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28 Mag, 24

Sicurezza, come cambia il modello 231 alla luce delle nuove regole

Il modello organizzativo deve essere redatto in conformità all’articolo 30 del Dlgs. 81/2008 che delinea i requisiti fondamentali a cui il documento deve rispondere

Il 27 maggio 2024, Rossana Vitone su Norme e Tributi Plus Lavoro

Tra gli interventi legislativi che hanno recentemente modificato la vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro è doveroso richiamare il Decreto Legge del 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024.

Al riguardo, infatti, dal 1° ottobre 2024, sarà in vigore un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi denominato patente a crediti, tale strumento diverrà obbligatorio per i predetti destinatari che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili.

Le imprese, ad eccezione di quelle in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, e i lavoratori autonomi, che prestino la loro attività nei cantieri temporanei o mobili, saranno tenuti al possesso della patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (in sigla INL) che costituirà un vero e proprio titolo abilitante.

La patente a crediti prevederà un punteggio iniziale di trenta crediti che verranno decurtati in seguito all’eventuale adozione nei confronti dell’ente di provvedimenti di carattere sanzionatorio.

I crediti potranno essere riguadagnati attraverso la partecipazione a corsi di formazione riguardanti i temi della salute e sicurezza sul lavoro. Nei casi di violazioni più gravi, dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente di un lavoratore, assoluta o parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino ad un massimo di dodici mesi.

L’intervento legislativo rappresenta un ulteriore strumento di contrasto al sempre più crescente numero di infortuni sul lavoro che, anche nel primo bimestre del 2024, ha visto in Italia, rispetto allo scorso anno, un aumento significativo delle morti sul lavoro evidenziando, così, la necessità di rafforzare le misure legislative già messe in campo.

Il problema dell’aumento degli infortuni sul lavoro è, indubbiamente, una piaga socio-culturale e le imprese non possono esimersi dallo sviluppare una c.d. attività preventiva di compliance che si preoccupi di prevenire il rischio di non conformità delle attività aziendali alle norme di legge suggerendo, ove si riscontrino disallineamenti, le più opportune soluzioni in modo da scongiurare eventi fatali e le conseguenti ipotesi sanzionatorie che ne derivino.

Tra le c.d. best practice, assume un ruolo rilevante il modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 in linea con le prescrizioni contemplate nel D. Lgs. 81/2008 c.d. Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Il modello organizzativo deve essere redatto in conformità all’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 che delinea i requisiti fondamentali a cui il documento deve rispondere al fine di beneficiare della cosiddetta efficacia esimente prevista dal decreto legislativo 231 anche per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

Inoltre, alla luce delle ultime novità legislative introdotte, il modello 231 dovrà oltre a definire ruoli e comportamenti aziendali, individuare specifici protocolli sempre più diretti alla prevenzione dei reati in materia antinfortunistica.

L’adozione del modello organizzativo è, pertanto, un punto di partenza essenziale, ma a renderlo efficace sarà la sua idoneità alla realtà aziendale di riferimento e la concreta applicazione nel tempo.

Del resto anche la Suprema Corte di Cassazione ha più volte confermato il principio secondo cui “la responsabilità degli enti può essere dunque definita come una vera e propria responsabilità da colpa di organizzazione, caratterizzata dal malfunzionamento della struttura organizzativa dell’ente, la quale dovrebbe essere volta – mediante adeguati modelli – a prevenire la commissione di reati” Cass. Pen., IV Sez. Penale, n. 38363 del 23.5.2018.

Gli enti hanno, pertanto, l’obbligo di adeguarsi alle novità legislative in parola con la consapevolezza che tali prescrizioni non rappresentino soltanto l’ennesimo adempimento burocratico ma una garanzia nei confronti dei lavoratori attraverso l’adozione di tutte le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire gli infortuni sui luoghi di lavoro.

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