Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche’ in materia di versamento di tributi degli enti locali.
(13G00077)
Vigente al: 5-1-2016
Art. 6
Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche
amministrazioni
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, le parole: “forniture e appalti” sono sostituite dalle
seguenti: “forniture, appalti e prestazioni professionali”.
l’unita’ giuridica ed economica dell’ordinamento. I relativi
pagamenti sono effettuati dando priorita’, ai fini del pagamento, ai
crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra piu’ crediti non
oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al
credito piu’ antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta
equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi
eventualmente intervenuti fra le parti.
((1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi
sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e
commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
pagamenti di cui all’articolo 3 possono essere effettuati, oltre che
in applicazione dei criteri indicati nel comma 1 del presente
articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati su titoli
esecutivi per i quali non sono piu’ esperibili rimedi giurisdizionali
volti ad ottenere la sospensione dell’esecutivita’. Restano fermi i
suindicati piani di rientro, ivi compresi gli eventuali piani di
pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in
conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 76 a
91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)).
1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le
associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni
imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale,
aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a
verificare che la liquidita’ derivante dal pagamento dei crediti
oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte
delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del
ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia
impiegata a sostegno dell’economia reale e del sistema produttivo.
Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere
una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati
dei relativi sistemi di monitoraggio.
1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore
degli enti, delle societa’, inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o degli organismi a totale
partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento
dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei
rispettivi creditori.
cui al presente Capo, la prima rata decorre dall’anno successivo a
quello di sottoscrizione del contratto.
dall’ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi
di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.
dell’opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della
legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere
pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai
pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere,
sono comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo
le modalita’ previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.
all’economia in attuazione dell’articolo 41, della Costituzione, a
tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi
atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai
pagamenti di cui al presente Capo. Qualora siano stati stipulati
accordi di natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme
destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di
pagamento redatti ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ancorche’ effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio
sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento
istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data
del 30 giugno 2014.
inserito il seguente:
“Art. 5-quinquies – Esecuzione forzata.
pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente
legge, non sono ammessi, a pena di nullita’ rilevabile d’ufficio,
atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e
presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione
coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.
commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture
di credito e alle contabilita’ speciali destinati al pagamento di
somme liquidate a norma della presente legge, i creditori di dette
somme, a pena di nullita’ rilevabile d’ufficio, eseguono i
pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del
libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con
atto notificato ai Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero
al funzionario delegato del distretto in cui e’ stato emesso il
provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l’effetto di
sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente
alle somme pignorate. L’ufficio competente presso i Ministeri di cui
all’articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di
pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono
tenuti a vincolare l’ammontare per cui si procede, sempreche’
esistano in contabilita’ fondi soggetti ad esecuzione forzata; la
notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento
che risultino gia’ emessi.
pena di nullita’ rilevabile d’ufficio il provvedimento
giurisdizionale posto in esecuzione.
notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello
Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle
Tesorerie medesime, ne’ sospendono l’accreditamento di somme a favore
delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono
dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente
disposizione di legge.
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si
applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a
norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante
aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici
centrali e periferici delle amministrazioni interessate.”.
comma 294-bis, e’ inserito il seguente:
“294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle
contabilita’ speciali del Ministero dell’economia e delle finanze
destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24
marzo 2001, n. 89.”.
sono apportate le seguenti modifiche:
“Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le
disposizioni del comma 4-bis”;
aggiunte le seguenti parole: “, salvo quanto previsto al comma
4-bis”;
“4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo
nelle transazioni commerciali devono pervenire all’ufficio di
controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine
di pagamento. L’ufficio di controllo espleta i riscontri di
competenza e da’ comunque corso al pagamento entro i 15 giorni
successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di
esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o
richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente
responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti
forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l’ufficio
di controllo e’ tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale
della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti
dal pagamento cui si e’ dato corso. Resta fermo il divieto di dare
corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma
2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilita’ del
dirigente che ha emanato l’atto.”.
articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta
elettronica certificata, inviata presso l’indirizzo di posta
elettronica certificata inserito nell’Indice nazionale degli
indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all’articolo
6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
l’importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai
pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. L’omessa
comunicazione rileva ai fini della responsabilita’ per danno erariale
a carico del responsabile dell’ufficio competente. La comunicazione
inviata con posta elettronica certificata e’ sottoscritta dal
dirigente responsabile dell’ufficio competente con firma elettronica
idonea a garantire l’identificabilita’ dell’autore, l’integrita’ e
l’immodificabilita’ del documento ovvero con firma digitale,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis),
e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l’elenco
completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali e’ stata
effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente
comma, indicando l’importo e la data prevista di pagamento comunicata
al creditore. La mancata pubblicazione e’ rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei
dirigenti responsabili e comporta responsabilita’ dirigenziale e
disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I dirigenti responsabili sono assoggettati altresi’ ad una sanzione
pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella
certificazione del credito. All’attuazione del presente comma si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.
dall’articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da
parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di
cui all’articolo 1, commi 2, 8 e 14, all’articolo 2, commi 3 e 5,
all’articolo 3, commi 5, 6 e 7, all’articolo 5, commi 1 e 3,
all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all’articolo 7, comma 4, che ha
causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o
per interessi moratori e’ causa di responsabilita’ amministrativa a
carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.
hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione
“Amministrazione trasparente” dei siti internet delle amministrazioni
competenti, secondo le modalita’ previste dal decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestivita’
nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le
amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei
conti, per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti
di riparto delle anticipazioni di liquidita’ fra gli enti interessati
e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo.
11-bis. Al fine di tutelare l’unita’ giuridica e l’unita’ economica
e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle
disposizioni del presente capo, il Governo puo’ sostituirsi agli
organi delle regioni e degli enti locali per l’adozione dei
provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione
dell’articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione
degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, all’articolo 2, commi 1 e
3, e all’articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un
apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l’esercizio
dei poteri di cui al presente comma si osserva l’articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo,
l’accertamento della regolarita’ contributiva e’ effettuato con
riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta
equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi
un’inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni
dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
11-quater. Al comma 10 dell’articolo 6 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: “, relativo a spese per somministrazioni,
forniture e appalti,” sono soppresse.
Art. 6-bis
(( (Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo). ))
((1. All’articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, dopo il comma 23 e’ inserito il seguente:
“23-bis. In relazione all’articolo 133, comma 1, fino al 31
dicembre 2015, la facolta’ dell’esecutore, ivi prevista, di agire ai
sensi dell’articolo 1460 del codice civile puo’ essere esercitata
quando l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il 15 per cento dell’importo netto contrattuale”)).