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11 Lug, 16

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 3

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche’ in materia di versamento di tributi degli enti locali.

(13G00077)

Vigente al: 5-1-2016

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Art. 6

Altre disposizioni per favorire i   pagamenti   delle   pubbliche

amministrazioni

  1. Al comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, le parole: “forniture e appalti” sono sostituite dalle

seguenti: “forniture, appalti e prestazioni professionali”.

  1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare

l’unita’ giuridica ed economica   dell’ordinamento.   I   relativi

pagamenti sono effettuati dando priorita’, ai fini del pagamento, ai

crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra piu’ crediti non

oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al

credito piu’ antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta

equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi

eventualmente intervenuti fra le parti.

((1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi

sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e

commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i

pagamenti di cui all’articolo 3 possono essere effettuati, oltre che

in applicazione dei criteri indicati nel comma 1 del presente

articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati su titoli

esecutivi per i quali non sono piu’ esperibili rimedi giurisdizionali

volti ad ottenere la sospensione dell’esecutivita’. Restano fermi i

suindicati piani di rientro, ivi compresi gli eventuali piani di

pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in

conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 76 a

91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)).

1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le

associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni

imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale,

aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a

verificare che la liquidita’ derivante dal pagamento dei crediti

oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte

delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del

ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia

impiegata a sostegno dell’economia reale e del sistema produttivo.

Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere

una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati

dei relativi sistemi di monitoraggio.

1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore

degli enti, delle societa’, inserite nel conto economico consolidato

della pubblica amministrazione, come   individuate   dall’Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o degli organismi a totale

partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento

dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei

rispettivi creditori.

  1. Ai fini dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidita’ di

cui al presente Capo, la prima rata decorre dall’anno successivo a

quello di sottoscrizione del contratto.

  1. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati

dall’ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi

di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.

  1. Ferma restando l’indicazione del codice unico di progetto

dell’opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della

legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29

dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere

pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai

pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere,

sono comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo

le modalita’ previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.

  1. In considerazione dell’esigenza di dare prioritario impulso

all’economia in attuazione dell’articolo 41, della Costituzione, a

tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi

atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai

pagamenti di cui al presente Capo. Qualora siano stati stipulati

accordi di natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme

destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di

pagamento redatti ai sensi dell’articolo   11, comma   2,   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

ancorche’ effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio

sanitario regionale e presso le centrali uniche di   pagamento

istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data

del 30 giugno 2014.

  1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l’articolo 5-quater e’

inserito il seguente:

“Art. 5-quinquies – Esecuzione forzata.

  1. Al fine di assicurare un’ordinata programmazione   dei

pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente

legge, non sono ammessi, a pena di nullita’ rilevabile d’ufficio,

atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e

presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione

coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.

  1. Ferma restando l’impignorabilita’ prevista dall’articolo 1,

commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e

successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture

di credito e alle contabilita’ speciali destinati al pagamento di

somme liquidate a norma della presente legge, i creditori di dette

somme, a pena di nullita’ rilevabile   d’ufficio,   eseguono   i

pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del

libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con

atto notificato ai Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero

al funzionario delegato del distretto in cui e’ stato emesso il

provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l’effetto di

sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente

alle somme pignorate. L’ufficio competente presso i Ministeri di cui

all’articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di

pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono

tenuti a vincolare l’ammontare per cui si procede, sempreche’

esistano in contabilita’ fondi soggetti ad esecuzione forzata; la

notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento

che risultino gia’ emessi.

  1. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a

pena   di   nullita’   rilevabile   d’ufficio   il   provvedimento

giurisdizionale posto in esecuzione.

  1. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente

notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello

Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle

Tesorerie medesime, ne’ sospendono l’accreditamento di somme a favore

delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono

dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della   presente

disposizione di legge.

  1. L’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si

applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a

norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante

aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici

centrali e periferici delle amministrazioni interessate.”.

  1. All’articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il

comma 294-bis, e’ inserito il seguente:

“294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle

contabilita’ speciali del Ministero dell’economia e delle finanze

destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24

marzo 2001, n. 89.”.

  1. All’articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123

sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) alla fine del comma 1, e’ aggiunto il seguente periodo:

“Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui

al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le

disposizioni del comma 4-bis”;

  1. b) al comma 3, dopo le parole “richiesta di chiarimenti” sono

aggiunte le seguenti parole: “, salvo quanto previsto al comma

4-bis”;

  1. c) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo

nelle transazioni commerciali devono pervenire   all’ufficio   di

controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine

di pagamento. L’ufficio di controllo espleta i   riscontri   di

competenza e da’ comunque corso al pagamento entro i 15 giorni

successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di

esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o

richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il   dirigente

responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti

forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l’ufficio

di controllo e’ tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale

della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti

dal pagamento cui si e’ dato corso. Resta fermo il divieto di dare

corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma

2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilita’ del

dirigente che ha emanato l’atto.”.

  1. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli

articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta

elettronica certificata, inviata presso   l’indirizzo   di   posta

elettronica certificata   inserito   nell’Indice   nazionale   degli

indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all’articolo

6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

l’importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai

pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. L’omessa

comunicazione rileva ai fini della responsabilita’ per danno erariale

a carico del responsabile dell’ufficio competente. La comunicazione

inviata con posta elettronica certificata e’ sottoscritta   dal

dirigente responsabile dell’ufficio competente con firma elettronica

idonea a garantire l’identificabilita’ dell’autore, l’integrita’ e

l’immodificabilita’ del documento ovvero   con   firma   digitale,

rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis),

e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

  1. Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli

articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l’elenco

completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della

richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali e’ stata

effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente

comma, indicando l’importo e la data prevista di pagamento comunicata

al creditore. La mancata pubblicazione e’ rilevante ai fini della

misurazione e della valutazione della performance individuale dei

dirigenti responsabili e comporta responsabilita’ dirigenziale e

disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I dirigenti responsabili sono assoggettati altresi’ ad una sanzione

pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella

certificazione del credito. All’attuazione del presente comma si

provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

previste dalla legislazione vigente.

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, e

dall’articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da

parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di

cui all’articolo 1, commi 2, 8 e 14, all’articolo 2, commi 3 e 5,

all’articolo 3, commi 5, 6 e 7, all’articolo 5, commi 1 e 3,

all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all’articolo 7, comma 4, che ha

causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o

per interessi moratori e’ causa di responsabilita’ amministrativa a

carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.

  1. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non

hanno natura regolamentare e   sono   pubblicati   nella   sezione

“Amministrazione trasparente” dei siti internet delle amministrazioni

competenti, secondo le modalita’ previste dal decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestivita’

nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le

amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei

conti, per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della

legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti

di riparto delle anticipazioni di liquidita’ fra gli enti interessati

e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo.

11-bis. Al fine di tutelare l’unita’ giuridica e l’unita’ economica

e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti

i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle

disposizioni del presente capo, il Governo puo’ sostituirsi agli

organi delle regioni e degli enti locali per l’adozione   dei

provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione

dell’articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione

degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, all’articolo 2, commi 1 e

3, e all’articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un

apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l’esercizio

dei poteri di cui al presente comma si osserva l’articolo 8 della

legge 5 giugno 2003, n. 131.

11-ter. Ai fini dei pagamenti di   cui   al   presente   capo,

l’accertamento della regolarita’ contributiva e’ effettuato con

riferimento alla data di emissione della fattura o   richiesta

equivalente di pagamento. Qualora   tale   accertamento   evidenzi

un’inadempienza   contributiva,   si   applicano   le   disposizioni

dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

11-quater. Al comma 10 dell’articolo 6 del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, le parole: “, relativo a spese per somministrazioni,

forniture e appalti,” sono soppresse.

Art. 6-bis

(( (Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo). ))

((1. All’articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, dopo il comma 23 e’ inserito il seguente:

“23-bis. In relazione all’articolo 133, comma 1, fino al 31

dicembre 2015, la facolta’ dell’esecutore, ivi prevista, di agire ai

sensi dell’articolo 1460 del codice civile puo’ essere esercitata

quando l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga

il 15 per cento dell’importo netto contrattuale”)).

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