Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081)
Vigente al: 19-1-2016
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Capo I
Principi generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’
nella pubblica amministrazione ed in particolare l’articolo 1, commi
49 e 50, che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti
legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di
attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di
responsabilita’ amministrativa di vertice nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e
negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico
esercitanti funzioni amministrative, attivita’ di produzione di beni
e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di
servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle
pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione
e gestione, nonche’ a modificare la disciplina vigente in materia di
incompatibilita’ tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi
pubblici elettivi o la titolarita’ di interessi privati che possano
porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni
pubbliche affidate;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
responsabilita’ amministrativa di vertice nelle pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato
in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel
presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e
23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ dalle
altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o
in aspettativa.
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ivi comprese le autorita’ amministrative indipendenti;
territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati,
istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che
conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa
nominati;
societa’ e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni
amministrative, attivita’ di produzione di beni e servizi a favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici,
sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano
riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei
componenti degli organi;
societa’ e gli altri enti di diritto privato, anche privi di
personalita’ giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che
conferisce l’incarico:
1) svolga funzioni di regolazione dell’attivita’ principale che
comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o
concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di
controllo o di certificazione;
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
3) finanzi le attivita’ attraverso rapporti convenzionali,
quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di
concessione di beni pubblici;
finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette,
amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento
stabile di attivita’ di consulenza a favore dell’ente;
che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo
politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali
Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di
cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare,
Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle
regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra
enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti
di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e
locali;
temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a
coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro
che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto
attivita’ professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano
stati componenti di organi di indirizzo politico;
conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza
nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche
in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di
attivita’ professionali ovvero l’assunzione della carica di
componente di organi di indirizzo politico;
livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo
Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle
pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in
controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni
all’amministrazione o all’ente che conferisce l’incarico, che non
comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di
amministrazione e gestione;
funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano
l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e
gestione, nonche’ gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito
degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad
altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
appartenenti ai ruoli dell’ amministrazione che conferisce l’incarico
ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano
l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e
gestione, nonche’ gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito
degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non
muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non
dipendenti di pubbliche amministrazioni;
privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con
deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili,
di altro organo di indirizzo delle attivita’ dell’ente, comunque
denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in
controllo pubblico.
Art. 2
Ambito di applicazioni
incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ivi compresi gli enti pubblici, nonche’ negli enti di diritto
privato in controllo pubblico.
di incarichi dirigenziali e’ assimilato quello di funzioni
dirigenziali a personale non dirigenziale, nonche’ di tali incarichi
a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo
110, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Capo II
Inconferibilita’ di incarichi in caso di condanna per reati contro la
pubblica amministrazione
Art. 3
Inconferibilita’ di incarichi in caso di condanna per reati contro la
pubblica amministrazione
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere
attribuiti:
statali, regionali e locali;
nazionale, regionale e locale;
denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello
nazionale, regionale e locale;
controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio
sanitario nazionale.
comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l’inconferibilita’ di cui
al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta
la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici
ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito
di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro
autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea,
l’inconferibilita’ ha la stessa durata dell’interdizione. Negli altri
casi l’inconferibilita’ degli incarichi ha la durata di 5 anni.
I del titolo II del libro II del codice penale, l’inconferibilita’ ha
carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena
accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia
intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di
procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro
autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea,
l’inconferibilita’ ha la stessa durata dell’interdizione. Negli altri
casi l’inconferibilita’ ha una durata pari al doppio della pena
inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di
ruolo, per la durata del periodo di inconferibilita’, possono essere
conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l’esercizio
delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso
escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi
e forniture, nonche’ alla concessione o all’erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che
comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui
l’amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili
con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a
disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di
inconferibilita’ dell’incarico.
pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di
proscioglimento.
cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno
all’amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in
controllo pubblico cui e’ stato conferito uno degli incarichi di cui
al comma 1, sono sospesi l’incarico e l’efficacia del contratto di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con
l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in
controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta
alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la
stessa durata dell’inconferibilita’ stabilita nei commi 2 e 3. Fatto
salvo il termine finale del contratto, all’esito della sospensione
l’amministrazione valuta la persistenza dell’interesse all’esecuzione
dell’incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e’ equiparata
alla sentenza di condanna.
Capo III
Inconferibilita’ di incarichi a soggetti provenienti da enti di
diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni
Art. 4
Inconferibilita’ di incarichi nelle amministrazioni statali,
regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto
privato regolati o finanziati
e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati
dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico
ovvero abbiano svolto in proprio attivita’ professionali, se queste
sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione
o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti:
statali, regionali e locali;
nazionale, regionale e locale;
pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi
allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i
poteri di regolazione e finanziamento.
Art. 5
Inconferibilita’ di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie
locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o
finanziati
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano
svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.
Capo IV
Inconferibilita’ di incarichi a componenti di organi di indirizzo
politico
Art. 6
Inconferibilita’ di incarichi a componenti di organo politico di
livello nazionale
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario
straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20
luglio 2004, n. 215.
esercitata dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e
dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della
medesima legge n. 215 del 2004.
Art. 7
Inconferibilita’ di incarichi a componenti di organo politico di
livello regionale e locale
della giunta o del consiglio della regione che conferisce l’incarico,
ovvero nell’anno precedente siano stati componenti della giunta o del
consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa
tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione,
oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di
diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero
da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non
possono essere conferiti:
regionale;
controllo pubblico di livello regionale.
della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della
forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a
coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o
del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione, nella stessa regione
dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonche’ a
coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti
di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni
e loro forme associative della stessa regione, non possono essere
conferiti:
di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione;
cui alla lettera a);
provinciale o comunale;
controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con
popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa
tra comuni avente la medesima popolazione.
ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di
diritto privato in controllo pubblico che, all’atto di assunzione
della carica politica, erano titolari di incarichi.
Art. 8
Inconferibilita’ di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie
locali
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati
candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in
collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano
esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di
Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o
in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale
che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del
servizio sanitario nazionale.
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che nell’anno precedente abbiano esercitato
la funzione di parlamentare.
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto
parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero
abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente
di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga
funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio
sanitario regionale.
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto
parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione, il cui territorio e’ compreso nel
territorio della ASL.
Capo V
Incompatibilita’ tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e
negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonche’
lo svolgimento di attivita’ professionale
Art. 9
Incompatibilita’ tra incarichi e cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati nonche’ tra gli stessi incarichi e le
attivita’ professionali
dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni,
che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attivita’ svolte
dagli enti di diritto privato regolati o finanziati
dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili
con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di
incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico.
dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni,
gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte
del soggetto incaricato, di un’attivita’ professionale, se questa e’
regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o
ente che conferisce l’incarico.
Art. 10
Incompatibilita’ tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie
locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
e lo svolgimento di attivita’ professionali
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una
medesima regione sono incompatibili:
regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
incaricato, di attivita’ professionale, se questa e’ regolata o
finanziata dal servizio sanitario regionale.
cariche e le attivita’ professionali indicate nel presente
articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine
entro il secondo grado.
Capo VI
Incompatibilita’ tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e
negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di
organi di indirizzo politico
Art. 11
Incompatibilita’ tra incarichi amministrativi di vertice e di
amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli
organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e
locali
statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente
pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili
con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro,
Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario
del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400, o di parlamentare.
regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di
livello regionale sono incompatibili:
regione che ha conferito l’incarico;
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione;
ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione nonche’ gli incarichi di amministratore di ente pubblico
di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha
conferito l’incarico;
provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o
di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione,
ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha
conferito l’incarico;
di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche’ di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima
popolazione abitanti della stessa regione.
Art. 12
Incompatibilita’ tra incarichi dirigenziali interni e esterni e
cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle
amministrazioni statali, regionali e locali
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato
in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il
mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente
dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso
ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assunzione e
il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di presidente
e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in
controllo pubblico che ha conferito l’incarico.
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato
in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica
di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di
cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di
parlamentare.
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato
in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
regione interessata;
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione;
di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato
in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono
incompatibili:
regione;
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione
locale che ha conferito l’incarico;
di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche’ di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima
popolazione della stessa regione.
Art. 13
Incompatibilita’ tra incarichi di amministratore di ente di diritto
privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi
di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e
locali
diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale,
regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente
del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario
di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui
all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di
parlamentare.
diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono
incompatibili:
regione interessata;
una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione;
di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche’ di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima
popolazione della medesima regione.
diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica
di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione.
Art. 14
Incompatibilita’ tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie
locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico
nelle amministrazioni statali, regionali e locali
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono
incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri,
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario
straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di
diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni
di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario
nazionale o di parlamentare.
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una
regione sono incompatibili:
regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale
che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del
servizio sanitario regionale;
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione;
di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche’ di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima
popolazione della stessa regione.
Capo VII
Vigilanza e sanzioni
Art. 15
Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di
inconferibilita’ e incompatibilita’ nelle pubbliche amministrazioni
e negli enti di diritto privato in controllo pubblico
amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in
controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche
attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che
nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in
controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente
decreto sulla inconferibilita’ e incompatibilita’ degli incarichi. A
tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o
l’insorgere delle situazioni di inconferibilita’ o incompatibilita’
di cui al presente decreto.
disposizioni del presente decreto all’Autorita’ nazionale
anticorruzione, all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato
ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio
2004, n. 215, nonche’ alla Corte dei conti, per l’accertamento di
eventuali responsabilita’ amministrative.
vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate
le funzioni di responsabile, comunque motivato, e’ comunicato
all’Autorita’ nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, puo’
formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia
correlata alle attivita’ svolte dal responsabile in materia di
prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa
efficace.
Art. 16
Vigilanza dell’Autorita’ nazionale anticorruzione
parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli
enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di
cui al presente decreto, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e
di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli
incarichi.
((della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica)) o d’ufficio, puo’ sospendere la procedura di
conferimento dell’incarico con un proprio provvedimento che contiene
osservazioni o rilievi sull’atto di conferimento dell’incarico,
nonche’ segnalare il caso alla Corte dei conti per l’accertamento di
eventuali responsabilita’ amministrative. L’amministrazione, ente
pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere
al conferimento dell’incarico deve motivare l’atto tenendo conto
delle osservazioni dell’Autorita’.
((3. L’Autorita’ nazionale anticorruzione esprime pareri
obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti
l’interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro
applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilita’ degli
incarichi e di incompatibilita’)).
Art. 17
Nullita’ degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni
del presente decreto
delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono
nulli.
Art. 18
Sanzioni
dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche
degli atti adottati. Sono esenti da responsabilita’ i componenti che
erano assenti al momento della votazione, nonche’ i dissenzienti e
gli astenuti.
dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di
loro competenza. Il relativo potere e’ esercitato, per i Ministeri
dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici
dall’amministrazione vigilante.
dall’entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri
ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via
sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel
periodo di interdizione degli organi titolari.
applicazione la procedura sostitutiva di cui all’articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
presente decreto e’ pubblicato sul sito dell’amministrazione o ente
che conferisce l’incarico.
Art. 19
Decadenza in caso di incompatibilita’
delle situazioni di incompatibilita’ di cui ai capi V e VI comporta
la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto,
di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di
quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del
responsabile di cui all’articolo 15, dell’insorgere della causa di
incompatibilita’.
aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di
incompatibilita’.
Capo VIII
Norme finali e transitorie
Art. 20
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita’ o
incompatibilita’
una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilita’ di cui al presente decreto.
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilita’ di cui al presente decreto.
della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto
privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.
mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del
diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la
inconferibilita’ di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto
per un periodo di 5 anni.
Art. 21
Applicazione dell’articolo 53, comma 16-ter,
del decreto legislativo n. 165 del 2001
16-ter dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle
pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli
incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni
con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto
privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro,
subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla
cessazione dell’incarico.
Art. 22
Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilita’ e
incompatibilita’
degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse
disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilita’ e
incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni,
gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.
luglio 2004, n. 215.
non si applicano agli incarichi presso le societa’ che emettono
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli
incarichi presso le loro controllate.
Art. 23
Abrogazioni
1992, n. 502, e’ abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 aprile 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino