Polis Avvocati, per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, il principio secondo il quale l’istituto dell’interruzione della prescrizione dell’illecito amministrativo, ascrivibile a un ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, è disciplinato dalle regole proprie del codice civile.
L’atto interruttivo della prescrizione, pertanto, per spiegare i propri effetti, deve essere notificato all’Ente imputato e non meramente depositato in cancelleria.
«La sentenza appare particolarmente degna di nota – ha commentato l’avv. Di Cagno- perché ha inferto un poderoso colpo alla tanto diffusa, quanto inesatta vulgata, secondo cui i problemi connessi alla responsabilità amministrativa del reato delle persone giuridiche, il cui accertamento avviene nell’ambito del processo penale, vadano affrontati esclusivamente con gli strumenti e con le categorie proprie del diritto e della procedura penale.
La materia invece richiede un approccio multidisciplinare e competenze integrate di diritto penale, civile e amministrativo, senza le quali l’interprete rischia di smarrire il filo della complessa architettura voluta dal legislatore».