Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
Vigente al: 19-1-2016
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Capo I
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE
SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita’
amministrativa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300,
che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata
in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche e delle
societa’, associazioni od enti privi di personalita’ giuridica che
non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e
criteri direttivi contenuti nell’articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 aprile 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma
dell’articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n.
300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del
commercio con l’estero, con il Ministro per le politiche comunitarie
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Soggetti
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
di personalita giuridica e alle societa’ e associazioni anche prive
di personalita’ giuridica.
agli altri enti pubblici non economici nonche’ agli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale.
Art. 2.
Principio di legalita’
costituente reato se la sua responsabilita’ amministrativa in
relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente
previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del
fatto.
Art. 3.
Successione di leggi
secondo una legge posteriore non costituisce piu’ reato o in
relazione al quale non e’piu’ prevista la responsabilita’
amministrativa dell’ente, e, se vi e’ stata condanna, ne cessano
l’esecuzione e gli effetti giuridici.
successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono
piu’ favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
leggi eccezionali o temporanee.
Art. 4.
Reati commessi all’estero
del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede
principale rispondono anche in relazione ai reati commessi
all’estero, purche’ nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo
in cui e’ stato commesso il fatto.
richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l’ente solo
se la richiesta e’ formulata anche nei confronti di quest’ultimo.
Art. 5.
Responsabilita’ dell’ente
a suo vantaggio:
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unita’
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche’ da
persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso;
dei soggetti di cui alla lettera a).
agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Art. 6
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente
nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova
che:
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
modelli di curare il loro aggiornamento e’ stato affidato a un
organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo;
modelli di organizzazione e di gestione;
dell’organismo di cui alla lettera b).
commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1,
devono rispondere alle seguenti esigenze:
commessi reati;
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai
reati da prevenire;
idonee ad impedire la commissione dei reati;
dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza
dei modelli;
mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di
codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative
degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto
con i Ministeri competenti, puo’formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita’ dei modelli a prevenire i reati. (6)
lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente
dall’organo dirigente.
((4-bis. Nelle societa’ di capitali il collegio sindacale, il
consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della
gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di
cui al comma 1, lettera b).))
tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.
————-
AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto (con l’art. 8, comma
1) che “Per i codici di comportamento inviati al Ministero della
giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il termine di trenta giorni di cui all’articolo 6, comma
3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data”.
Art. 7.
Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione
dell’ente
e’ responsabile se la commissione del reato e’ stata resa possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato,
ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione,
gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.
dell’organizzazione nonche’ al tipo di attivita’svolta, misure
idonee a garantire lo svolgimento dell’attivita’ nel rispetto della
legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di
rischio.
quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni
ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o
nell’attivita’;
rispetto delle misure indicate nel modello.
Art. 8.
Autonomia delle responsabilita’ dell’ente
imputabile;
confronti dell’ente quando e’ concessa amnistia per un reato in
relazione al quale e’ prevista la sua responsabilita’ e l’imputato ha
rinunciato alla sua applicazione.
SEZIONE II
Sanzioni in generale
Art. 9.
Sanzioni amministrative
sono:
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
sussidi e l’eventuale revoca di quelli gia’ concessi;
Art. 10.
Sanzione amministrativa pecuniaria
sempre la sanzione pecuniaria.
non inferiore a cento ne’ superiore a mille.
3.L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad
un massimo di lire tre milioni.
Art. 11.
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
determina il numero delle quote tenendo conto della gravita’ del
fatto, del grado della responsabilita’ dell’ente nonche’
dell’attivita’ svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del
fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare
l’efficacia della sanzione.
quota e’ sempre di lire duecentomila.
Art. 12.
Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o
ne ha ricavato un vantaggio minimo;
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e’ comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
lettere del precedente comma, la sanzione e’ ridotta dalla meta’ ai
due terzi.
lire venti milioni.
Art. 13.
Sanzioni interdittive
i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
il reato e’ stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da
soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la
commissione del reato e’ stata determinata o agevolata da gravi
carenze organizzative;
mesi e non superiore a due anni.
dall’articolo 12, comma 1.
Art. 14.
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
alla quale si riferisce l’illecito dell’ente. Il giudice ne determina
il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell’articolo 11,
tenendo conto dell’idoneita’ delle singole sanzioni a prevenire
illeciti del tipo di quello commesso.
anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate
amministrazioni. L’interdizione dall’esercizio di un’attivita’
comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell’attivita’.
congiuntamente.
quando l’irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta
inadeguata.
Art. 15.
Commissario giudiziale
interdittiva che determina l’interruzione dell’attivita’ dell’ente,
il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la
prosecuzione dell’attivita’ dell’ente da parte di un commissario per
un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata
applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
necessita’ la cui interruzione puo’ provocare un grave pregiudizio
alla collettivita’;
conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del
territorio in cui e’ situato, rilevanti ripercussioni
sull’occupazione.
giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto
della specifica attivita’ in cui e’ stato posto in essere l’illecito
da parte dell’ente.
commissario cura l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi. Non puo’ compiere atti di straordinaria
amministrazione senza autorizzazione del giudice.
confiscato.
essere disposta quando l’interruzione dell’attivita’ consegue
all’applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.
Art. 16.
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
dell’attivita’ se l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante
entita’ ed e’gia’ stato condannato, almeno tre volte negli ultimi
sette anni, alla interdizione temporanea dall’esercizio
dell’attivita’.
sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando e’gia’
stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi
sette anni.
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione di reati in relazione ai quali e’ prevista la sua
responsabilita’e’ sempre disposta l’interdizione definitiva
dall’esercizio dell’attivita’ e non si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 17.
Art. 17.
Riparazione delle conseguenze del reato
interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti
condizioni:
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e’ comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli
organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;
della confisca.
Art. 18.
Pubblicazione della sentenza di condanna
quando nei confronti dell’ente viene applicata una sanzione
interdittiva.
((2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell’articolo
36 del codice penale nonche’ mediante affissione nel comune ove
l’ente ha la sede principale)).
cancelleria del giudice, a spese dell’ente.
Art. 19.
Confisca
condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che
per la parte che puo’ essere restituita al danneggiato. Sono fatti
salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
1, la stessa puo’ avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilita’di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
Art. 20.
Reiterazione
definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne
commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna
definitiva.
Art. 21.
Pluralita’ di illeciti
reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi
nello svolgimento di una medesima attivita’ e prima che per uno di
essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica
la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito piu’ grave aumentata
fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l’ammontare della
sanzione pecuniaria non puo’ comunque essere superiore alla somma
delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
degli illeciti ricorrono le condizioni per l’applicazione delle
sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l’illecito piu’
grave.
Art. 22.
Prescrizione
anni dalla data di consumazione del reato.
misure cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito
amministrativo a norma dell’articolo 59.
prescrizione.
dell’illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non
corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che
definisce il giudizio.
Art. 23.
Inosservanza delle sanzioni interdittive
stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva
trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o
misure, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
nell’interesse o a vantaggio del quale il reato e’ stato commesso, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento
quote e la confisca del profitto, a norma dell’articolo 19.
rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da
quelle in precedenza irrogate.
SEZIONE III
((Responsabilita’ amministrativa da reato))
Art. 24.
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di
un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e
frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso
in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si
applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entita’ o e’ derivato
un danno di particolare gravita’; si applica la sanzione pecuniaria
da duecento a seicento quote.
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Art. 24-bis
(( (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). ))
((1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e
635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione
pecuniaria da cento a cinquecento quote.
615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la
sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto
dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica
in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la
sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2,
lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti
indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per
uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)
)).
Art. 24-ter
(( (Delitti di criminalita’ organizzata). ))
(( 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui
agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice
penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche’ ai delitti
previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma,
ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del
codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da
trecento a ottocento quote.
2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la
sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’
ai sensi dell’articolo 16, comma 3 )).
Art. 25
Concussione ((, induzione indebita a dare o promettere utilita’)) e
corruzione
318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la
sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si
applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto
l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entita’, 319-ter, comma
2, ((319-quater)) e 321 del codice penale, si applica all’ente la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati
commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25-bis
(((Falsita’ in monete, in carte di pubblico credito, in valori di
bollo e in strumenti o segni di riconoscimento). ))
penale in materia di falsita’ in monete, in carte di pubblico credito
((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)), si
applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
da trecento a ottocento quote;
pecuniaria fino a cinquecento quote;
stabilite dalla lettera a), in relazione all’articolo 453, e dalla
lettera b), in relazione all’articolo 454, ridotte da un terzo alla
meta’;
le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
((f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote)).
453, 454, 455, 459, 460((, 461, 473 e 474)) del codice penale, si
applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
Art. 25-bis.1
(( (Delitti contro l’industria e il commercio).
il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
pecuniaria fino a ottocento quote.
comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2 )).
Art. 25-ter
(Reati societari).
codice civile, si applicano all’ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:))
((a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto
dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocento quote));
((a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto
dall’articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a duecento quote));
((b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto
dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a seicento quote));
dall’articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centotrenta quote;
2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecentotrenta quote;
comunicazioni delle societa’ di revisione, prevista dall’articolo
2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento
a centotrenta quote;
comunicazioni delle societa’ di revisione, previsto dall’articolo
2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocento quote;
2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a centottanta quote;
dall’articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento
a centottanta quote;
previsto dall’articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da cento a centottanta quote;
delle riserve, prevista dall’articolo 2627 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
sociali o della societa’ controllante, previsto dall’articolo 2628
del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta
quote;
previsto dall’articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a trecentotrenta quote;
parte dei liquidatori, previsto dall’articolo 2633 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
dall’articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a trecentotrenta quote;
codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto
d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
autorita’ pubbliche di vigilanza, previsti dall’articolo 2638, primo
e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi
previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entita’, la sanzione
pecuniaria e’ aumentata di un terzo. (9)
————-
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l’art. 39) che le
sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.
Art. 25-quater
(( (Delitti con finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico). ))
(( 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita’ di
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal
codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all’ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
inferiore a dieci anni o con l’ergastolo, la sanzione pecuniaria
da quattrocento a mille quote.
si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma
2, per una durata non inferiore ad un anno.
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi
dell’articolo 16, comma 3.
relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel
comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di
quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per
la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9
dicembre 1999. ))
Art. 25-quater.1
(( (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) ))
(( 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo
583-bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura
e’ commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e
le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente
privato accreditato e’altresi’ revocato l’accreditamento.
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi
dell’articolo 16, comma 3. ))
Art. 25-quinquies
(Delitti contro la personalita’ individuale).
I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si
applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
pecuniaria da quattrocento a mille quote;
600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, ((nonche’
per il delitto di cui all’articolo 609-undecies)) la sanzione
pecuniaria da duecento a settecento quote.
lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi
dell’articolo 16, comma 3.
Art. 25-sexies
(( (Abusi di mercato). ))
(( 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e
di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis,
capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote.
prodotto o il profitto conseguito dall’ente e’ di rilevante entita’,
la sanzione e’ aumentata fino a dieci volte tale prodotto o
profitto)).
Art. 25-septies
(( (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime
commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro). ))
(( 1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice
penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del
decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica
una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di
condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le
sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata
non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica
una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non
superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui
all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore ad un anno.
del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna
per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non
superiore a sei mesi. ))
Art. 25-octies
(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita’ di
provenienza illecita ((, nonche’ autoriciclaggio)) ).
648-ter e 648-ter.1)) del codice penale, si applica all’ente la
sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i
beni o le altre utilita’ provengono da delitto per il quale e’
stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque
anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a due anni.
della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 25-novies
(Delitti in materia di violazione del diritto d’autore).
articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis,
171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633,
si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del
————-
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 3 agosto 2009, n. 116, ha disposto (con l’art. 4) che “Dopo
l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
e’ inserito il seguente:
“Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorita’ giudiziaria). – 1. In relazione
alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice
penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote”.”
————-
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 3 agosto 2009, n. 116, come modificata dal D.Lgs. 7 luglio
2011, n. 121, ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Dopo
l’articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
e’ inserito il seguente:
“Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorita’ giudiziaria). !. In relazione
alla commissione del delitto di cui all’art. 377-bis del codice
civile, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote.”.”
Art. 25-decies
(( (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorita’ giudiziaria).
!. In relazione alla commissione del delitto di cui all’art.
377-bis del codice civile, si applica all’ente la sanzione pecuniaria
fino a cinquecento quote.))
Art. 25-undecies
(Reati ambientali)
penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
((a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione
pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
radioattivita’ ai sensi dell’articolo 452-sexies, la sanzione
pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote)).
((1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1,
lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle
sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il
delitto di cui alla citata lettera a) )).
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo
periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo,
e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote;
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da
quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso
previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo,
e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso
previsto dal comma 8, secondo periodo;
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
febbraio 1992, n. 150, si applicano all’ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in
caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena non
superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote, in caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena
non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso
di commissione di reati per cui e’ prevista la pena non superiore nel
massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in
caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena superiore
nel massimo a tre anni di reclusione.
3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all’ente
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all’ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
pecuniaria da duecento a trecento quote.
meta’ nel caso di commissione del reato previsto dall’articolo 256,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si
applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non
superiore a sei mesi.
utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione
definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi dell’art. 16, comma
3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
Art. 25-duodecies.
(( (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e’
irregolare). ))
((1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo
22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il
limite di 150.000 euro.))
Art. 26.
Delitti tentati
alla meta’ in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo,
dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.
Capo II
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE
SEZIONE I
Responsabilita’ patrimoniale dell’ente
Art. 27.
Responsabilita’ patrimoniale dell’ente
risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
dell’ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni
del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A
tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena
pecuniaria.
SEZIONE II
Vicende modificative dell’ente
Art. 28.
Trasformazione dell’ente
responsabilita’ per i reati commessi anteriormente alla data in cui
la trasformazione ha avuto effetto.
Art. 29.
Fusione dell’ente
risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti
partecipanti alla fusione.
Art. 30.
Scissione dell’ente
dell’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui
la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie
dovute dall’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data
dalla quale la scissione ha avuto effetto. L’obbligo e’ limitato al
valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente,
salvo che si tratti di ente al quale e’ stato trasferito, anche in
parte il ramo di attivita’ nell’ambito del quale e’ stato commesso il
reato.
si applicano agli enti cui e’ rimasto o e’ stato trasferito, anche in
parte, il ramo di attivita’ nell’ambito del quale il reato e’ stato
commesso.
Art. 31.
Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione
del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione
pecuniaria a norma dell’articolo 11, comma 2, tiene conto delle
condizioni economiche e patrimoniali dell’ente originariamente
responsabile.
fusione e l’ente al quale, nel caso di scissione, e’ applicabile la
sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione
della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della
fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista
dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17, e ricorrano le
ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo
articolo.
di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione
pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione
pecuniaria inflitta all’ente in relazione al medesimo reato.
scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la
conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.
Art. 32.
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione
beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla
data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il
giudice puo’ ritenere la reiterazione, a norma dell’articolo 20,
anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti
partecipanti alla fusione o dell’ente scisso per reati commessi
anteriormente a tale data.
violazioni e dell’attivita’ nell’ambito della quale sono state
commesse nonche’ delle caratteristiche della fusione o della
scissione.
puo’ essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e’
stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita’ nell’ambito
del quale e’ stato commesso il reato per cui e’ stata pronunciata
condanna nei confronti dell’ente scisso.
Art. 33.
Cessione di azienda
commesso il reato, il cessionario e’ solidalmente obbligato, salvo il
beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente e nei limiti
del valore dell’azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero
dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a
conoscenza.
caso di conferimento di azienda.
Capo III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 34.
Disposizioni processuali applicabili
dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche’, in
quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 35.
Estensione della disciplina relativa all’imputato
all’imputato, in quanto compatibili.
SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza
Art. 36.
Attribuzioni del giudice penale
appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli
stessi dipendono.
dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del
tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati
dai quali l’illecito amministrativo dipende.
Art. 37.
Casi di improcedibilita’
dell’ente quando l’azione penale non puo’ essere iniziata o
proseguita nei confronti dell’autore del reato per la mancanza di una
condizione di procedibilita’.
Art. 38.
Riunione e separazione dei procedimenti
riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore
del reato da cui l’illecito dipende.
soltanto quando:
dell’articolo 71 del codice di procedura penale;
con l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, ovvero e’ stato emesso il decreto penale di
condanna;
necessario.
Art. 39.
Rappresentanza dell’ente
rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui
dipende l’illecito amministrativo.
depositando nella cancelleria dell’autorita’ giudiziaria procedente
una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita’:
rappresentante;
procura;
comma 1, del codice di procedura penale, e’ depositata nella
segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice
ovvero e’ presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui
al comma 2.
e’ rappresentato dal difensore.
Art. 40.
Difensore di ufficio
rimasto privo e’ assistito da un difensore di ufficio.
Art. 41.
Contumacia dell’ente
contumace.
Art. 42.
Vicende modificative dell’ente nel corso del processo
originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti
degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari
della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo
stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all’articolo 39,
comma 2.
Art. 43.
Notificazioni all’ente
dell’articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende
l’illecito amministrativo.
di cui all’articolo 39 o in altro atto comunicato all’autorita’
giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’articolo
161 del codice di procedura penale.
dai commi precedenti, l’autorita’ giudiziaria dispone nuove ricerche.
Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.
SEZIONE III
Prove
Art. 44.
Incompatibilita’ con l’ufficio di testimone
amministrativo;
di cui all’articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche
al momento della commissione del reato.
puo’ essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con
gli effetti previsti per l’interrogatorio e per l’esame della persona
imputata in un procedimento connesso.
SEZIONE IV
Misure cautelari
Art. 45.
Applicazione delle misure cautelari
responsabilita’ dell’ente per un illecito amministrativo dipendente
da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere
concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa
indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo’
richiedere l’applicazione quale misura cautelare di una delle
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, presentando
al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli
a favore dell’ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia’
depositate.
anche le modalita’ applicative della misura. Si osservano le
disposizioni dell’articolo 292 del codice di procedura penale.
nominare un commissario giudiziale a norma dell’articolo 15 per un
periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.
Art. 46.
Criteri di scelta delle misure
specifica idoneita’ di ciascuna in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all’ente.
disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata.
Art. 47.
Giudice competente e procedimento di applicazione
sulle modifiche delle loro modalita’ esecutive, provvede il giudice
che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le
indagini preliminari. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui
all’articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell’udienza e ne
fa dare avviso al pubblico ministero, all’ente e ai difensori. L’ente
e i difensori sono altresi’ avvisati che, presso la cancelleria del
giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli
elementi sui quali la stessa si fonda.
dell’articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di
procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo
articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il
deposito della richiesta e la data dell’udienza non puo’ intercorrere
un termine superiore a quindici giorni.
Art. 48.
Adempimenti esecutivi
e’ notificata all’ente a cura del pubblico ministero.
Art. 49.
Sospensione delle misure cautelari
poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l’esclusione
di sanzioni interdittive a norma dell’articolo 17. In tal caso, il
giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la
richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione,
dispone la sospensione della misura e indica il termine per la
realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo
17.
di una somma di denaro che non puo’ comunque essere inferiore alla
meta’ della sanzione pecuniaria minima prevista per l’illecito per
cui si procede. In luogo del deposito, e’ ammessa la prestazione di
una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
attivita’ nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata
e la somma depositata o per la quale e’ stata data garanzia e’
devoluta alla Cassa delle ammende.
revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma
depositata o la cancellazione dell’ipoteca; la fideiussione prestata
si estingue.
Art. 50.
Revoca e sostituzione delle misure cautelari
risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita’ previste dall’articolo 45 ovvero quando ricorrono le
ipotesi previste dall’articolo 17.
misura applicata non appare piu proporzionata all’entita’ del fatto o
alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via
definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o
dell’ente, sostituisce la misura con un’altra meno grave ovvero ne
dispone l’applicazione con modalita’ meno gravose, anche stabilendo
una minore durata.
Art. 51.
Durata massima delle misure cautelari
durata, che non puo’ superare la meta’ del termine massimo indicato
dall’articolo 13, comma 2.
misura cautelare puo’ avere la stessa durata della corrispondente
sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata
della misura cautelare non puo’ superare i due terzi del termine
massimo indicato dall’articolo 13, comma 2.
della notifica dell’ordinanza.
sanzioni applicate in via definitiva.
Art. 52.
Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di
misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano
le disposizioni di cui all’articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del
codice di procedura penale.
ministero e l’ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le
disposizioni di cui all’articolo 325 del codice di procedura penale.
Art. 53.
Sequestro preventivo
consentita la confisca a norma dell’articolo 19. Si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322,
322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
((1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per
equivalente prevista dal comma 2 dell’articolo 19, abbia ad oggetto
societa’, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche’ quote
azionarie o liquidita’ anche se in deposito, il custode
amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli
organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita’ e
lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e
riferendone all’autorita’ giudiziaria. In caso di violazione della
predetta finalita’l’autorita’ giudiziaria adotta i provvedimenti
conseguenti e puo’ nominare un amministratore nell’esercizio dei
poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli
adempimenti di cui all’articolo 104 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in
danno di societa’ che gestiscono stabilimenti di interesse strategico
nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui
al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89)).
Art. 54.
Sequestro conservativo
disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria,
delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario
dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del
processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili
e immobili dell’ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si
osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317,
318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare
Art. 55.
Annotazione dell’illecito amministrativo
amministrativo dipendente da reato commesso dall’ente annota
immediatamente, nel registro di cui all’articolo 335 del codice di
procedura penale, gli elementi identificativi dell’ente unitamente,
ove possibile, alle generalita’ del suo legale rappresentante nonche’
il reato da cui dipende l’illecito.
difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e’
consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato
alla persona alla quale il reato e’ attribuito.
Art. 56.
Termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle
indagini preliminari
amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini
preliminari relative al reato da cui dipende l’illecito stesso.
carico dell’ente decorre dalla annotazione prevista dall’articolo 55.
Art. 57.
Informazione di garanzia
l’invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni
nonche’ l’avvertimento che per partecipare al procedimento deve
depositare la dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2.
Art. 58.
Archiviazione
norma dell’articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato
di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale
presso la corte d’appello. Il procuratore generale puo’ svolgere gli
accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le
condizioni, contesta all’ente le violazioni amministrative
conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.
Art. 59.
Contestazione dell’illecito amministrativo
contesta all’ente l’illecito amministrativo dipendente dal reato. La
contestazione dell’illecito e’ contenuta in uno degli atti indicati
dall’articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo’
comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative, con
l’indicazione del reato da cui l’illecito dipende e dei relativi
articoli di legge e delle fonti di prova.
Art. 60.
Decadenza dalla contestazione
quando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente e’
estinto per prescrizione.
Art. 61.
Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare
luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita’ della
sanzione amministrativa, ovvero quando l’illecito stesso non sussiste
o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o
comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita’
dell’ente. Si applicano le disposizioni dell’articolo 426 del codice
di procedura penale.
giudizio nei confronti dell’ente, contiene, a pena di nullita’, la
contestazione dell’illecito amministrativo dipendente dal reato, con
l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo’
comportare l’applicazione delle sanzioni e l’indicazione del reato da
cui l’illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti
di prova nonche’ gli elementi identificativi dell’ente.
SEZIONE VI
Procedimenti speciali
Art. 62.
Giudizio abbreviato
titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto
applicabili.
disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
procedura penale e’ operata sulla durata della sanzione interdittiva
e sull’ammontare della sanzione pecuniaria.
l’illecito amministrativo e’ prevista l’applicazione di una sanzione
interdittiva in via definitiva.
Art. 63.
Applicazione della sanzione su richiesta
se il giudizio nei confronti dell’imputato e’ definito ovvero
definibile a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale
nonche’ in tutti i casi in cui per l’illecito amministrativo e’
prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di
cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in
quanto applicabili.
riduzione di cui all’articolo 444, comma 1, del codice di procedura
penale e’ operata sulla durata della sanzione interdittiva e
sull’ammontare della sanzione pecuniaria.
interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.
Art. 64.
Procedimento per decreto
sola sanzione pecuniaria, puo’ presentare al giudice per le indagini
preliminari, entro sei mesi dalla data dell’annotazione dell’illecito
amministrativo nel registro di cui all’articolo 55 e previa
trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del
decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la
misura.
sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta’ rispetto al minimo
dell’importo applicabile.
pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita’ dell’ente,
restituisce gli atti al pubblico ministero.
dell’articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto
compatibili.
SEZIONE VII
Giudizio
Art. 65.
Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
puo’ disporre la sospensione del processo se l’ente chiede di
provvedere alle attivita’ di cui all’articolo 17 e dimostra di essere
stato nell’impossibilita’ di effettuarle prima. In tal caso, il
giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma
di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui
all’articolo 49.
Art. 66.
Sentenza di esclusione della responsabilita’ dell’ente
il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel
dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e’ insufficiente
o e’ contraddittoria la prova dell’illecito amministrativo.
Art. 67.
Sentenza di non doversi procedere
previsti dall’articolo 60 e quando la sanzione e’ estinta per
prescrizione.
Art. 68.
Provvedimenti sulle misure cautelari
67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari
eventualmente disposte.
Art. 69.
Sentenza di condanna
contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo
condanna al pagamento delle spese processuali.
deve sempre indicare l’attivita’ o le strutture oggetto della
sanzione.
Art. 70.
Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente
responsabile, il giudice da’ atto nel dispositivo che la sentenza e’
pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione
o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l’ente
originariamente responsabile.
responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti
indicati nel comma 1.
SEZIONE VIII
Impugnazioni
Art. 71.
Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilita’
amministrativa dell’ente
da quelle interdittive l’ente puo’ proporre impugnazione nei casi e
nei modi stabiliti per l’imputato del reato dal quale dipende
l’illecito amministrativo.
l’ente puo’ sempre proporre appello anche se questo non e’ ammesso
per l’imputato del reato dal quale dipende l’illecito amministrativo.
pubblico ministero puo’ proporre le stesse impugnazioni consentite
per il reato da cui l’illecito amministrativo dipende.
Art. 72.
Estensione delle impugnazioni
l’illecito amministrativo e dall’ente, giovano, rispettivamente,
all’ente e all’imputato, purche’ non fondate su motivi esclusivamente
personali.
Art. 73.
Revisione delle sentenze
in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono
del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644,
645, 646 e 647.
SEZIONE IX
Esecuzione
Art. 74.
Giudice dell’esecuzione
amministrative dipendenti da reato e’ il giudice indicato
nell’articolo 665 del codice di procedura penale.
provvedimenti relativi:
previsti dall’articolo 3;
reato per amnistia;
nei casi previsti dall’articolo 21, commi 1 e 2;
cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto
applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si
osservano le disposizioni di cui all’articolo 667, comma 4, del
codice di procedura penale.
dell’attivita’, il giudice, su richiesta dell’ente, puo’ autorizzare
il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la
prosecuzione dell’attivita’ interdetta. Si osservano le disposizioni
di cui all’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
Art. 75
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155 ))
Art. 76.
Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
dell’ente nei cui confronti e’ stata applicata la sanzione. Si
osservano le disposizioni di cui all’articolo 694, commi 2, 3 e 4,
del codice di procedura penale.
Art. 77.
Esecuzione delle sanzioni interdittive
sanzione interdittivae’ notificata all’ente a cura del pubblico
ministero.
interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.
Art. 78.
Conversione delle sanzioni interdittive
all’articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell’estratto
della sentenza, puo’ richiedere la conversione della sanzione
amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
contenere la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione degli
adempimenti di cui all’articolo 17.
giudice fissa l’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente
infondata, il giudice puo’ sospendere l’esecuzione della sanzione. La
sospensione e’ disposta con decreto motivato revocabile.
sanzioni interdittive, determinando l’importo della sanzione
pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia’ applicata in
sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare
l’importo della somma il giudice tiene conto della gravita’
dell’illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno
determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui
all’articolo 17.
Art. 79.
Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto
prosecuzione dell’attivita’ dell’ente ai sensi dell’articolo 15, la
nomina del commissario giudiziale e’ richiesta dal pubblico ministero
al giudice dell’esecuzione, il quale vi provvede senza formalita’.
dell’esecuzione e al pubblico ministero sull’andamento della gestione
e, terminato l’incarico, trasmette al giudice una relazione
sull’attivita’ svolta nella quale rende conto della gestione,
indicando altresi’l’entita’ del profitto da sottoporre a confisca e
le modalita’ con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
comma 4, del codice di procedura penale.
compenso sono a carico dell’ente.
Art. 80
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))
Art. 81
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))
Art. 82
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))
Capo IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Art. 83.
Concorso di sanzioni
interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando
diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della
sentenza di condanna per il reato, l’applicazione nei confronti
dell’ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo
a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la
durata della sanzione gia’ sofferta e’ computata ai fini della
determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente
da reato.
Art. 84.
Comunicazioni alle autorita’ di controllo o di vigilanza
sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della
cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorita’ che
esercitano il controllo o la vigilanza sull’ente.
Art. 85
Disposizioni regolamentari
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della
giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al
procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo che
concernono:
giudiziari;
decreto legislativo.
comma 1 e’ reso entro trenta giorni dalla richiesta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 giugno 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Letta, Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e del
commercio con l’estero
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino