Il Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto
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L’art. 111, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice”) prevede che l’ANAC formuli, congiuntamente a quella per il Direttore dei lavori, una proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva approvazione (con DM) delle linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell’attività di controllo affidate al Direttore dell’esecuzione del contratto, secondo criteri di trasparenza e semplificazione.
Ai sensi del citato comma 2, il Direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento (RUP) e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Al fine di predisporre l’atto di proposta da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’approvazione del decreto contenente le linee guida sugli aspetti individuati dallo schema di Codice, l’ANAC ritiene opportuno avviare una consultazione pubblica. Nel presente documento, avendo a riferimento anche il quadro normativo previgente al Codice, vengono indicati gli elementi che si intende trattare nell’atto di proposta e le possibili soluzioni prospettate.
Si invitano i partecipanti alla consultazione a voler inviare osservazioni, indicazioni in ordine ad eventuali integrazioni, soluzioni alternative, elementi da semplificare, congruità dei termini indicati anche in considerazione dell’uso di strumenti telematici, specificandone le ragioni.
Il Codice stabilisce espressamente all’art. 101 che l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture (oltre che di lavori) è diretta dal RUP che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni. La medesima norma precisa altresì che il RUP si avvale, tra gli altri, anche del Direttore dell’esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate. L’art. 102 precisa, inoltre, che il RUP controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell’esecuzione. Agli artt. 31 e 111, comma 2, è stabilito, altresì, che il Direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il medesimo RUP e che l’ANAC, con proprio atto, definisce l’importo massimo e la tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il direttore dell’esecuzione del contratto; su tale aspetto si rinvia al documento di consultazione sul ruolo e i compiti del RUP. Qualora non vi sia tale coincidenza, il RUP ed il Direttore dell’esecuzione debbono svolgere le rispettive attività in stretto coordinamento. Il Direttore dell’esecuzione rappresenta, nei confronti dell’impresa, l’amministrazione committente e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della stazione appaltante con l’impresa aggiudicatrice, dall’altro, del potere di ingerenza e di controllo dell’amministrazione sull’esecuzione del contratto.
III. Compiti del Direttore dell’esecuzione
L’articolo 111, comma 2, del nuovo Codice enuncia in linea generale i compiti del Direttore dell’esecuzione, individuandoli nel coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione.
La direzione dell’esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. A tal fine è necessario che nel contratto sottoscritto tra le parti siano dettagliatamente riportate, tra l’altro, le condizioni migliorative offerte nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa e le modalità di esecuzione del servizio e/o di consegna della fornitura. Devono, inoltre, essere indicati, in modo preciso, i controlli sulla regolarità e qualità della prestazione resa, le penali per eventuali inadempimenti, i casi di sospensione, risoluzione o recesso del contratto e quelli relativi ad eventuali premi o incentivi, precisando le modalità per l’irrogazione delle penali, per la sospensione, risoluzione o recesso del contratto o per la corresponsione dei premi. Nel contratto devono, inoltre, essere indicati i mezzi e le risorse messi eventualmente a disposizione da parte di un’impresa ausiliaria, allegando il relativo contratto di avvalimento, nonché l’intenzione di ricorrere al subappalto, specificando per quale parte dell’affidamento.
Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell’esecuzione è tenuto, inoltre, ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c. e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c..
Il direttore dell’esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP:
Nel caso in cui il direttore dell’esecuzione del contratto non coincida con il RUP, i verbali devono essere inviati a quest’ultimo per l’esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro un congruo termine, che può essere individuato in cinque giorni dalla data della relativa redazione.
Ai fini della definizione dei contenuti della funzione di controllo attribuita al Direttore dell’esecuzione (congiuntamente al RUP), occorre richiamare innanzitutto quanto stabilito all’art. 102, comma 2, del Codice, secondo cui i contratti di servizi e forniture sono oggetto di verifica di conformità «per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento».
Le attività di controllo del Direttore dell’esecuzione devono essere, quindi, strettamente correlate a quanto definito e disciplinato nei documenti contrattuali, che debbono richiamare le prestazioni indicate dall’esecutore nella propria offerta. In particolare, l’attività di controllo è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie. In generale, le attività di controllo devono essere indirizzate a valutare, ad esempio, i seguenti profili:
_la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi/SLA richiesti nel contratto e/o nel capitolato);
– _l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi (con riferimento, ad esempio, ai contratti di efficientamento/risparmio energetico per edifici e illuminazione pubblica, ai contratti di gestione delle proprietà immobiliari);
– _il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
– _l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
– _la soddisfazione del cliente/utente finale (per quei beni/servizi non strumentali – es. servizi alla persona e all’infanzia);
– _il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
– _il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
– _il rispetto della normativa ambientale;
– _il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell’appaltatore.
Tali verifiche sono condotte nel corso dell’intera durata del rapporto – in itinere ed ex post – e debbono essere realizzate con criteri di misurabilità della qualità, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti delle stesse debbono risultare da apposito processo verbale, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa.
È, inoltre, utile evidenziare, a ulteriore conferma dell’importanza attribuibile alle attività di verifica del Direttore dell’esecuzione, come il mancato utilizzo in sede esecutiva degli strumenti di controllo del livello qualitativo delle prestazioni fornite dall’appaltatore rende difficoltoso, se non impossibile, valersi della possibilità di escludere da gare successive gli imprenditori che abbiano svolto precedenti contratti con negligenza e malafede. L’utilizzo concreto della facoltà di esclusione dalle gare successive, di quelle imprese che non hanno rispettato, in fase esecutiva, i livelli di qualità richiesti in sede di gara e/o offerti dalle stesse, rappresenta una leva estremamente importante per scoraggiare la presentazione di offerte eccessivamente aggressive sul prezzo e/o con livelli qualitativi concretamente insostenibili.
Durante l’esecuzione del contratto il Direttore inoltre:
L’art. 102, comma 2, del Codice stabilisce che i contratti pubblici di servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell’esecuzione del contratto in presenza del RUP e dando avviso all’esecutore della data del controllo affinché quest’ultimo possa intervenire.
La stazione appaltante nomina, ai sensi dell’art. 102, comma 6, una commissione composta da uno a tre componenti scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto il cui compenso è contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113. In caso di comprovata carenza in organico di personale con le caratteristiche previste, possono essere nominati soggetti esterni con le procedure di cui all’art. 31, comma 8, nel rispetto di quanto disposto dall’ art. 102, comma 7. Il RUP o il Direttore dell’esecuzione trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:
giornale.
La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto, e conclusa entro il termine ivi indicato, che non può superare i trenta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione o i sessanta giorni nei casi di prestazioni complesse. Il contratto disciplina le cause e le relative conseguenze del superamento del tempo limite per la conclusione dell’attività di verifica di conformità.
All’esito dell’attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
Possono essere previste verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto in ragione di particolari caratteristiche delle forniture o dei servizi che impongano la verifica in corso di esecuzione ovvero nei casi di appalti di forniture o di servizi con prestazioni continuative, secondo la periodicità prevista nel contratto.
L’esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell’esecuzione dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore le disposizioni e istruzioni da parte sia del RUP che del Direttore dell’esecuzione, in quest’ultimo caso l’ordine di servizio deve essere vistato dal RUP. L’ordine di servizio va comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza ed accettazione, fatte salve eventuali contestazioni. A parte indicazioni di carattere non rilevante, che il Direttore dell’esecuzione impartisce anche in via orale, per le vie brevi, la forma scritta è indispensabile in tutti quei casi in cui dall’ordine di servizio discendano adempimenti rilevanti a carico dell’esecutore, variazioni o addizioni all’opera e maggiori oneri rispetto a quelli contrattuali.
Con riferimento alle modalità di trasmissione dell’ordine, si ritiene che le ragioni che impongono la forma scritta dell’ordine, ne impongono anche un sistema di trasmissione che dia certezza della notifica. In generale, appare indispensabile una corretta gestione del flusso informativo tra Direttore dell’esecuzione e esecutore, anche per evitare un inutile dispendio di tempo ed energie. A tal fine, in considerazione dell’aumentato grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi, si ritiene che la trasmissione degli atti e delle comunicazioni, ivi compresi gli ordini di servizio, debba avvenire mediante PEC, per le garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza che questo strumento può offrire.
Altri strumenti operativi per il Direttore dell’esecuzione sono:
(i) il processo verbale di accertamento di fatti (di rilevanza particolare quelli relativi all’avvio, sospensione, ripresa e ultimazione dell’esecuzione);
(ii) le relazioni per il RUP (quali le relazioni riservate redatte a seguito dell’iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte dell’appaltatore, di cui al combinato disposto dell’art. 205, comma 3 e dell’art. 206 del Codice);
(iii) il certificato di verifica di conformità;
(iv) le comunicazioni.