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27 Jul, 16

Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento

Documento di consultazione

Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni

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  1. Inquadramento generale

1. Premessa

L’art. 31 del Codice dei contratti pubblici (nel seguito Codice) prevede, al comma 5, che l’ANAC, con proprio atto, definisca una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice, in relazione alla complessità dei lavori. Inoltre, prevede che l’Autorità determini l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto. Lo stesso articolo disciplina le modalità di nomina del RUP, le caratteristiche principali che lo stesso deve possedere e le funzioni fondamentali attribuitegli.
L’A.N.AC. nell’emanare le relative linee guida si prefigge lo scopo di valorizzare la figura del RUP, in modo da esaltarne il ruolo di Project Manager, enfatizzando le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, per il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti e assicurando l’unitarietà dell’intervento, la qualità della prestazione il controllo dei rischi.
2. Quadro normativo

L’art. 31 individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio dell’art. 114, ai settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica). La norma in esame prevede, invece, disposizioni particolari per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per il caso di appalti di particolare complessità e per gli appalti di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, mentre la stessa non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Dette stazioni appaltanti sono tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza sono tenute.
L’art. 31 stabilisce, inoltre, che, per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, nominano, nel primo atto relativo a ogni singolo intervento, un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. In proposito, per i lavori, si ritiene di specificare che il RUP venga nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, venga nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori. Per i servizi e le forniture il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.
La stessa norma, prevede, infine, che il RUP sia nominato tra dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Inoltre, la norma stabilisce che, laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. La previsione richiede, altresì, che per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP debba essere un tecnico.
Si invitano i partecipanti alla consultazione a voler inviare osservazioni, indicazioni in ordine ad eventuali integrazioni, soluzioni alternative, elementi da semplificare e/o eliminare in quanto ritenuti non più attuali, con riguardo alle singole previsioni del paragrafi che seguono.
II. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori

1. Ulteriori requisiti di professionalità del RUP

L’Autorità è chiamata a individuare ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto previsto dal Codice, in relazione alla complessità dei lavori. A tal fine, per quanto concerne gli appalti di lavori e i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, si ritiene di prevedere che il responsabile del procedimento sia un tecnico, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale.
Sul tema, si sollecitano gli stakeholders, a fornire osservazioni, formulare proposte e inviare contributi in ordine a:
a) anzianità di servizio richiesta per l’affidamento dell’incarico di RUP ad un funzionario tecnico di quando l’abilitazione non si prevista dalle norme vigenti;
b) requisiti aggiuntivi, pertinenti per materia, che siano ritenuti idonei all’esercizio della funzione di RUP negli appalti e concessioni di lavori, quali ad esempio eventuali tipologie di abilitazioni, indicando in modo preciso le ragioni delle equipollenze tra le diverse abilitazioni suggerite;
c) possibilità e opportunità di prevedere specifiche tipologie di abilitazione in relazione alla natura e all’importo dei lavori, prevedendo, ad esempio, che fino ad una determinata soglia di importo dei lavori da affidare o per determinate tipologie di lavorazioni, la qualifica di RUP possa essere ricoperta da dipendenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e oltre una determinata soglia di importo o per particolari lavorazioni sia necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto. In caso positivo dovranno essere proposte soglie di importo ritenute idonee;
d) requisiti aggiuntivi di professionalità, individuati in relazione a particolari tipologie di lavorazioni, ad esempio esperienza maturata nel ruolo di RUP con riferimento ai lavori oggetto dell’intervento, particolari specializzazioni tecniche pertinenti.

Si ricorda che il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, nel caso di inadeguatezza dell’organico, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del Codice.
Nel fornire osservazioni, contributi e proposte, si dovrà pertanto tener conto del fatto che il RUP deve essere nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa o, in mancanza, tra gli altri dipendenti in servizio e che alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di questi ultimi, incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche. Ciò posto i suggerimenti non dovrebbero essere volti a esigere requisiti troppo stringenti, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità in rapporto all’oggetto dell’appalto e della concessione.
2. Principali compiti del RUP

I compiti fondamentali del RUP sono specificati all’art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento. Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto. Inoltre, per espressa previsione dell’art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
Quanto alla specificazione degli ulteriori compiti del RUP rispetto a quelli individuati come sopra, si ritiene di poter integrare le disposizioni del Codice prescrivendo che il RUP formuli proposte e fornisca dati e informazioni, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e dell’avviso di preinformazione, nelle fasi di affidamento, elaborazione ed approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
2.1 Fase di programmazione e affidamento

In questa fase, si ritiene che il responsabile del procedimento debba:
a) promuovere e sovrintendere agli accertamenti e alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi;
b) verificare in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale e urbanistica degli interventi e promuovere l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuovere e definire le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
d) coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
e) coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
f) effettuare, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle disponibilità finanziarie, nonché all’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
g) stabilire criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione correlati alle caratteristiche e all’importanza dell’opera;
h) svolgere l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9 del Codice;
i) sottoscrivere la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente;
j) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accertare e attestare:
1. l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, del progetto preliminare di fattibilità tecnico economica dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2. la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;
k) convocare e presiedere nelle procedure ristrette e nei casi in cui è ammesso l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
l) proporre all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura competitiva con negoziazione, promuovere il confronto competitivo e garantire la pubblicità dei relativi atti;
m) valutare le offerte nei casi di affidamento con il criterio del solo prezzo, nei casi in cui non sia nominato altro organo (monocratico o non) dalla stazione appaltante;
n) svolgere le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l’allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
o) accertare e certificare, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, negli interventi l’eventuale presenza delle seguenti caratteristiche:
1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;
8. necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
o) raccogliere, verificare e trasmettere all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice;
p) dare evidenza, nell’atto con cui dispone l’affidamento diretto dei lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice, delle modalità di calcolo dei corrispettivi delle prestazioni concordati con l’appaltatore;
q) dare dettagliata e motivata evidenza, nella perizia giustificativa dei lavori affidati ai sensi dell’art. 163 del Codice, delle ragioni di somma urgenza poste a fondamento dell’affidamento diretto.

2.2 Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP

Il procedimento di aggiudicazione della gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul rapporto qualità/prezzo, si svolge, normalmente, in tre fasi, due delle quali richiedono prevalenti competenze amministrative e l’altra prevalenti competenze tecniche. L’art. 77 del Codice assegna alla commissione giudicatrice la valutazione delle offerte tecniche. Pertanto, come evidenziato nel documento di consultazione relativo ai compiti della commissione giudicatrice, quest’ultima non ha il compito di svolgere le attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti (tra cui rientrano la verifica della regolarità dell’invio dell’offerta e del rispetto delle disposizioni generali e speciali, la verifica della regolarità della documentazione e del possesso dei requisiti di partecipazione). Legittimamente, quindi, questa fase di controllo della documentazione amministrativa deve essere svolta dal solo RUP o, eventualmente, da un seggio di gara istituito ad hoc. Ciò anche in considerazione del fatto che il RUP cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure, svolgendo tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento che non siano specificamente attribuiti alla commissione giudicatrice.
2.3 Valutazione delle offerte anormalmente basse

Per quanto riguarda le offerte anormalmente basse possono presentarsi dubbi circa il soggetto che deve curarne la valutazione, atteso che la stessa combina sia aspetti di natura amministrativa (il procedimento) che aspetti di natura tecnica (la valutazione propriamente intesa), ai quali sono preposti soggetti diversi.
La possibilità di affidare al RUP la verifica della congruità delle offerte deve essere valutata in termini di compatibilità con la disposizione di cui all’art. 77 del Nuovo Codice dei contratti pubblici che affida la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. La ratio sottostante alla novella introdotta dall’articolo da ultimo citato è quella, infatti, di separare il momento della valutazione delle offerte da quello di predisposizione della lex specialis di gara e di successiva esecuzione dei contratti, affidando la prima a soggetti esterni di specchiata e comprovata moralità e professionalità, a garanzia della prevenzione di qualsiasi fenomeno di tipo corruttivo. In tale ottica, è da ritenere che la fase di valutazione delle offerte si concluda con l’analisi della congruità dell’offerta ritenuta migliore, con la conseguenza che il relativo compito dovrà essere affidato alla commissione. Diversamente, si rischierebbe di reintrodurre, per altra via, quei rischi che con la nomina di una commissione giudicatrice esterna il legislatore ha inteso ridurre.
In ordine all’impostazione sopra illustrata, si chiede agli stakeholders di far pervenire osservazioni e valutazioni, con particolare riferimento all’opportunità che, in caso di offerta aggiudicata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione di congruità sia rimessa alla commissione giudicatrice. Qualora, invece, si ritenga di mantenere tale compito in capo al RUP, gli stakeholders dovranno esprimersi in ordine all’opportunità di prevedere che lo stesso si avvalga obbligatoriamente della commissione giudicatrice.
2.4 Fase di esecuzione

Il RUP, ai sensi degli artt. 101, comma 1 e 102 del Codice, ha un ruolo centrale anche nella fase di esecuzione dei contratti. In particolare, come evidenziato nel documento di consultazione sui compiti del direttore dei lavori, lo stesso propone l’individuazione di un direttore dei lavori e impartisce allo stesso, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Il RUP autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio dei lavori nonché di ogni altro termine di svolgimento degli stessi.
Nella fase di esecuzione del contratto il RUP, anche avvalendosi delle figure indicate nel richiamato art. 101 del Codice, è tenuto al corretto svolgimento delle seguenti attività,:
a) adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sentito il direttore dei lavori;
b) svolgere, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) assumere il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
1. richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
2. provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
d) trasmettere agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
e) accertare, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
f) redigere la relazione di cui all’art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti;
g) irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
h) ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del Codice;
i) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
j) assumere, sentito il progettista, le determinazioni in ordine alla perizia tecnica redatta dall’esecutore per proporre variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, e, in caso di valutazione positiva, procedere alla stipula di apposito atto aggiuntivo qualora, secondo l’ordinamento della stazione appaltante di appartenenza ne abbia il potere;
k) approvare i nuovi prezzi determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore per le lavorazioni o per i materiali non previsti dal contratto, ove non comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
l) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convocare le parti entro un termine che potrebbe essere fissato in quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuovere, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia;
m) attivare la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori ed essere sentito sulla formulazione della proposta di transazione da parte del dirigente competente;
n) proporre la costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all’art. 207 del Codice;
o) proporre la risoluzione del contratto o la modifica ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
p) trasmettere, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, all’amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
2. la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte VII del codice;
o) rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’Autorità e rese disponibili sul relativo sito internet nella sezione «servizi on line»;

III. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti di servizi e forniture e nelle concessioni di servizi

1. Ulteriori requisiti professionali del RUP

Per gli affidamenti di servizi e forniture, mediante appalto e concessione, il RUP è, di regola, un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell’amministrazione aggiudicatrice. Per eventuali ulteriori requisiti, si può fare riferimento, anche in questo caso, all’esperienza maturata nel ruolo di RUP in relazione ad affidamenti analoghi oppure al possesso di particolari specializzazioni tecniche o alla frequenza di determinati corsi di formazione.
Sul tema, si sollecitano gli stakeholders, a fornire osservazioni, formulare proposte e inviare contributi in ordine ai requisiti aggiuntivi, specificando quali, eventuali, specifiche esperienze e/o titoli di studio, pertinenti per materia, siano ritenuti idonei all’esercizio della funzione di RUP in determinati appalti di servizi e/o forniture, tenuto conto della specificità del settore di riferimento, della complessità e/o dell’importo dell’affidamento.
Nel fornire osservazioni, contributi e proposte, si dovrà tener conto del fatto che, dovendo il RUP essere nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa o, in mancanza, tra gli altri dipendenti in servizio, alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di questi ultimi, incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, in ragione della specificità della fornitura o del servizio che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.
2. Compiti specifici del RUP

Il comma 4 dell’art. 31 individua i compiti fondamentali del RUP nelle varie fasi del procedimento di affidamento. Rispetto a tale previsione, si ritiene che il RUP, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, dovrebbe:
a) provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento;
b) formulare proposte, in ordine alla singola acquisizione, agli organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornire agli stessi dati e informazioni:
1. nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. a) Codice;
2. nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto;
3. nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
4. nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
c) svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante;
d) nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in base all’articolo 31, comma 3, del codice:
1. predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
2. coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all’intervento;
e) se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione, attestare l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice;
f) svolgere, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
g) accertare le cause impreviste e imprevedibili o l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
h) autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice;
i) compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
j) svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
k) provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
l) trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità:

a. copia degli atti di gara;
b. copia del contratto;
c. documenti contabili;
d. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
e. certificati delle eventuali prove effettuate;
n) confermare l’attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell’esecuzione;
o) predisporre, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presentare una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

Come già evidenziato con riferimento agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori, anche per il caso di servizi e forniture, si ritiene di prevedere che le operazioni preliminari alla valutazione delle offerte e consistenti nella verifica della tempestività della domanda, della regolarità della documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione siano eseguite dal seggio di gara o direttamente dal RUP.
Analogamente a quanto ritenuto con riferimento al procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse nelle procedure di affidamento di lavori, per quanto riguarda il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, per coerenza normativa rispetto alle previsioni del nuovo art. 77 del Codice, si ritiene che la verifica di congruità non debba essere rimessa, di regola, al RUP, ciò tenuto, peraltro, conto che alla valutazione il RUP dovrebbe procedere potendosi avvalere solo degli uffici o degli organismi tecnici della stazione appaltante nonché della commissione di gara ma non anche della specifica commissione deputata alla valutazione delle offerte anomale, che l’art. 88, comma 1-bis, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 prevedeva ma che nessuna norma del nuovo Codice contempla più. In alternativa, la soluzione più coerente con il sistema potrebbe risultare quella di prevedere che il RUP curi la verifica di congruità avvalendosi, obbligatoriamente, della commissione giudicatrice, nel caso di offerta aggiudicata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
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IV. Importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.

1. Affidamento di lavori.

Si ritiene che il responsabile del procedimento, per quanto riguarda i lavori, possa svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro.
Nel merito, si sollecitano gli stakeholders a far pervenire osservazioni, contributi e proposte con riferimento alla possibilità di modificare e/o integrare le suddette fattispecie, nonché prevedere una diversa soglia ovvero diverse soglie in ordine allo svolgimento delle funzioni di RUP e progettista da un lato, di RUP e direttore lavori dall’altro.
Con specifico riferimento alla possibilità, prevista dal vigente regolamento, che il RUP svolga anche le funzioni di progettista per la predisposizione di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, deve considerarsi che il progetto preliminare, non è più contemplato come livello di progettazione. L’art. 23 del Codice prevede, infatti la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica che unifica i contenuti dello studio di fattibilità e del progetto preliminare previsti dalla normativa vigente. I soggetti, interni ed esterni all’amministrazione, che possono espletare le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono individuati dall’art. 24 del Codice.
Su tale specifico punto, si chiede quindi ai soggetti intervenuti alla consultazione, di voler esprimere il loro avviso in ordine alla possibilità di mantenere la previsione della coincidenza dei ruoli di RUP e progettista, nei limiti sopra indicati. Le indicazioni fornite dovranno tener conto degli specifici contenuti del progetto di fattibilità e, conseguentemente, delle competenze richieste per la relativa predisposizione.
2. Affidamento di servizi e forniture

Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso:
a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Dal momento che si ritiene di poter confermare il contenuto delle disposizioni sopra citate, si sollecitano gli stakeholders a far pervenire osservazioni, contributi e proposte con riferimento alla possibilità di modificare e/o integrare le suddette fattispecie, anche dettagliando specificamente i presupposti in base ai quali la stazione appaltante è facoltizzata a derogare alla regola della coincidenza delle figure di RUP e direttore dell’esecuzione, nonché di prevedere una diversa soglia.
Per quanto concerne la progettazione del servizio, l’art. 23, comma 14, del Codice prevede che la stessa sia articolata, di regola, in un unico livello e predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio. Inoltre, specifica che, in caso di concorso di progettazione, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.
Sul punto, si chiede ai soggetti partecipanti alla consultazione di voler formulare osservazioni e proposte sulla possibilità di affidare al responsabile del procedimento la predisposizione o il coordinamento della progettazione del servizio, individuando, in caso positivo, le ipotesi in cui ciò è possibile e quelle, invece, per le quali, in ragione dell’importo e/o della particolare complessità dell’affidamento, si ritiene opportuno prevedere l’intervento di soggetti diversi coordinati dal RUP medesimo. In tale ultima evenienza si chiede di indicare le possibili soglie di importo e/o di individuare casi esemplificativi di affidamenti di servizi che possano essere considerati di particolare complessità.

V. Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati
L’art. 31 del Codice prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a soggetti aggregatori e ad altre centrali di committenza, nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento che assume specificatamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all’articolo in commento. Il comma 14 dell’art. 31 prevede che le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.
Con specifico riguardo agli acquisti effettuati ai sensi del comma 3-bis dell’art. 3 del d.lgs. 163/2006, l’Autorità ha fornito indicazioni circa la nomina e i compiti del responsabile del procedimento per tali tipi di acquisto, modulando le medesime indicazioni in ragione del diverso profilarsi della modalità di aggregazione/centralizzazione. In proposito si ritiene di riproporre lo schema adottato per la centralizzazione degli acquisti secondo la precedente disciplina, prevedendo che:
1. nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all’eventuale direttore dell’esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni;
2. nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come RUP della singola gara all’interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti;
3. in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP sarà designato unicamente da questi ultimi;
4. nei casi in cui due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, esse provvedono ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura secondo quando previsto dall’art. 37, comma 10 del Codice.

Si sollecitano gli stakeholders a far pervenire osservazioni, contributi e proposte con riferimento a soluzioni diverse e/o aggiuntive rispetto a quelle sopra individuate. Fonte d.p.r. 207/2010
Norme sostituite Artt. 9 e 10
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