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23 May, 21

“Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ed autocertificazioni Covid-19”. L’avv. Starita su La Gazzetta del Mezzogiorno

Per la rubrica “La bilancia e il bilancio” su LaGazzettadelMezzogiorno.it, il nostro Stefano Starita (in foto) è intervenuto sul tema della falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di grande attualità per l’uso delle autocertificazioni Covid-19 che i cittadini sono stati invitati a produrre, ad esempio, per gli spostamenti.

Di seguito, l’approfondimento per esteso

L’emergenza sanitaria del Covid ha portato i cittadini a confrontarsi con l’uso delle autocertificazioni per gli spostamenti in Italia. Sebbene al momento l’uso delle autodichiarazioni sia stato dismesso a seguito del passaggio alla zona gialla per il Belpaese, bisogna fare ugualmente chiarezza sulla giurisprudenza in modo tale da rendere il più semplice possibile al cittadino la comprensione dei propri diritti e dei propri doveri. Un esempio? La sentenza di merito (cfr. Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, 12.3.2021) con la quale è stata categoricamente esclusa la configurabilità del reato previsto dall’art. 483 c.p. – che punisce con la reclusione sino a due anni “chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità” – nel caso di false dichiarazioni nelle autocertificazioni da compilare per effettuare spostamenti sul territorio nazionale.

La pronuncia rappresenta solo l’ultimo arresto giurisprudenziale di un filone interpretativo che sta progressivamente scardinando la rilevanza penale delle autocertificazioni mendaci e che attende solo il definitivo avvallo della Suprema Corte di Cassazione: sul punto, invero, si erano già espressi tanto lo stesso Tribunale di Milano – che ha avuto modo di dichiarare estranee all’ambito di applicazione dell’art. 483 c.p. quelle dichiarazioni che si risolvono in mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi (come, ad esempio, quelle concernenti la volontà di raggiungere un determinato luogo) – quanto il Tribunale di Reggio Emilia, che ha finanche dichiarato illegittimi i divieti di spostamento imposti con i DPCM dell’8/9.3.2020 per contrasto con l’art. 13 della Costituzione, che sancisce l’inviolabilità della libertà personale.

Nel caso oggetto della recente sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, l’imputato era chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 483 c.p., in relazione all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, perché, “fermato durante un controllo dei passeggeri in transito nella Stazione di Milano Cadorna effettuato dagli Agenti della POLFER”, avrebbe affermato falsamente nella autocertificazione consegnata alla Polizia “di lavorare presso il (…) di (…) in Milano e di far rientro presso il proprio domicilio, circostanza non rispondente al vero”.

In disparte l’“evidente contrasto tra la documentazione prodotta dalla difesa e quella contenuta nel fascicolo del P.M.”, il G.I.P. ha evidenziato “come non sussistano nemmeno astrattamente e nel caso di specie i presupposti costitutivi della fattispecie delittuosa di cui all’art. 483 c.p. contestata”.

Deve, infatti, escludersi che il D.P.R. n. 445/2000 “preveda un generale obbligo di veridicità nelle attestazioni che il privato renda al pubblico ufficiale”; quest’ultime integrano il delitto di falso in atto pubblico solo qualora “siano destinate a provare la verità dei fatti cui si riferiscono nonché ad essere trasfuse in un atto pubblico”, di talché, “in tutti i casi quale quello in esame – nel quale l’autodichiarazione in ipotesi infedele è resa dal privato all’atto di un controllo casuale sul rispetto della normativa emergenziale – appare difficile stabilire quale sia l’atto del pubblico ufficiale nel quale la dichiarazione infedele sia destinata a confluire con tutte le necessarie e previste conseguenze di legge”.

A ben vedere, tuttavia, il vero passaggio nodale della sentenza è rinvenibile nella lucida riflessione sul divieto di auto-incriminazione previsto, nel nostro ordinamento, dall’art. 24 della Costituzione.

Secondo il G.I.P. di Milano, infatti, tenuto conto che “la violazione delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. dell’8.3.2020 relative al divieto di spostamento (…) era sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 650 c.p.” – che punisce l’inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall’Autorità – l’ipotizzato obbligo di verità “sui fatti dell’autodichiarazione sottoscritta” si sarebbe posto “in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo (art. 24 Cost.) e con il principio nemo tenetur se detegere, in quanto il privato, scegliendo legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative, verrebbe comunque assoggettato a sanzione penale per le false dichiarazioni rese”.

In altri termini, l’imputato si sarebbe trovato dinanzi alla difficile alternativa di scegliere tra riferire il falso, rischiando di essere incriminato ai sensi degli artt. 483 c.p. e 76 D.P.R. n. 445/2000, o dichiarare il vero, nella consapevolezza di poter rispondere del reato di cui all’art. 650 c.p.; dubbio amletico fortunatamente risparmiato dall’equilibrata giurisprudenza dei Giudici di Milano.

 

LaGazzettadelMezzogiorno.it 

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