Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (13G00116)
Vigente al: 5-1-2016
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TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI
CAPO I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA
Art.28
(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)
procedimenti in cui intervengono piu’ amministrazioni,)) quella
responsabile del ritardo e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del
termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad
istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi,
con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi
pubblici, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per
il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo
con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento,
comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis,
della legge n. 241 del 1990 nel termine ((perentorio)) di ((venti
giorni)) dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
((Nel caso di procedimenti in cui intervengono piu’ amministrazioni,
l’interessato presenta istanza all’amministrazione procedente, che la
trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo
dell’amministrazione responsabile del ritardo)). I soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal
fine il responsabile del potere sostitutivo.
emani il provvedimento nel termine ((di cui all’articolo 2, comma
9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,)) o non liquidi
l’indennizzo maturato ((fino alla data della medesima liquidazione)),
l’istante puo’ proporre ricorso ai sensi dell’articolo 117 del codice
del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni,
oppure, ricorrendone i presupposti, dell’articolo 118 ((dello))
stesso codice.
all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
successive modificazioni,)), puo’ proporsi, congiuntamente al ricorso
avverso il silenzio, domanda per ottenere l’indennizzo. In tal caso,
anche tale domanda e’ trattata con rito camerale e decisa con
sentenza in forma semplificata.
opposizione e in quelli di appello conseguenti,)) il contributo
unificato e’ ridotto alla meta’ e confluisce nel capitolo di cui
all’articolo 37, comma 10, ((secondo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni)).
relazione all’inammissibilita’ o alla manifesta infondatezza
dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con
pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare
in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il
contributo unificato.
comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l’ha pronunciata,
alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica
amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per
le valutazioni di competenza, nonche’ al titolare dell’azione
disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento
amministrativo.
informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell’articolo 35
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e’ fatta menzione del
diritto all’indennizzo, nonche’ delle modalita’ e dei termini per
conseguirlo ((, e sono altresi’ indicati)) il soggetto cui e’
attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per
la conclusione del procedimento.
successive modificazioni, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis.)) Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione
delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in
caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad
istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi,
l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo
alle condizioni e con le modalita’ stabilite dalla legge o, sulla
base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte
dal risarcimento”.
sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi
relativi all’avvio e all’esercizio dell’attivita’ di impresa iniziati
successivamente ((alla medesima)) data di entrata in vigore.
restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna
amministrazione interessata.
conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio
relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la ((Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabiliti)) la conferma, la rimodulazione, anche
con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione
delle disposizioni del presente articolo, nonche’ eventualmente il
termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono
applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi
da quelli individuati al comma 10 ((del presente articolo)).