NEWS

11 Jul, 16

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Vigente al: 19-1-2016

Scarica il testo vigente in formato .pdf

Capo I

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita’
amministrativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300,

che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata

in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina

della responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche e delle

societa’, associazioni od enti privi di personalita’ giuridica che

non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e

criteri direttivi contenuti nell’articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione dell’11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del

Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma

dell’articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n.

300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del

commercio con l’estero, con il Ministro per le politiche comunitarie

e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica;

 

E m a n a

 

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

Soggetti

 

  1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita

degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

  1. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti

di personalita giuridica e alle societa’ e associazioni anche prive

di personalita’ giuridica.

  1. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali,

agli altri enti pubblici non economici nonche’ agli enti che svolgono

funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.

Principio di legalita’

 

  1. L’ente non puo’ essere ritenuto responsabile per un fatto

costituente   reato se la sua responsabilita’ amministrativa in

relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente

previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del

fatto.

Art. 3.

Successione di leggi

 

  1. L’ente non puo’ essere ritenuto responsabile per un fatto che

secondo una legge posteriore non costituisce piu’ reato o in

relazione   al   quale   non e’piu’ prevista la responsabilita’

amministrativa dell’ente, e, se vi e’ stata condanna, ne cessano

l’esecuzione e gli effetti giuridici.

  1. Se la legge del tempo in cui e’ stato commesso l’illecito e le

successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono

piu’ favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

  1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di

leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.

Reati commessi all’estero

 

  1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10

del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede

principale   rispondono   anche   in   relazione ai reati commessi

all’estero, purche’ nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo

in cui e’ stato commesso il fatto.

  1. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a

richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l’ente solo

se la richiesta e’ formulata anche nei confronti di quest’ultimo.

Art. 5.

Responsabilita’ dell’ente

 

  1. L’ente e’ responsabile per i reati commessi nel suo interesse o

a suo vantaggio:

  1. a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di

amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unita’

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche’ da

persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo

dello stesso;

  1. b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno

dei soggetti di cui alla lettera a).

  1. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno

agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente

 

  1. Se il reato e’ stato commesso   dalle   persone   indicate

nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova

che:

  1. a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima

della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione

idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

  1. b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei

modelli di curare il loro aggiornamento e’ stato affidato a un

organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di

controllo;

  1. c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i

modelli di organizzazione e di gestione;

  1. d) non vi e’ stata omessa o insufficiente vigilanza da parte

dell’organismo di cui alla lettera b).

  1. In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di

commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1,

devono rispondere alle seguenti esigenze:

  1. a) individuare le attivita’ nel cui ambito possono essere

commessi reati;

  1. b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la

formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai

reati da prevenire;

  1. c) individuare modalita’ di gestione delle risorse finanziarie

idonee ad impedire la commissione dei reati;

  1. d)   prevedere   obblighi   di   informazione   nei   confronti

dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza

dei modelli;

  1. e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il

mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

  1. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere

adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di

codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative

degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto

con i Ministeri competenti, puo’formulare, entro trenta giorni,

osservazioni sulla idoneita’ dei modelli a prevenire i reati. (6)

  1. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella

lettera b), del comma 1, possono essere   svolti   direttamente

dall’organo dirigente.

((4-bis. Nelle societa’ di capitali il collegio sindacale, il

consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della

gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di

cui al comma 1, lettera b).))

  1. È comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha

tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

 

————-

AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto (con l’art. 8, comma

1) che “Per i codici di comportamento inviati al Ministero della

giustizia fino alla data di entrata in vigore   del   presente

regolamento, il termine di trenta giorni di cui all’articolo 6, comma

3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data”.

Art. 7.

Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione

dell’ente

 

  1. Nel caso previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), l’ente

e’ responsabile se la commissione del reato e’ stata resa possibile

dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

  1. In ogni caso, e’ esclusa l’inosservanza degli obblighi di

direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato,

ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione,

gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello

verificatosi.

  1. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione

dell’organizzazione nonche’ al tipo di attivita’svolta, misure

idonee a garantire lo svolgimento dell’attivita’ nel rispetto della

legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di

rischio.

  1. L’efficace attuazione del modello richiede:
  2. a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso

quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni

ovvero   quando   intervengono   mutamenti   nell’organizzazione   o

nell’attivita’;

  1. b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato

rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.

Autonomia delle responsabilita’ dell’ente

 

  1. La responsabilita’ dell’ente sussiste anche quando:
  2. a) l’autore del reato non e’ stato identificato o non e’

imputabile;

  1. b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.
  2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei

confronti dell’ente quando e’ concessa amnistia per un reato in

relazione al quale e’ prevista la sua responsabilita’ e l’imputato ha

rinunciato alla sua applicazione.

  1. L’ente puo’ rinunciare all’amnistia.

SEZIONE II
Sanzioni in generale

Art. 9.

Sanzioni amministrative

 

  1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

sono:

  1. a) la sanzione pecuniaria;
  2. b) le sanzioni interdittive;
  3. c) la confisca;
  4. d) la pubblicazione della sentenza.
  5. Le sanzioni interdittive sono:
  6. a) l’interdizione dall’esercizio dell’attivita’;
  7. b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

  1. c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

  1. d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o

sussidi e l’eventuale revoca di quelli gia’ concessi;

  1. e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10.

Sanzione amministrativa pecuniaria

 

  1. Per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica

sempre la sanzione pecuniaria.

  1. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero

non inferiore a cento ne’ superiore a mille.

3.L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad

un massimo di lire tre milioni.

  1. Non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11.

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

 

  1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice

determina il numero delle quote tenendo conto della gravita’ del

fatto,   del   grado   della   responsabilita’   dell’ente   nonche’

dell’attivita’ svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del

fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

  1. L’importo della quota e’ fissato sulla base delle condizioni

economiche   e   patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare

l’efficacia della sanzione.

  1. Nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, l’importo della

quota e’ sempre di lire duecentomila.

Art. 12.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

 

  1. La sanzione pecuniaria e’ ridotta della meta’ e non puo’

comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

  1. a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente

interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o

ne ha ricavato un vantaggio minimo;

  1. b) il danno patrimoniale cagionato e’ di particolare tenuita’;
  2. La sanzione e’ ridotta da un terzo alla meta’ se, prima della

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

  1. a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le

conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e’ comunque

efficacemente adoperato in tal senso;

  1. b) e’ stato adottato e reso operativo un modello organizzativo

idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

  1. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle

lettere del precedente comma, la sanzione e’ ridotta dalla meta’ ai

due terzi.

  1. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo’ essere inferiore a

lire venti milioni.

Art. 13.

Sanzioni interdittive

 

  1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per

i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle

seguenti condizioni:

  1. a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita’ e

il reato e’ stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da

soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la

commissione del reato e’ stata determinata o agevolata da gravi

carenze organizzative;

  1. b) in caso di reiterazione degli illeciti.
  2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre

mesi e non superiore a due anni.

  1. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti

dall’articolo 12, comma 1.

Art. 14.

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

 

  1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita’

alla quale si riferisce l’illecito dell’ente. Il giudice ne determina

il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell’articolo 11,

tenendo conto dell’idoneita’ delle singole sanzioni a prevenire

illeciti del tipo di quello commesso.

  1. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo’

anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate

amministrazioni.   L’interdizione   dall’esercizio   di un’attivita’

comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni,

licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell’attivita’.

  1. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate

congiuntamente.

  1. L’interdizione dall’esercizio dell’attivita’ si applica soltanto

quando   l’irrogazione   di   altre   sanzioni interdittive risulta

inadeguata.

Art. 15.

Commissario giudiziale

 

  1. Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione

interdittiva che determina l’interruzione dell’attivita’ dell’ente,

il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la

prosecuzione dell’attivita’ dell’ente da parte di un commissario per

un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata

applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica

necessita’ la cui interruzione puo’ provocare un grave pregiudizio

alla collettivita’;

  1. b) l’interruzione dell’attivita’ dell’ente puo’ provocare, tenuto

conto   delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del

territorio   in   cui   e’   situato,   rilevanti   ripercussioni

sull’occupazione.

  1. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attivita’, il

giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto

della specifica attivita’ in cui e’ stato posto in essere l’illecito

da parte dell’ente.

  1. Nell’ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il

commissario cura l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di

organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie

di quello verificatosi. Non puo’ compiere atti di straordinaria

amministrazione senza autorizzazione del giudice.

  1. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attivita’ viene

confiscato.

  1. La prosecuzione dell’attivita’ da parte del commissario non puo’

essere   disposta   quando   l’interruzione dell’attivita’ consegue

all’applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

 

  1. Puo’ essere disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio

dell’attivita’ se l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante

entita’ ed e’gia’ stato condannato, almeno tre volte negli ultimi

sette   anni,   alla   interdizione   temporanea   dall’esercizio

dell’attivita’.

  1. Il giudice puo’ applicare all’ente, in via definitiva, la

sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando e’gia’

stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi

sette anni.

  1. Se l’ente o una sua unita’ organizzativa viene stabilmente

utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la

commissione di reati in relazione ai quali e’ prevista la sua

responsabilita’e’   sempre   disposta   l’interdizione definitiva

dall’esercizio dell’attivita’ e non si applicano le disposizioni

previste dall’articolo 17.

Art. 17.

Riparazione delle conseguenze del reato

 

  1. Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni

interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di

apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti

condizioni:

  1. a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le

conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e’ comunque

efficacemente adoperato in tal senso;

  1. b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno

determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli

organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello

verificatosi;

  1. c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini

della confisca.

Art. 18.

Pubblicazione della sentenza di condanna

 

  1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo’ essere disposta

quando   nei   confronti   dell’ente viene applicata una sanzione

interdittiva.

((2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell’articolo

36 del codice penale nonche’ mediante affissione nel comune ove

l’ente ha la sede principale)).

  1. La pubblicazione della sentenza e’ eseguita, a cura della

cancelleria del giudice, a spese dell’ente.

Art. 19.

Confisca

 

  1. Nei confronti dell’ente e’ sempre disposta, con la sentenza di

condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che

per la parte che puo’ essere restituita al danneggiato. Sono fatti

salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

  1. Quando non e’ possibile eseguire la confisca a norma del comma

1, la stessa puo’ avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre

utilita’di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.

Reiterazione

 

  1. Si ha reiterazione quando l’ente, gia’ condannato in via

definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne

commette   un   altro   nei cinque anni successivi alla condanna

definitiva.

Art. 21.

Pluralita’ di illeciti

 

  1. Quando l’ente e’ responsabile in relazione ad una pluralita’ di

reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi

nello svolgimento di una medesima attivita’ e prima che per uno di

essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica

la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito piu’ grave aumentata

fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l’ammontare della

sanzione pecuniaria non puo’ comunque essere superiore alla somma

delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

  1. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu’

degli illeciti ricorrono le condizioni per l’applicazione delle

sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l’illecito piu’

grave.

Art. 22.

Prescrizione

 

  1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque

anni dalla data di consumazione del reato.

  1. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di

misure   cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito

amministrativo a norma dell’articolo 59.

  1. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di

prescrizione.

  1. Se   l’interruzione e’ avvenuta mediante la contestazione

dell’illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non

corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che

definisce il giudizio.

Art. 23.

Inosservanza delle sanzioni interdittive

 

  1. Chiunque, nello svolgimento dell’attivita’ dell’ente a cui e’

stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva

trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o

misure, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  1. Nel   caso   di cui al comma 1, nei confronti dell’ente

nell’interesse o a vantaggio del quale il reato e’ stato commesso, si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento

quote e la confisca del profitto, a norma dell’articolo 19.

  1. Se dal reato di cui al comma 1, l’ente ha tratto un profitto

rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da

quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III
((Responsabilita’ amministrativa da reato))

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di

un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e

frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

 

  1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli

316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso

in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si

applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

  1. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1,

l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entita’ o e’ derivato

un danno di particolare gravita’; si applica la sanzione pecuniaria

da duecento a seicento quote.

  1. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni

interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis

(( (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). ))

 

((1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli

615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e

635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione

pecuniaria da cento a cinquecento quote.

  1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli

615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la

sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

  1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli

491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto

dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica

in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la

sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

  1. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si

applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2,

lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti

indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste

dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per

uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni

interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

)).

Art. 24-ter

(( (Delitti di criminalita’ organizzata). ))

 

(( 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui

agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice

penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal

predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche’ ai delitti

previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la

sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

  1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui

all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma,

ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del

codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da

trecento a ottocento quote.

  1. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e

2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,

comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

  1. Se l’ente o una sua unita’ organizzativa viene stabilmente

utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la

commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la

sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’

ai sensi dell’articolo 16, comma 3 )).

Art. 25

Concussione ((, induzione indebita a dare o promettere utilita’)) e

corruzione

 

  1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli

318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la

sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

  1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli

319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si

applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

  1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli

317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto

l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entita’, 319-ter, comma

2, ((319-quater)) e 321 del codice penale, si applica all’ente la

sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

  1. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da

1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati

commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

  1. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e

3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,

comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 25-bis

(((Falsita’ in monete, in carte di pubblico credito, in valori di

bollo e in strumenti o segni di riconoscimento). ))

 

  1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice

penale in materia di falsita’ in monete, in carte di pubblico credito

((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)), si

applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) per il delitto di cui all’articolo 453 la sanzione pecuniaria

da trecento a ottocento quote;

  1. b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione

pecuniaria fino a cinquecento quote;

  1. c) per il delitto di cui all’articolo 455 le sanzioni pecuniarie

stabilite dalla lettera a), in relazione all’articolo 453, e dalla

lettera b), in relazione all’articolo 454, ridotte da un terzo alla

meta’;

  1. d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma,

le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

  1. e) per il delitto di cui all’articolo 459 le sanzioni pecuniarie

previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

  1. f) per il delitto di cui all’articolo 464, primo comma, la

sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

((f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote)).

  1. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli

453, 454, 455, 459, 460((, 461, 473 e 474)) del codice penale, si

applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,

comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1

(( (Delitti contro l’industria e il commercio).

 

  1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e

il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le

seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter

e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

  1. b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione

pecuniaria fino a ottocento quote.

  1. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del

comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste

dall’articolo 9, comma 2 )).

Art. 25-ter

(Reati societari).

 

  1. ((In relazione ai reati in materia societaria previsti dal

codice civile, si   applicano   all’ente   le   seguenti   sanzioni

pecuniarie:))

((a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto

dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da

duecento a quattrocento quote));

((a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto

dall’articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da

cento a duecento quote));

((b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto

dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da

quattrocento a seicento quote));

  1. c) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69));
  2. d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista

dall’articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione

pecuniaria da cento a centotrenta quote;

  1. e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo

2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da

duecento a trecentotrenta quote;

  1. f) per la contravvenzione di falsita’ nelle relazioni o nelle

comunicazioni delle societa’ di revisione, prevista dall’articolo

2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento

a centotrenta quote;

  1. g) per il delitto di falsita’ nelle   relazioni   o   nelle

comunicazioni delle societa’ di revisione, previsto dall’articolo

2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da

duecento a quattrocento quote;

  1. h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo

2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da

cento a centottanta quote;

  1. i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto

dall’articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento

a centottanta quote;

  1. l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti,

previsto dall’articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria

da cento a centottanta quote;

  1. m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e

delle riserve, prevista dall’articolo 2627 del codice civile, la

sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

  1. n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote

sociali o della societa’ controllante, previsto dall’articolo 2628

del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta

quote;

  1. o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori,

previsto dall’articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria

da centocinquanta a trecentotrenta quote;

  1. p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da

parte dei liquidatori, previsto dall’articolo 2633 del codice civile,

la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

  1. q) per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto

dall’articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da

centocinquanta a trecentotrenta quote;

  1. r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall’articolo 2637 del

codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto

d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis del codice civile, la

sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

  1. s) per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle

autorita’ pubbliche di vigilanza, previsti dall’articolo 2638, primo

e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da

duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi

previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la

sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

  1. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1,

l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entita’, la sanzione

pecuniaria e’ aumentata di un terzo. (9)

 

————-

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l’art. 39) che le

sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

Art. 25-quater

(( (Delitti con finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine

democratico). ))

 

(( 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita’ di

terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal

codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all’ente le

seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) se il delitto e’ punito con la pena della reclusione inferiore a

dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

  1. b) se il delitto e’ punito con la pena della reclusione non

inferiore a dieci anni o con l’ergastolo, la sanzione pecuniaria

da quattrocento a mille quote.

  1. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1,

si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma

2, per una durata non inferiore ad un anno.

  1. Se l’ente o una sua unita’ organizzativa viene stabilmente

utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la

commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione

dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi

dell’articolo 16, comma 3.

  1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresi’ in

relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel

comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di

quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per

la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9

dicembre 1999. ))

Art. 25-quater.1

(( (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) ))

 

(( 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo

583-bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura

e’ commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e

le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una

durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente

privato accreditato e’altresi’ revocato l’accreditamento.

  1. Se l’ente o una sua unita’ organizzativa viene stabilmente

utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la

commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione

dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi

dell’articolo 16, comma 3. ))

Art. 25-quinquies

(Delitti contro la personalita’ individuale).

 

  1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione

I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si

applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione

pecuniaria da quattrocento a mille quote;

  1. b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma,

600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale

pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la

sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

  1. c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma,

600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al

materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, ((nonche’

per il delitto di cui all’articolo 609-undecies)) la sanzione

pecuniaria da duecento a settecento quote.

  1. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1,

lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste

dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

  1. Se l’ente o una sua unita’ organizzativa viene stabilmente

utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la

commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione

dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi

dell’articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies

(( (Abusi di mercato). ))

 

(( 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e

di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis,

capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998,   n.   58, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da

quattrocento a mille quote.

  1. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il

prodotto o il profitto conseguito dall’ente e’ di rilevante entita’,

la sanzione e’ aumentata fino a dieci volte tale prodotto o

profitto)).

Art. 25-septies

(( (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime

commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e

sicurezza sul lavoro). ))

 

(( 1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice

penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del

decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica

una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di

condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le

sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata

non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

  1. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di

cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica

una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non

superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al

precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui

all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e

non superiore ad un anno.

  1. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma,

del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela

della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione

pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna

per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni

interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non

superiore a sei mesi. ))

Art. 25-octies

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita’ di

provenienza illecita ((, nonche’ autoriciclaggio)) ).

 

  1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis ((,

648-ter e 648-ter.1)) del codice penale, si applica all’ente la

sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i

beni o le altre utilita’ provengono da delitto per il quale e’

stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque

anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

  1. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si

applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,

comma 2, per una durata non superiore a due anni.

  1. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero

della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni

di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-novies

(Delitti in materia di violazione del diritto d’autore).

 

  1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli

articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis,

171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633,

si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

  1. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si

applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,

comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto

previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del

  1. (17) ((20))

 

————-

AGGIORNAMENTO (17)

La L. 3 agosto 2009, n. 116, ha disposto (con l’art. 4) che “Dopo

l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,

e’ inserito il seguente:

“Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci all’autorita’ giudiziaria). – 1. In relazione

alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice

penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento

quote”.”

————-

AGGIORNAMENTO (20)

La L. 3 agosto 2009, n. 116, come modificata dal D.Lgs. 7 luglio

2011, n. 121, ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Dopo

l’articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,

e’ inserito il seguente:

“Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci all’autorita’ giudiziaria). !. In relazione

alla commissione del delitto di cui all’art. 377-bis del codice

civile, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento

quote.”.”

Art. 25-decies

(( (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

mendaci all’autorita’ giudiziaria).

 

!. In relazione alla commissione del delitto di cui all’art.

377-bis del codice civile, si applica all’ente la sanzione pecuniaria

fino a cinquecento quote.))

Art. 25-undecies

(Reati ambientali)

 

  1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice

penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

((a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la   sanzione

pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

  1. b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione

pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

  1. c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione

pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

  1. d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo

452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

  1. e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta

radioattivita’ ai sensi dell’articolo 452-sexies,   la   sanzione

pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

  1. f) per la violazione dell’articolo   727-bis,   la   sanzione

pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

  1. g) per la violazione dell’articolo   733-bis,   la   sanzione

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote)).

((1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1,

lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle

sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste

dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il

delitto di cui alla citata lettera a) )).

  1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti

sanzioni pecuniarie:

  1. a) per i reati di cui all’articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la

sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la

sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

  1. b) per i reati di cui all’articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo

periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo,

e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta

quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione

pecuniaria da duecento a trecento quote;

  1. c) per i reati di cui all’articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a

duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da

centocinquanta a duecentocinquanta quote;

  1. d) per la violazione dell’articolo 258, comma 4, secondo periodo,

la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

  1. e) per la violazione dell’articolo 259, comma 1, la sanzione

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

  1. f) per il delitto di cui all’articolo 260, la sanzione pecuniaria

da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da

quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

  1. g) per la violazione dell’articolo   260-bis,   la   sanzione

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso

previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo,

e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso

previsto dal comma 8, secondo periodo;

  1. h) per la violazione dell’articolo 279, comma 5, la sanzione

pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

  1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7

febbraio 1992, n. 150, si applicano all’ente le seguenti sanzioni

pecuniarie:

  1. a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e

6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

  1. b) per la violazione dell’articolo 1, comma 2, la sanzione

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

  1. c) per i reati del codice penale richiamati dall’articolo 3-bis,

comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in

caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena non

superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta

quote, in caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena

non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso

di commissione di reati per cui e’ prevista la pena non superiore nel

massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in

caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena superiore

nel massimo a tre anni di reclusione.

  1. In relazione alla commissione dei reati previsti dall’articolo

3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all’ente

la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

  1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto

legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all’ente le

seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) per il reato di cui all’articolo 9, comma 1, la sanzione

pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

  1. b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la

sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

  1. c) per il reato di cui all’articolo 8, comma 2, la sanzione

pecuniaria da duecento a trecento quote.

  1. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della

meta’ nel caso di commissione del reato previsto dall’articolo 256,

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  1. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere

a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si

applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2,

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non

superiore a sei mesi.

  1. Se l’ente o una sua unita’ organizzativa vengono stabilmente

utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la

commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6

novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione

definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi dell’art. 16, comma

3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies.

(( (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e’

irregolare). ))

 

((1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo

22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si

applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il

limite di 150.000 euro.))

Art. 26.

Delitti tentati

 

  1. Le sanzioni pecuniarie e interdittivesono ridotte da un terzo

alla meta’ in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo,

dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

  1. L’ente   non risponde quando volontariamente impedisce il

compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

Capo II
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE
SEZIONE I
Responsabilita’ patrimoniale dell’ente

Art. 27.

Responsabilita’ patrimoniale dell’ente

 

  1. Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria

risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

  1. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi

dell’ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni

del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A

tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena

pecuniaria.

SEZIONE II
Vicende modificative dell’ente

Art. 28.

Trasformazione dell’ente

 

  1. Nel   caso   di   trasformazione dell’ente, resta ferma la

responsabilita’ per i reati commessi anteriormente alla data in cui

la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.

Fusione dell’ente

 

  1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l’ente che ne

risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti

partecipanti alla fusione.

Art. 30.

Scissione dell’ente

 

  1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita’

dell’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui

la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

  1. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale,

sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie

dovute dall’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data

dalla quale la scissione ha avuto effetto. L’obbligo e’ limitato al

valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente,

salvo che si tratti di ente al quale e’ stato trasferito, anche in

parte il ramo di attivita’ nell’ambito del quale e’ stato commesso il

reato.

  1. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2,

si applicano agli enti cui e’ rimasto o e’ stato trasferito, anche in

parte, il ramo di attivita’ nell’ambito del quale il reato e’ stato

commesso.

Art. 31.

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

 

  1. Se la fusione o la scissione e’ avvenuta prima della conclusione

del   giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione

pecuniaria a norma dell’articolo 11, comma 2, tiene conto delle

condizioni   economiche   e patrimoniali dell’ente originariamente

responsabile.

  1. Salvo quanto previsto dall’articolo 17, l’ente risultante dalla

fusione e l’ente al quale, nel caso di scissione, e’ applicabile la

sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione

della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della

fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista

dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17, e ricorrano le

ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo

articolo.

  1. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza

di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione

pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione

pecuniaria inflitta all’ente in relazione al medesimo reato.

  1. Resta salva la facolta’ dell’ente, anche nei casi di fusione o

scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la

conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

 

  1. Nei casi di responsabilita’ dell’ente risultante dalla fusione o

beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla

data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il

giudice puo’ ritenere la reiterazione, a norma dell’articolo 20,

anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti

partecipanti alla fusione o dell’ente scisso per reati commessi

anteriormente a tale data.

  1. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle

violazioni e dell’attivita’ nell’ambito della quale sono state

commesse   nonche’   delle caratteristiche della fusione o della

scissione.

  1. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione

puo’ essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e’

stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita’ nell’ambito

del quale e’ stato commesso il reato per cui e’ stata pronunciata

condanna nei confronti dell’ente scisso.

Art. 33.

Cessione di azienda

 

  1. Nel caso di cessione dell’azienda nella cui attivita’e’ stato

commesso il reato, il cessionario e’ solidalmente obbligato, salvo il

beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente e nei limiti

del valore dell’azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

  1. L’obbligazione del cessionario e’ limitata alle sanzioni

pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero

dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a

conoscenza.

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel

caso di conferimento di azienda.

Capo III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

 

  1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi

dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche’, in

quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all’imputato

 

  1. All’ente si applicano le disposizioni processuali relative

all’imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.

Attribuzioni del giudice penale

 

  1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente

appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli

stessi dipendono.

  1. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo

dell’ente   si osservano le disposizioni sulla composizione del

tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati

dai quali l’illecito amministrativo dipende.

Art. 37.

Casi di improcedibilita’

 

  1. Non si procede all’accertamento dell’illecito amministrativo

dell’ente   quando   l’azione penale non puo’ essere iniziata o

proseguita nei confronti dell’autore del reato per la mancanza di una

condizione di procedibilita’.

Art. 38.

Riunione e separazione dei procedimenti

 

  1. Il procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente e’

riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore

del reato da cui l’illecito dipende.

  1. Si procede separatamente per l’illecito amministrativo dell’ente

soltanto quando:

  1. a) e’ stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi

dell’articolo 71 del codice di procedura penale;

  1. b) il procedimento e’ stato definito con il giudizio abbreviato o

con l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice

di procedura penale, ovvero e’ stato emesso il decreto penale di

condanna;

  1. c)   l’osservanza   delle   disposizioni   processuali lo rende

necessario.

Art. 39.

Rappresentanza dell’ente

 

  1. L’ente   partecipa al procedimento penale con il proprio

rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui

dipende l’illecito amministrativo.

  1. L’ente che intende partecipare al procedimento si costituisce

depositando nella cancelleria dell’autorita’ giudiziaria procedente

una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita’:

  1. a) la denominazione dell’ente e le generalita’ del suo legale

rappresentante;

  1. b) il nome ed il cognome del difensore e l’indicazione della

procura;

  1. c) la sottoscrizione del difensore;
  2. d) la dichiarazione o l’elezione di domicilio.
  3. La procura, conferita nelle forme previste dall’articolo 100,

comma 1, del codice di procedura penale, e’ depositata nella

segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice

ovvero e’ presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui

al comma 2.

  1. Quando non compare il legale rappresentante, l’ente costituito

e’ rappresentato dal difensore.

Art. 40.

Difensore di ufficio

 

  1. L’ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e’

rimasto privo e’ assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.

Contumacia dell’ente

 

  1. L’ente che non si costituisce nel processo e’ dichiarato

contumace.

Art. 42.

Vicende modificative dell’ente nel corso del processo

 

  1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell’ente

originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti

degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari

della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo

stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all’articolo 39,

comma 2.

Art. 43.

Notificazioni all’ente

 

  1. Per la prima notificazione all’ente si osservano le disposizioni

dell’articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

  1. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna

al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende

l’illecito amministrativo.

  1. Se l’ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione

di cui all’articolo 39 o in altro atto comunicato all’autorita’

giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’articolo

161 del codice di procedura penale.

  1. Se non e’ possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti

dai commi precedenti, l’autorita’ giudiziaria dispone nuove ricerche.

Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su

richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III
Prove

Art. 44.

Incompatibilita’ con l’ufficio di testimone

 

  1. Non puo’ essere assunta come testimone:
  2. a) la persona imputata del reato da cui dipende l’illecito

amministrativo;

  1. b) la persona che rappresenta l’ente indicata nella dichiarazione

di cui all’articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche

al momento della commissione del reato.

  1. Nel caso di incompatibilita’ la persona che rappresenta l’ente

puo’ essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con

gli effetti previsti per l’interrogatorio e per l’esame della persona

imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV
Misure cautelari

Art. 45.

Applicazione delle misure cautelari

 

  1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della

responsabilita’ dell’ente per un illecito amministrativo dipendente

da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere

concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa

indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo’

richiedere   l’applicazione quale misura cautelare di una delle

sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, presentando

al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli

a favore dell’ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia’

depositate.

  1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica

anche   le modalita’ applicative della misura. Si osservano le

disposizioni dell’articolo 292 del codice di procedura penale.

  1. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo’

nominare un commissario giudiziale a norma dell’articolo 15 per un

periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46.

Criteri di scelta delle misure

 

  1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della

specifica idoneita’ di ciascuna in relazione alla natura e al grado

delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

  1. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all’entita’ del

fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all’ente.

  1. L’interdizione   dall’esercizio   dell’attivita’puo’ essere

disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti

inadeguata.

  1. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.

Giudice competente e procedimento di applicazione

 

  1. Sull’applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche’

sulle modifiche delle loro modalita’ esecutive, provvede il giudice

che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le

indagini preliminari. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui

all’articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

  1. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e’

presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell’udienza e ne

fa dare avviso al pubblico ministero, all’ente e ai difensori. L’ente

e i difensori sono altresi’ avvisati che, presso la cancelleria del

giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli

elementi sui quali la stessa si fonda.

  1. Nell’udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme

dell’articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di

procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo

articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il

deposito della richiesta e la data dell’udienza non puo’ intercorrere

un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48.

Adempimenti esecutivi

 

  1. L’ordinanza che dispone l’applicazione di una misura cautelare

e’ notificata all’ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

Sospensione delle misure cautelari

 

  1. Le misure cautelari possono essere sospese se l’ente chiede di

poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l’esclusione

di sanzioni interdittive a norma dell’articolo 17. In tal caso, il

giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la

richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione,

dispone la sospensione della misura e indica il termine per la

realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo

17.

  1. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende

di una somma di denaro che non puo’ comunque essere inferiore alla

meta’ della sanzione pecuniaria minima prevista per l’illecito per

cui si procede. In luogo del deposito, e’ ammessa la prestazione di

una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

  1. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle

attivita’ nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata

e la somma depositata o per la quale e’ stata data garanzia e’

devoluta alla Cassa delle ammende.

  1. Se si realizzano le condizioni di cui all’articolo 17 il giudice

revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma

depositata o la cancellazione dell’ipoteca; la fideiussione prestata

si estingue.

Art. 50.

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

 

  1. Le misure cautelari sono revocate anche d’ufficio quando

risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di

applicabilita’ previste dall’articolo 45 ovvero quando ricorrono le

ipotesi previste dall’articolo 17.

  1. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la

misura applicata non appare piu proporzionata all’entita’ del fatto o

alla   sanzione   che si ritiene possa essere applicata in via

definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o

dell’ente, sostituisce la misura con un’altra meno grave ovvero ne

dispone l’applicazione con modalita’ meno gravose, anche stabilendo

una minore durata.

Art. 51.

Durata massima delle misure cautelari

 

  1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la

durata, che non puo’ superare la meta’ del termine massimo indicato

dall’articolo 13, comma 2.

  1. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della

misura cautelare puo’ avere la stessa durata della corrispondente

sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata

della misura cautelare non puo’ superare i due terzi del termine

massimo indicato dall’articolo 13, comma 2.

  1. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data

della notifica dell’ordinanza.

  1. La durata delle misure cautelari e’ computata nella durata delle

sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

 

  1. Il pubblico ministero e l’ente, per mezzo del suo difensore,

possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di

misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano

le disposizioni di cui all’articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del

codice di procedura penale.

  1. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico

ministero e l’ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre

ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le

disposizioni di cui all’articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53.

Sequestro preventivo

 

  1. Il giudice puo’ disporre il sequestro delle cose di cui e’

consentita la confisca a norma dell’articolo 19. Si osservano le

disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322,

322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

((1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per

equivalente prevista dal comma 2 dell’articolo 19, abbia ad oggetto

societa’, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche’ quote

azionarie o liquidita’   anche   se   in   deposito,   il   custode

amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli

organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita’ e

lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri   di   vigilanza   e

riferendone all’autorita’ giudiziaria. In caso di violazione della

predetta finalita’l’autorita’ giudiziaria adotta i provvedimenti

conseguenti e puo’ nominare un amministratore nell’esercizio dei

poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli

adempimenti di cui all’articolo 104 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in

danno di societa’ che gestiscono stabilimenti di interesse strategico

nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui

al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2013, n. 89)).

Art. 54.

Sequestro conservativo

 

  1. Se vi e’ fondata ragione di ritenere che manchino o si

disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria,

delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario

dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del

processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili

e immobili dell’ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si

osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317,

318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55.

Annotazione dell’illecito amministrativo

 

  1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell’illecito

amministrativo   dipendente   da   reato commesso dall’ente annota

immediatamente, nel registro di cui all’articolo 335 del codice di

procedura penale, gli elementi identificativi dell’ente unitamente,

ove possibile, alle generalita’ del suo legale rappresentante nonche’

il reato da cui dipende l’illecito.

  1. L’annotazione di cui al comma 1 e’ comunicata all’ente o al suo

difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e’

consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato

alla persona alla quale il reato e’ attribuito.

Art. 56.

Termine per l’accertamento   dell’illecito   amministrativo   nelle

indagini preliminari

 

  1. Il pubblico ministero procede all’accertamento dell’illecito

amministrativo   negli   stessi termini previsti per le indagini

preliminari relative al reato da cui dipende l’illecito stesso.

  1. Il termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo a

carico dell’ente decorre dalla annotazione prevista dall’articolo 55.

Art. 57.

Informazione di garanzia

 

  1. L’informazione di garanzia inviata all’ente deve contenere

l’invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni

nonche’ l’avvertimento che per partecipare al procedimento deve

depositare la dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2.

Art. 58.

Archiviazione

 

  1. Se non procede alla contestazione dell’illecito amministrativo a

norma dell’articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato

di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale

presso la corte d’appello. Il procuratore generale puo’ svolgere gli

accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le

condizioni,   contesta   all’ente   le   violazioni   amministrative

conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.

Contestazione dell’illecito amministrativo

 

  1. Quando non dispone l’archiviazione, il pubblico ministero

contesta all’ente l’illecito amministrativo dipendente dal reato. La

contestazione dell’illecito e’ contenuta in uno degli atti indicati

dall’articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

  1. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell’ente,

l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo’

comportare   l’applicazione   delle   sanzioni   amministrative, con

l’indicazione del reato da cui l’illecito dipende e dei relativi

articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60.

Decadenza dalla contestazione

 

  1. Non puo’ procedersi alla contestazione di cui all’articolo 59

quando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente e’

estinto per prescrizione.

Art. 61.

Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare

 

  1. Il giudice dell’udienza preliminare pronuncia sentenza di non

luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita’ della

sanzione amministrativa, ovvero quando l’illecito stesso non sussiste

o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o

comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita’

dell’ente. Si applicano le disposizioni dell’articolo 426 del codice

di procedura penale.

  1. Il decreto che, a seguito dell’udienza preliminare, dispone il

giudizio nei confronti dell’ente, contiene, a pena di nullita’, la

contestazione dell’illecito amministrativo dipendente dal reato, con

l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo’

comportare l’applicazione delle sanzioni e l’indicazione del reato da

cui l’illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti

di prova nonche’ gli elementi identificativi dell’ente.

SEZIONE VI
Procedimenti speciali

Art. 62.

Giudizio abbreviato

 

  1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del

titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto

applicabili.

  1. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le

disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

  1. La riduzione di cui all’articolo 442, comma 2, del codice di

procedura penale e’ operata sulla durata della sanzione interdittiva

e sull’ammontare della sanzione pecuniaria.

  1. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e’ ammesso quando per

l’illecito amministrativo e’ prevista l’applicazione di una sanzione

interdittiva in via definitiva.

Art. 63.

Applicazione della sanzione su richiesta

 

  1. L’applicazione all’ente della sanzione su richiesta e’ ammessa

se il giudizio nei confronti dell’imputato e’ definito ovvero

definibile a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale

nonche’ in tutti i casi in cui per l’illecito amministrativo e’

prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di

cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in

quanto applicabili.

  1. Nei casi in cui e’ applicabile la sanzione su richiesta, la

riduzione di cui all’articolo 444, comma 1, del codice di procedura

penale   e’ operata sulla durata della sanzione interdittiva e

sull’ammontare della sanzione pecuniaria.

  1. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione

interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.

Procedimento per decreto

 

  1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la

sola sanzione pecuniaria, puo’ presentare al giudice per le indagini

preliminari, entro sei mesi dalla data dell’annotazione dell’illecito

amministrativo   nel   registro di cui all’articolo 55 e previa

trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del

decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la

misura.

  1. Il pubblico ministero puo’ chiedere l’applicazione di una

sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta’ rispetto al minimo

dell’importo applicabile.

  1. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve

pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita’ dell’ente,

restituisce gli atti al pubblico ministero.

  1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e

dell’articolo   557   del codice di procedura penale, in quanto

compatibili.

SEZIONE VII
Giudizio

Art. 65.

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

 

  1. Prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, il giudice

puo’ disporre la sospensione del processo se l’ente chiede di

provvedere alle attivita’ di cui all’articolo 17 e dimostra di essere

stato nell’impossibilita’ di effettuarle prima. In tal caso, il

giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma

di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui

all’articolo 49.

Art. 66.

Sentenza di esclusione della responsabilita’ dell’ente

 

  1. Se l’illecito amministrativo contestato all’ente non sussiste,

il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel

dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e’ insufficiente

o e’ contraddittoria la prova dell’illecito amministrativo.

Art. 67.

Sentenza di non doversi procedere

 

  1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi

previsti dall’articolo 60 e quando la sanzione e’ estinta per

prescrizione.

Art. 68.

Provvedimenti sulle misure cautelari

 

  1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e

67,   il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari

eventualmente disposte.

Art. 69.

Sentenza di condanna

 

  1. Se l’ente risulta responsabile dell’illecito amministrativo

contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo

condanna al pagamento delle spese processuali.

  1. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza

deve sempre indicare l’attivita’ o le strutture oggetto della

sanzione.

Art. 70.

Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente

 

  1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell’ente

responsabile, il giudice da’ atto nel dispositivo che la sentenza e’

pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione

o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l’ente

originariamente responsabile.

  1. La sentenza pronunciata nei confronti dell’ente originariamente

responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti

indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII
Impugnazioni

Art. 71.

Impugnazioni delle sentenze     relative     alla     responsabilita’

amministrativa dell’ente

 

  1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse

da quelle interdittive l’ente puo’ proporre impugnazione nei casi e

nei modi stabiliti per l’imputato del reato dal quale dipende

l’illecito amministrativo.

  1. Contro la sentenza che applica una o piu’ sanzioni interdittive,

l’ente puo’ sempre proporre appello anche se questo non e’ ammesso

per l’imputato del reato dal quale dipende l’illecito amministrativo.

  1. Contro la sentenza che riguarda l’illecito amministrativo il

pubblico ministero puo’ proporre le stesse impugnazioni consentite

per il reato da cui l’illecito amministrativo dipende.

Art. 72.

Estensione delle impugnazioni

 

  1. Le impugnazioni proposte dall’imputato del reato da cui dipende

l’illecito amministrativo e dall’ente, giovano, rispettivamente,

all’ente e all’imputato, purche’ non fondate su motivi esclusivamente

personali.

Art. 73.

Revisione delle sentenze

 

  1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell’ente si applicano,

in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono

del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644,

645, 646 e 647.

SEZIONE IX
Esecuzione

Art. 74.

Giudice dell’esecuzione

 

  1. Competente   a   conoscere   dell’esecuzione   delle sanzioni

amministrative   dipendenti   da   reato   e’   il giudice indicato

nell’articolo 665 del codice di procedura penale.

  1. Il giudice indicato nel comma 1 e’ pure competente per i

provvedimenti relativi:

  1. a) alla cessazione dell’esecuzione delle sanzioni nei casi

previsti dall’articolo 3;

  1. b) alla cessazione dell’esecuzione nei casi di estinzione del

reato per amnistia;

  1. c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile

nei casi previsti dall’articolo 21, commi 1 e 2;

  1. d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
  2. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di

cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto

applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si

osservano le disposizioni di cui all’articolo 667, comma 4, del

codice di procedura penale.

  1. Quando   e’   applicata   l’interdizione   dall’esercizio

dell’attivita’, il giudice, su richiesta dell’ente, puo’ autorizzare

il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la

prosecuzione dell’attivita’ interdetta. Si osservano le disposizioni

di cui all’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155 ))

Art. 76.

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

 

  1. La pubblicazione della sentenza di condanna e’ eseguita a spese

dell’ente nei cui confronti e’ stata applicata la sanzione. Si

osservano le disposizioni di cui all’articolo 694, commi 2, 3 e 4,

del codice di procedura penale.

Art. 77.

Esecuzione delle sanzioni interdittive

 

  1. L’estratto della sentenza che ha disposto l’applicazione di una

sanzione interdittivae’ notificata all’ente a cura del pubblico

ministero.

  1. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni

interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.

Conversione delle sanzioni interdittive

 

  1. L’ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui

all’articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell’estratto

della   sentenza, puo’ richiedere la conversione della sanzione

amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

  1. La richiesta e’ presentata al giudice dell’esecuzione e deve

contenere la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione degli

adempimenti di cui all’articolo 17.

  1. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il

giudice fissa l’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso

alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente

infondata, il giudice puo’ sospendere l’esecuzione della sanzione. La

sospensione e’ disposta con decreto motivato revocabile.

  1. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le

sanzioni   interdittive,   determinando   l’importo   della sanzione

pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia’ applicata in

sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare

l’importo   della   somma il giudice tiene conto della gravita’

dell’illecito   ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno

determinato   il   tardivo   adempimento   delle condizioni di cui

all’articolo 17.

Art. 79.

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

 

  1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la

prosecuzione dell’attivita’ dell’ente ai sensi dell’articolo 15, la

nomina del commissario giudiziale e’ richiesta dal pubblico ministero

al giudice dell’esecuzione, il quale vi provvede senza formalita’.

  1. Il   commissario   riferisce   ogni   tre   mesi   al giudice

dell’esecuzione e al pubblico ministero sull’andamento della gestione

e,   terminato   l’incarico,   trasmette al giudice una relazione

sull’attivita’   svolta nella quale rende conto della gestione,

indicando altresi’l’entita’ del profitto da sottoporre a confisca e

le modalita’ con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

  1. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell’articolo 667,

comma 4, del codice di procedura penale.

  1. Le spese relative all’attivita’ svolta dal commissario e al suo

compenso sono a carico dell’ente.

Art. 80

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))

Art. 81

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))

Art. 82

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))

Capo IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83.

Concorso di sanzioni

 

  1. Nei confronti dell’ente si applicano soltanto le sanzioni

interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando

diverse   disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della

sentenza di condanna per il reato, l’applicazione nei confronti

dell’ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

  1. Se, in conseguenza dell’illecito, all’ente e’ stata gia’

applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo

a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la

durata della sanzione gia’ sofferta e’ computata ai fini della

determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente

da reato.

Art. 84.

Comunicazioni alle autorita’ di controllo o di vigilanza

 

  1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la

sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della

cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorita’ che

esercitano il controllo o la vigilanza sull’ente.

Art. 85

Disposizioni regolamentari

 

  1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data

di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della

giustizia   adotta   le   disposizioni   regolamentari   relative al

procedimento   di   accertamento   dell’illecito amministrativo che

concernono:

  1. a) le modalita’ di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici

giudiziari;

  1. b) (( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ));
  2. c) le altre attivita’ necessarie per l’attuazione del presente

decreto legislativo.

  1. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal

comma 1 e’ reso entro trenta giorni dalla richiesta.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 8 giugno 2001

 

CIAMPI

 

Amato, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Fassino, Ministro della giustizia

Letta, Ministro dell’industria, del

commercio e dell’artigianato e del

commercio con l’estero

Mattioli, Ministro per le politiche

comunitarie

Visco,   Ministro   del   tesoro,   del

bilancio   e   della programmazione

economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino

 

RETURN TO THE NEWS

SEARCH

NEWS ARCHIVE