Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia.
(11G0113)
Vigente al: 5-1-2016
Art. 6
Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici
gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate
con il seguente provvedimento, operativo in una logica che trovera’
ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:
comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono
limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano
applicazione nei rapporti tra imprese;
serbatoi di GPL;
finanziaria ASL- imprese e cittadini;
d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte
dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali;
per ciascun trasporto e’ sostituita, per i trasporti della medesima
tipologia ripetuti nel tempo, da un’autorizzazione periodica da
rilasciarsi con modalita’ semplificata;
amministrazioni territoriali.
f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della
regolarita’ del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di
terzi.
l’altro, le seguenti modificazioni:
le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 5 e’ aggiunto in fine il seguente comma:
“3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone
giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di
rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le
finalita’ amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34,
comma 1-ter, non e’ soggetto all’applicazione del presente codice.”;
2) all’articolo 13 e’ aggiunto in fine il seguente comma:
“5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non e’ dovuta in caso
di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati
ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al
momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il
titolare e’ tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una
informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1,
lettere a), d) ed f).”;
3) all’articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: “anche in
riferimento all’attivita’ di gruppi bancari e di societa’ controllate
o collegate” sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le
seguenti:
“i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di
cui all’articolo 13, comma 5-bis;
i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 130 del presente codice, riguarda la
comunicazione di dati tra societa’, enti o associazioni con societa’
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile ovvero con societa’ sottoposte a comune controllo,
nonche’ tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni
temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le
finalita’ amministrativo contabili, come definite all’articolo 34,
comma 1-ter, e purche’ queste finalita’ siano previste espressamente
con determinazione resa nota agli interessati all’atto
dell’informativa di cui all’articolo 13.”;
4) all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la
seguente:
“b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui
all’articolo 13, comma 5-bis.”;
5) all’articolo 34, il comma 1-bis e’ sostituito dai seguenti:
“1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari
quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se
extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la
tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e’
sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del
trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di
trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di
sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico
contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonche’
a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita’
amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie
imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il
Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio
provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita’ semplificate
di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato
allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al
comma 1.
1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia
di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per
finalita’ amministrativo – contabili sono quelli connessi allo
svolgimento delle attivita’ di natura organizzativa, amministrativa,
finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati
trattati. In particolare, perseguono tali finalita’ le attivita’
organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro
in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilita’ e
all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale,
previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul
lavoro”;
6) all’articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: “mediante
l’impiego del telefono” sono inserite le seguenti: “e della posta
cartacea” e dopo le parole: “l’iscrizione della numerazione della
quale e’ intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati
personali di cui all’articolo 129, comma 1,”;
a-bis) all’articolo 67-sexies decies del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e’ aggiunto, in
fine, il seguente comma:
“3-bis. È fatta salva la disciplina prevista dall’articolo
130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli
elenchi di abbonati a disposizione del pubblico”;
serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l’articolo 2, comma
16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e’ abrogato.
Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in
materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di
gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro
dell’interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
120 del 24 maggio 2004;
migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:
1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale
adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per
consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche’ la
consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre
modalita’ digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del
Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell’utenza il
servizio di pagamento online ed effettuano la consegna dei referti
medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni
dall’entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni
caso salvo il diritto dell’interessato di ottenere, anche a
domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la
Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il
Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante
per protezione dei dati personali, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformita’ con le
regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni
necessarie per l’attuazione di quanto disposto al numero 1;
2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle persone
fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno
comunicazione all’azienda sanitaria locale nel cui territorio e’
ricompresa la nuova residenza. La comunicazione e’ effettuata, entro
un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica,
telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalita’ stabilite
con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. L’azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il
libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza
dell’intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di
aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto
stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le
amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente
disposizione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte
dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:
1) all’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, le parole: “entro il 31 marzo di ciascun anno” sono sostituite
dalla seguente: “annualmente”;
2) all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, dopo il comma 248 e’ inserito il seguente:
“248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione
di responsabilita’ di cui al comma 248 e’ stabilito con
determinazione del presidente dell’INPS”;
3) all’articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n.
289, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora la predetta
indennita’ sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o
private, per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico, e’
obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell’eventuale
cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici”;
4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le
seguenti modificazioni:
4.1) il quarto comma dell’articolo 10 e’ sostituito dal
seguente:
“Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono
trasmettere con modalita’ telematiche all’Istituto nazionale della
previdenza sociale l’elenco degli elementi accessori, di cui alla
lettera d) del primo comma dell’articolo 5, che sono stati
corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o
modificati rispetto a quelli gia’ portati a conoscenza dell’Istituto
medesimo”;
4.2) l’articolo 18 e’ abrogato;
relative ai trasporti eccezionali su gomma, all’articolo 10 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 e’ inserito il
seguente:
“9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che
per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la
trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di
autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente
proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e
militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno
quindici giorni prima della data fissata per il viaggio”;
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: “piano di riduzione
degli oneri amministrativi” sono inserite le seguenti:”relativo alle
materie affidate alla competenza di ciascun Ministro”;
1.2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le regioni,
le province e i comuni adottano, nell’ambito della propria
competenza, sulla base delle attivita’ di misurazione, programmi di
interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo
volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il
coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione
degli oneri, e’ istituito presso la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri
designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, due dal Ministro per la
semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati
dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i
rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province
e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato
paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I
risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e per la semplificazione normativa.”;
2) al comma 5, dopo le parole: ” oneri amministrativi gravanti
sulle imprese”, sono inserite le seguenti:” e sui cittadini”.
f-bis) dopo il comma 3 dell’articolo 38 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
“3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011
prevista dall’articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno
provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attivita’
produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi
necessari ai fini dell’avvalimento della stessa, ai sensi
dell’articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto
invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione
competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle
specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad
assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per
la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, sono individuate le eventuali misure
che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale,
lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione,
la continuita’ della funzione amministrativa, anche attraverso
parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle
funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita’ produttive, i
comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino
necessarie”;
f-ter) al fine di semplificare e di razionalizzare il
procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14
dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83-bis
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole:
“dall’autorita’ competente, individuata con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti:
“dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
modalita’ individuate con decreto dello stesso Ministro”;
f-quater) all’articolo 2215-bis del codice civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
“Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta
dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con
strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta
all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale
dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni,
la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte
all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il
periodo annuale di cui al terzo comma”;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Per i libri e per i registri la cui tenuta e’ obbligatoria
per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il
termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di
conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni”;
f-quinquies) al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l’articolo 43 e’
inserito il seguente:
“Art. 43-bis (Certificazione e documentazione d’impresa). – 1.
Lo sportello unico per le attivita’ produttive:
nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti,
fatti, qualita’, stati soggettivi, nonche’ gli atti di
autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque
denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivita’
produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati
dall’impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le
certificazioni di qualita’ o ambientali;
agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento
nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al
fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per
ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla
lettera a).
produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le
imprese avvengono esclusivamente in modalita’ telematica secondo le
disposizioni vigenti.
interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del
comma 1, lettera a).
interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie di sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
f-sexies) nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l’articolo
9 e’ inserito il seguente:
“Art. 9-bis (Iscrizione all’albo provinciale delle imprese
artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). –
requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle
disposizioni vigenti, l’interessato presenta una dichiarazione
attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione
unica per la nascita dell’impresa, di cui all’articolo 9, secondo le
regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
152 del 3 luglio 2009.
all’albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e
disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi
prevista, e l’annotazione nella sezione speciale del registro delle
imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi
di iscrizione nel registro delle imprese.
i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei
requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonche’ le modalita’ per
la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti
interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di
proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonche’ ai
fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni
vigenti.
emergano gli elementi per l’iscrizione alla gestione di cui
all’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all’articolo 31
della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’ente accertatore comunica
all’ufficio del registro delle imprese gli elementi per l’iscrizione
all’albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove
previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina
l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane con
decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione
adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti
tecnico-professionali non pregiudicano l’obbligo contributivo per il
periodo di esercizio effettivo dell’attivita’.
interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
f-septies) per semplificare le modalita’ di riconoscimento delle
organizzazioni di produttori e favorire l’accesso delle imprese
agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati dall’articolo 9
della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno,
previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto
agricolo, una o piu’ sezioni di attivita’, cui aderiscono
esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle
imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate,
possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori
ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale
ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono
esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;
f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo
transitorio consenta la progressiva entrata in operativita’ del
Sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, per i soggetti
di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011,
il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nei modi di cui all’articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non puo’ essere antecedente al 30
giugno 2012.
2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all’articolo 19, comma 6,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli atti concernenti
la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo
preventivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f-ter), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20”.
2-ter. All’articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Fermo restando l’obbligo del versamento del contributo di cui al
comma 3 al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per le
aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano
il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al
60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo
e’ sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro che
attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di
computo”.
amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse
disponibili a legislazione vigente, le autorita’ amministrative
indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell’ambito dei
propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a
carico delle imprese con l’obiettivo di ridurre tali oneri entro il
31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari
ritenute idonee a realizzare tale riduzione.