La Corte di Giustizia Europea, a inizio ottobre, ha affermato che gli Stati membri dell’Unione Europea possono richiedere l’inserimento di ulteriori indicazioni in etichetta per la provenienza degli alimenti.
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguardava la corretta interpretazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 1169/2011, recante norme per “la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.
In particolare, la Corte, adita dal Consiglio di Stato francese, ha fornito la propria lettura degli artt. 26, 38 e 39 del Regolamento, sancendo – per gli Stati membri – la possibilità di richiedere agli Operatori del Settore Alimentare l’inserimento in etichetta di indicazioni più specifiche in relazione alla provenienza dell’alimento.
Questo poiché l’articolo 26 del Regolamento UE n. 1169/2011, deve essere interpretato nel senso che l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento e dell’alimento inteso come ingrediente (nel caso di specie latte e del latte usato quale ingrediente) debba essere considerata una “materia espressamente armonizzata”, in base a quanto disposto dall’art. 38, par. 1, qualora l’omissione di tale indicazione possa “indurre in errore il consumatore”.
Quindi, ciascuno Stato membro ben potrà richiedere indicazioni obbligatorie, ulteriori rispetto a quelle contenute già nel Regolamento UE n. 1169/2011, a patto che (i) queste ultime siano compatibili con l’obiettivo di tutela del consumatore perseguito dall’Unione Europea e che (ii) le disposizioni nazionali siano coerenti con l’impostazione normativa del legislatore europeo.
Avv. Andrea Di Comite, Avv. Federico Straziota, Avv. Mirco Semeraro