LE MODIFICHE APPORTATE AL D. LGS. N. 81/2008 C.D. TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO
La legge n. 215 del 17.12.2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” c.d. Decreto fisco e lavoro – in vigore dal 21.12.2021 – ha apportato numerose modifiche al D. Lgs. n. 81/2008 c.d. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.
La novella legislativa ha revisionato 14 articoli del Testo Unico e provveduto alla sostituzione dell’Allegato I alla presente normativa.
Tra le modifiche di maggior impatto, si segnalano, in particolare, la revisione e integrazione dell’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 che prevede la possibilità da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro di adottare direttamente un provvedimento di sospensione qualora vengano riscontrate gravi irregolarità, tra le quali, ad esempio, la circostanza che almeno il dieci per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risultino occupati in modo irregolare.
Inoltre, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, la Legge ha introdotto l’obbligo, da parte del committente, di comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, secondo le modalità previste dall’art. 15, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015 per il c.d. lavoro intermittente. In caso di violazione della suddetta comunicazione, verrà applicata una sanzione amministrativa in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui venga omessa o ritardata la comunicazione e, in caso di provvedimento di sospensione per violazioni sulla sicurezza o per lavoro irregolare, sarà applicato il divieto all’impresa, per tutto il periodo di sospensione, di contrattare con la Pubblica Amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici.
In tali ipotesi, il datore di lavoro sarà, comunque, tenuto a corrispondere la retribuzione al lavoratore ed a versare i relativi contributi.
Inoltre si evidenzia che nel nuovo Allegato I del D. Lgs. n. 81/2008 vengono elencate tassativamente le gravi violazioni per le quali possa essere disposto il provvedimento di sospensione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali, fra tutte, si ritiene opportuno sottolineare l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza e la mancata notifica all’organo di vigilanza, prima dell’inizio dei lavori, di tutte quelle attività che possano comportare il rischio di esposizione all’amianto.
La riforma è intervenuta in modo significativo anche sulla figura del preposto, con la modifica e integrazione degli articoli 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008, al riguardo è stato introdotto l’obbligo per il datore di lavoro e per i dirigenti di individuare il preposto o i preposti per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 81/2008.
Sul punto la normativa non ha dato indicazioni sulle modalità con le quali attribuire l’incarico al preposto ma è indubbio che sarà necessario formalizzare tale nomina al fine di renderla verificabile e attestare che le parti, ossia il datore di lavoro e il preposto, ne siano a conoscenza.
Tra le novità legislative introdotte è doveroso segnalare che, in caso di appalto e subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori avranno, d’ora in poi, l’obbligo di indicare espressamente al committente il nominativo del soggetto individuato per svolgere le funzioni di preposto. In caso di inosservanza di tale obbligo la legge prevede la pena alternativa dell’arresto o di una sanzione pecuniaria.
Inoltre, per garantire l’adeguatezza della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative degli stessi dovranno essere svolte, interamente, con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale, o comunque, in ogni caso in cui si renda necessario per l’eventuale evoluzione dei rischi già valutati o per l’insorgenza di nuovi rischi.
La Legge ha previsto, altresì, alcune novità in tema di formazione e addestramento sui luoghi di lavoro. Al riguardo, infatti, si evidenziano le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 nei quali si prevede, espressamente, che entro il prossimo 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni provvederà ad adottare un accordo nel quale verranno rivisti i precedenti accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione, tanto al fine di individuare la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro e dei lavoratori nonché le modalità di verifica finale di apprendimento.
Infine è doveroso sottolineare che la riforma ha introdotto la formazione dei datori di lavoro con aggiornamento periodico, già prevista nel Decreto Legislativo per dirigenti e preposti.
Le nuove regole, inserendosi in un contesto legislativo “di emergenza” ma, allo stesso tempo, ispirato ai principi sociali della ormai tanto diffusa sostenibilità aziendale possono davvero rappresentare consuetudini innovative e opportune nella lotta agli infortuni sul lavoro soltanto se, i nuovi dettami, saranno in grado di rafforzare da un lato la tutela dei lavoratori e dall’altro diventare, se rispettate, un motivo di riconoscimento e di premio per le aziende virtuose.
Avv. Rossana Vitone