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11 Lug, 16

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Vigente al: 5-1-2016

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Titolo I
PRINCIPI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.

Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare l’articolo

2;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto l’articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n. 340:

Vista   la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri

adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;

Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all’articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8

febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della

Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e

28 febbraio 2001;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle

sedute del 21 e 30 marzo 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro per la funzione pubblica;

 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Finalita’ ed ambito di applicazione

(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato

dall’art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

 

  1. Le   disposizioni   del presente   decreto   disciplinano

l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle

autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,

nel rispetto dell’articolo 97, comma primo, della Costituzione, al

fine di:

  1. a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a

quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione

europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi

pubblici;

  1. b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la

spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i

vincoli di finanza pubblica;

  1. c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle

pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo

professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto

a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita’ alle

lavoratrici ed ai lavoratori nonche’ l’assenza di qualunque forma di

discriminazione e di violenza morale o psichica.

  1. Per   amministrazioni   pubbliche   si   intendono   tutte le

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di

ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le

Province,   i Comuni, le Comunita’ montane. e loro consorzi e

associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi

case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura   e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non

economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le

aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le

Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino

alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni

di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)).

  1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi

fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le

Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle

peculiarita’   dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili

dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive

modificazioni, e dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo

1997,   n.   59,   e   successive   modificazioni   ed integrazioni,

costituiscono altresi’, per le Regioni a statuto speciale e per le

province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di

riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2

Fonti

(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993,

come sostituiti prima dall’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993

e poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

 

  1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi

generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,

mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le

linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli

uffici   di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della

titolarita’   dei   medesimi;   determinano le dotazioni organiche

complessive.   Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti

criteri:

  1. a) funzionalita’ rispetto ai compiti e ai programmi di attivita’, nel

perseguimento   degli   obiettivi   di efficienza, efficacia ed

economicita’. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della

definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle

risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

  1. b) ampia   flessibilita’,   garantendo   adeguati   margini   alle

determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi

dell’articolo 5, comma 2;

  1. c) collegamento delle attivita’ degli uffici, adeguandosi al dovere

di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante

sistemi informatici e statistici pubblici;

  1. d) garanzia   dell’imparzialita’   e della trasparenza dell’azione

amministrativa,   anche   attraverso   t’istituzione di apposite

strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un

unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita’

complessiva dello stesso;

  1. e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici

con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni

pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.

1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono

attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei

dati personali.

  1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni

pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,

del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro

subordinato   nell’impresa,   fatte salve le diverse disposizioni

contenute nel presente decreto ((, che costituiscono disposizioni a

carattere imperativo)). Eventuali disposizioni di legge, regolamento

o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui

applicabilita’ sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni

pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da

successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata,

non   sono   ulteriormente   applicabili,   solo   qualora cio’ sia

espressamente previsto dalla legge .

  1. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati

contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i

criteri e le modalita’ previste nel titolo III del presente decreto;

i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui

all’articolo 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici

puo’ avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi((e salvo i

casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le

ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis, ))

o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le

disposizioni   di   legge, regolamenti o atti amministrativi che

attribuiscono   incrementi retributivi non previsti da contratti

cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal

relativo   rinnovo   contrattuale.   I   trattamenti economici piu’

favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita’ e nelle

misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne

conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione

collettiva.

((3-bis. Nel caso di nullita’ delle disposizioni contrattuali per

violazione   di   norme   imperative   o   dei limiti fissati alla

contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419,

secondo comma, del codice civile.))

Art. 3

Personale in regime di diritto pubblico

(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti

dall’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente

modificati dall’art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

 

  1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati

dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e

contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale

militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della

carriera   diplomatica   e   della carriera prefettizia nonche’ i

dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita’ nelle materie

contemplate   dall’articolo   1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno

1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre

1990, n.287.

1-bis. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di

impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario

previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di

leva, e’ disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome

disposizioni ordinamentali.

1-ter. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale della

carriera dirigenziale penitenziaria e’ disciplinato dal rispettivo

ordinamento.

  1. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori

universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente

vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo

organico ed in conformita’ ai principi della autonomia universitaria

di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e

seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni

ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2,

comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421. ((28))

——————

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l’art. 69, comma 1)

che “Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale

di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

la maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio, nei

limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e’

differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza

del quale e’ attribuito il corrispondente valore economico maturato.

Il periodo di dodici mesi di differimento e’ utile anche ai fini

della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o

degli ulteriori aumenti biennali.”

Art. 4

Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita’

(Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 2

del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall’art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e

successivamente modificato dall’art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)

 

  1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo

politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da

attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento

ditali   funzioni,   e   verificano   la rispondenza dei risultati

dell’attivita’   amministrativa   e della gestione agli indirizzi

impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

  1. a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei

relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

  1. b) la definizione di obiettivi, priorita’, piani, programmi e

direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

  1. c) la   individuazione   delle   risorse   umane,   materiali   ed

economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita’ e la

loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

  1. d) la   definizione   dei criteri generali in materia di ausili

finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e

analoghi oneri a carico di terzi;

  1. e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da

specifiche disposizioni;

  1. f) le richieste di pareri alle autorita’ amministrative indipendenti

ed al Consiglio di Stato;

  1. g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

 

  1. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti

amministrativi,   compresi   tutti   gli   atti   che   impegnano

l’amministrazione verso l’esterno, nonche’ la gestione finanziaria,

tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi

sono responsabili in via esclusiva dell’attivita’ amministrativa,

della gestione e dei relativi risultati.

  1. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono

essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche

disposizioni legislative.

  1. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano

direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,

adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra

indirizzo   e   controllo, da un lato, e attuazione e gestione

dall’altro. ((A tali amministrazioni e’ fatto divieto di istituire

uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze

dell’organo di vertice dell’ente)).

Articolo 5

Potere di organizzazione

(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.3 del

d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall’art.9 del d.lgs

n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall’art.4 del d.lgs n.80 del

1998)

  1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni   determinazione

organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui

all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse

dell’azione amministrativa.

  1. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui

all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli

uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono

assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la

capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, ((fatti salvi la

sola informazione ai sindacati per le determinazioni   relative

all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure

riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei

contratti di cui all’articolo 9)). Rientrano, in   particolare,

nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione

delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita’,

nonche’ la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli

uffici.

  1. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la

rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati

all’articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l’adozione di

eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione

delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche

alle Autorita’ amministrative indipendenti.

Art. 6

Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche

(Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima

dall’art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 5

del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato

dall’art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)

  1. Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina

degli uffici, nonche’ la consistenza e la variazione delle dotazioni

organiche sono determinate in funzione delle finalita’ indicate

all’articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e

((previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative

ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9 )). ((Nei casi in

cui   processi   di   riorganizzazione   degli   uffici   comportano

l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilita’, al

fine di assicurare obiettivita’ e   trasparenza,   le   pubbliche

amministrazioni sono tenute a   darne   informazione,   ai   sensi

dell’articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del

settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri

per l’individuazione degli esuberi o sulle modalita’ per i processi

di mobilita’. Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame, in assenza

dell’individuazione di criteri e modalita’ condivisi, la pubblica

amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in

mobilita’)). Nell’individuazione delle dotazioni   organiche,   le

amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di

organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,   anche

temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi   alle   singole

posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.

Ai fini della mobilita’ collettiva le amministrazioni effettuano

annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale   su   base

territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.

Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle

risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di

mobilita’ e di reclutamento del personale.

  1. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo, si applica l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23

agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi

livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo’ essere

modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti

riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva

riferita al personale effettivamente in servizio aI 31 dicembre

dell’anno precedente.

  1. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si

procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche’ ove

risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o

trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli

atti previsti dal proprio ordinamento.

  1. Le variazioni delle dotazioni organiche gia’ determinate sono

approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza

con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui

all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione

economico – finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello

Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e’

deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni

organiche sono determinate ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,

della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di

personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su

proposta dei competenti dirigenti che   individuano   i   profili

professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali

delle strutture cui sono preposti.

  1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero

degli affari esteri, nonche’ per le amministrazioni che esercitano

competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello

Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari

disposizioni dettate dalle normative di settore. L’articolo 5, comma

3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al

personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile,

si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica

l’articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni

vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale

degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni

educative. Le attribuzioni del Ministero dell’universita’ e della

ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale

tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti,

sono devolute all’universita’ di appartenenza.   Parimenti   sono

attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano

tutte le attribuzioni del Ministero dell’universita’ e della ricerca

scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di

quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

  1. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti

di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale,

compreso quello appartenente alle categorie protette.

Art. 6-bis

(( (Misure in materia di organizzazione e

razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche

                         amministrazioni).

 

  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,

nonche’ gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico

del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi

di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi,

originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere

conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure

in materia di personale e di dotazione organica.

  1. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni

organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al

presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla

temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i

conseguenti   processi di riduzione e di rideterminazione delle

dotazioni   organiche   nel   rispetto   dell’articolo 6 nonche’ i

conseguenti processi di riallocazione e di mobilita’ del personale.

  1. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo

interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma

1 vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza,

nei   propri   verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei

provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai

fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui

all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 )).

Art. 7

Gestione delle risorse umane

(Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima

dall’art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato

dall’art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998)

  1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita’ e   pari

opportunita’ tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di

discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’eta’,

all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla

disabilita’, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro,

nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione

professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le

pubbliche amministrazioni garantiscono altresi’ un ambiente di lavoro

improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare,

contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al

proprio interno.

  1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta’   di

insegnamento   e   l’autonomia   professionale   nello   svolgimento

dell’attivita’ didattica, scientifica e di ricerca.

  1. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di’

priorita’ nell’impiego flessibile del personale, purche’ compatibile

con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei

dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare

e dei dipendenti impegnati in attivita’ di volontariato ai sensi

della legge 11 agosto 1991, n. 266.

  1. Le   amministrazioni   pubbliche   curano   la   formazione   e

l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche

dirigenziali, garantendo altresi’   l’adeguamento   dei   programmi

formativi. al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di

genere della pubblica amministrazione.

  1. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti

economici accessori   che   non   corrispondano   alle   prestazioni

effettivamente rese.

  1. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in

servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale

o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata

specializzazione anche universitaria, in presenza dei   seguenti

presupposti di legittimita’:

  1. a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze

attribuite dall’ordinamento   all’amministrazione   conferente,   ad

obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare

coerente con le esigenze di funzionalita’   dell’amministrazione

conferente;

  1. b) l’amministrazione deve   avere   preliminarmente   accertato

l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili

al suo interno;

  1. c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente

qualificata; non e’ ammesso il   rinnovo;   l’eventuale   proroga

dell’incarico originario e’ consentita, in via eccezionale, al solo

fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al

collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede

di affidamento dell’incarico;

  1. d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,

oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata   specializzazione

universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione

di natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita’ che

debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o

con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo , dei

mestieri artigianali o dell’attivita’ informatica nonche’ a supporto

dell’attivita’ didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento,

compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro

di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche’

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma

restando la necessita’ di accertare la maturata esperienza nel

settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa

per lo svolgimento di funzioni   ordinarie   o   l’utilizzo   dei

collaboratori come lavoratori subordinati e’ causa di responsabilita’

amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il

secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio

2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2004, n. 191, e’ soppresso. ((Si applicano le disposizioni previste

dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di

violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo

restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo

indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36,

comma 5-quater.))

6-bis. Le amministrazioni pubbliche   disciplinano   e   rendono

pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il

conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si

adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si

applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei

nuclei di valutazione, nonche’ degli organismi operanti per le

finalita’ di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999,

  1. 144.

Art. 7-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N.70))

Articolo 8

(Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli

(Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)

 

  1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche’

la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile

nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono

determinate   in   base   alle compatibilita’ economico-finanziarie

definite nei documenti di programmazione e di bilancio.

  1. L’incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici

e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita’,

nonche’ negli enti di cui all’articolo 70, comma 4, e’ soggetto a

limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

Articolo 9

(( (Partecipazione sindacale).

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, i

contratti collettivi nazionali disciplinano le modalita’ e gli

istituti della partecipazione. ))

Titolo II
ORGANIZZAZIONE

Capo I
Relazioni con il pubblico

Articolo 10

Trasparenza delle amministrazioni pubbliche

(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall’art.43, comma 9

del d.lgs n.80 del 1998)

 

  1. L’organismo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera mm), della

legge 23 ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidita’

del procedimento, definisce, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,

lettera   c),   i   modelli   e   sistemi   informativi   utili alla

interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all’articolo 18

del   decreto-legge   24 novembre 1990, n. 344, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono,

utilizzando il personale degli uffici di cui all’articolo 11, la

costituzione   di   servizi   di   accesso   polifunzionale   alle

amministrazioni pubbliche nell’ambito dei progetti finalizzati di cui

all’articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive

modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11

Ufficio relazioni con il pubblico

(Art.l2, commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti

dall’art.7 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificati

dall’art.3 del decreto   legge   n.163   del   1995, convertito con

modificazioni dalla legge n.273 del 1995)

  1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena

attuazione   della   legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni ed integrazioni, individuano, nell’ambito della propria

struttura uffici per le relazioni con il pubblico.

  1. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche

mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche:

  1. a) al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al

capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni ed integrazioni;

  1. b) all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei

procedimenti;

  1. c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte

alla   propria   amministrazione sugli aspetti organizzativi e

logistici del rapporto con l’utenza.

 

  1. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,

nell’ambito   delle   attuali   dotazioni   organiche delle singole

amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata

capacita’ di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato

da apposita formazione.

  1. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e

strutture,   le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano

iniziative di comunicazione di pubblica utilita’; in particolare, le

amministrazioni   dello Stato, per l’attuazione delle iniziative

individuate nell’ambito delle proprie competenze, si avvalgono del

Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del

Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo

un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e

servizi, da sottopone all’approvazione del Presidente del Consiglio

dei ministri.

  1. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n.

241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le

norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

  1. Il responsabile dell’ufficio per le relazioni con il pubblico e

il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte,

anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento

dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all’accelerazione

delle procedure e all’incremento delle modalita’ di accesso informale

alle informazioni in possesso dell’amministrazione e ai documenti

amministrativi.

  1. L’organo di vertice della gestione dell’amministrazione o

dell’ente verifica l’efficacia dell’applicazione delle iniziative di

cui al comma 6, ai fini dell’inserimento della verifica positiva nel

fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce

titolo   autonomamente   valutabile in concorsi pubblici e nella

progressione di’ carriera del dipendente. Gli organi di vertice

trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al

Dipartimento   della   funzione pubblica, ai fini di un’adeguata

pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua

le forme di pubblicazione.

Articolo 12

Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro

(Art. 12-bis del d.lgs n.29 del 1999, aggiunto dall’art. 7 del d.lgs

  1. 80 del 1998)

 

  1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell’ambito dei

rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso

del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare

l’efficace   svolgimento di tutte le attivita’ stragiudiziali e

giudiziali inerenti alle controversie. Piu’ amministrazioni omogenee

o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le

modalita’ di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la

gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

Capo II
Dirigenza

Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali
ed
attribuzioni

Articolo 13

Amministrazioni destinatarie

(Art.13 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima dall’art.3 del

d.lgs n.470 del 1993 e poi dall’art.8 del d.lgs n.80 del 1998)

 

  1. Le   disposizioni   del   presente capo si applicano alle

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 14

Indirizzo politico-amministrativo

(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima

dall’art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi

dall’art. 9 del d.lgs n.80 del 1998)

 

  1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1.

A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni

dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle

proposte dei dirigenti di cui all’articolo 16:

  1. a) definisce obiettivi, priorita’, piani e programmi da attuare ed

emana   le   conseguenti   direttive   generali   per l’attivita’

amministrativa e per la gestione;

  1. b) effettua, ai fini’ dell’adempimento dei compiti definiti ai sensi

della lettera a), l’assegnazione ai dirigenti preposti ai centri

di responsabilita’ delle rispettive amministrazioni delle risorse

di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,

ivi comprese quelle di cui all’articolo 3 del decreto legislativo

7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,

ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli

uffici   di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle

assegnazioni con le modalita’ previste dal medesimo decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi’ conto dei

procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri

provvedimenti ivi previsti.

  1. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si

avvale   di   uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive

competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, istituiti

e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17,

comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono

assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti

pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;

collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati

dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari

professionalita’ e specializzazioni con incarichi di collaborazione

coordinata e continuativa. ((All’atto del giuramento del Ministro,

tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche

di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a

termine, conferiti nell’ambito degli uffici di cui al presente comma,

decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal

giuramento del nuovo Ministro.)) Per i dipendenti pubblici si applica

la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15

maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al

riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

Con   decreto adottato dall’autorita’ di governo competente, di

concerto   con   il   Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, e’ determinato, in attuazione dell’articolo

12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n.59, senza

aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti

collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina

contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere

mensilmente, a fronte delle responsabilita’, degli obblighi di

reperibilita’ e di disponibilita’ ad orari disagevoli, ai dipendenti

assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e’ sostitutivo

dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita’

collettiva e per la qualita’ della prestazione individuale. Con

effetto dall’entrata in vigore del regolamento di cui al presente

comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,

  1. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra

norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei

Ministri   e   delle   segreterie particolari dei Ministri e dei

Sottosegretari di Stato. ((23))

  1. Il Ministro non puo’ revocare, riformare, riservare o avocare a

se’ o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei

dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo’ fissare un

termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti

o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave

inosservanza   delle   direttive generali da parte del dirigente

competente, che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico, il

Ministro puo’ nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,

un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del

Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto

previsto dall’articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto

1988, n. 400. Resta altresi’ salvo quanto previsto dalL’articolo 6

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed

integrazioni, e dall’articolo 10 del relativo regolamento emanato con

regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di

annullamento ministeriale per motivi di legittimita’.

—————

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla

  1. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l’art. 1, comma 24-ter)

che “Il termine di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis

del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri

in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, da tale ultima data.”

Art. 15

Dirigenti

(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 4 del

d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall’art. 10 del

d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e

3, come sostituiti dall’art.7 del d.lgs n.470 del 1993)

  1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la

dirigenza e’ articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all’articolo

  1. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere

diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e

delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo, e’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6.

  1. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione,

nonche’ negli altri istituti pubblici di cui al sesto   comma

dell’articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza

amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e

dell’insegnamento.

  1. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione

del dirigente generale, il dirigente preposto all’ufficio di piu’

elevato livello e’ sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di

livello inferiore.

  1. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di

coordinamento   e’   sovraordinato,   limitatamente   alla   durata

dell’incarico, al restante personale dirigenziale.

  1. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi

regionali, per la Corte dei conti ((, per il Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro)) e per l’Avvocatura generale dello Stato,

le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di

Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del

Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti ((, del

Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)) e

dell’Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente

decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di

livello generate sono di competenza dei segretari generali dei

predetti istituti.

Articolo 16

Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali

(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.9 del

d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.11 del d.lgs n. 80 del 1998 e

successivamente modificato dall’art.4 del d.lgs n.387 del 1998)

  1. I dirigenti di   uffici   dirigenziali   generali,   comunque

denominati, nell’ambito di   quanto   stabilito   dall’articolo   4

esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

  1. a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle

materie di sua competenza;

a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari

allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al

fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del

fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4;

  1. b) curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali

definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la

responsabilita’ di specifici progetti e gestioni; definiscono gli

obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le

conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

  1. c) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di

livello dirigenziale non generale;

  1. d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi   ed

esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate

rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati

ai dirigenti;

d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall’articolo 17, comma

2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni;

  1. e) dirigono, coordinano e controllano l’attivita’ dei dirigenti e

dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere

sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l’adozione,   nei

confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’articolo 21;

  1. f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di

conciliare e di transigere,   fermo   restando   quanto   disposto

dall’articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103;

  1. g) richiedono direttamente pareri   agli   organi   consultivi

dell’amministrazione e rispondono ai rilievi degli   organi   di

controllo sugli atti di competenza;

  1. h) svolgono le attivita’ di organizzazione e gestione del

personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

  1. i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti   e   i

provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

  1. l) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli

organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le

specifiche direttive dell’organo di direzione politica, sempreche’

tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o

organo.

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e

contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da

parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti.

((l-ter) forniscono le informazioni richieste dal   soggetto

competente per l’individuazione delle attivita’ nell’ambito delle

quali e’ piu’ elevato il rischio corruzione e formulano specifiche

proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.))

((l-quater)   provvedono   al   monitoraggio   delle   attivita’

nell’ambito delle quali e’ piu’ elevato il rischio corruzione svolte

nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento

motivato, la rotazione del personale nei casi   di   avvio   di

procedimenti penali o   disciplinari   per   condotte   di   natura

corruttiva.))

  1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al

Ministro sull’attivita’ da essi svolta correntemente e in tutti i

casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

  1. L’esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo’

essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative

comuni a piu’ amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di

particolari programmi, progetti e gestioni.

  1. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al

vertice dell’amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali

generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso

gerarchico.

  1. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice

e’ preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro

dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di

uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed

i poteri.

Art. 17

Funzioni dei dirigenti

(Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito

prima dall’art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e

poi dall’art.12 del d.lgs n.80 del 1998)

 

  1. I dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4,

esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

  1. a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici

dirigenziali generali;

  1. b) curano   l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi

assegnati   dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali,

adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed

esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

  1. c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti

degli uffici dirigenziali generali;

  1. d) dirigono, coordinano e controllano l’attivita’ degli uffici che da

essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,

anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

((d-bis) concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili

   professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio

   cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di

   programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui

   all’articolo 6, comma 4;))

  1. e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie

e strumentali assegnate ai propri uffici ((, anche ai sensi di

   quanto previsto all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis)).

((e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri

   uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della

   progressione economica e tra le aree, nonche’ della corresponsione

   di indennita’ e premi incentivanti.))

1-bis.   I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di

servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con

atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle

funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti

che ricoprano le posizioni funzionali piu’ elevate nell’ambito degli

uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103

del codice civile.

Art. 17-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON

           MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))

Articolo 18

Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti

(Art.18 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.5 del d.lgs

n.470 del 1993)

 

  1. Sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 59 del

presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di

livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la

rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attivita’

amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

  1. Il   Dipartimento   della funzione pubblica puo’ chiedere

all’Istituto nazionale di statistica – ISTAT – l’elaborazione di

norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al

comma   1   e,   all’Autorita’   per   l’informatica nella pubblica

amministrazione – AIPA, l’elaborazione di procedure informatiche

standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e

dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.

Art. 19

Incarichi di funzioni dirigenziali

(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art.

11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 13 del d.lgs. n. 80 del

1998 e successivamente modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 387 del

1998)

  1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione

dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle

caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita’ della

struttura   interessata,   delle   attitudini   e   delle   capacita’

professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in

precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa

valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute,

nonche’ delle esperienze di   direzione   eventualmente   maturate

all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni

pubbliche, purche’ attinenti al conferimento dell’incarico.   Al

conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non

si applica l’articolo 2103 del codice civile.

1-bis. L’amministrazione   rende   conoscibili,   anche   mediante

pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e

la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella

dotazione organica ed i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le

disponibilita’ dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli incarichi   dirigenziali   possono   essere   revocati

esclusivamente nei casi e con le modalita’ di cui all’articolo 21,

comma 1, secondo periodo. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010,

  1. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
  2. Tutti   gli   incarichi   di   funzione   dirigenziale   nelle

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono

conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il

provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato

provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del

Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono

individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire,

con riferimento alle priorita’, ai piani e ai programmi definiti

dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali

modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto,

nonche’ la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli

obiettivi prefissati e che, comunque, non puo’ essere inferiore a tre

anni ne’ eccedere il termine di cinque anni. La durata dell’incarico

puo’ essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del

limite di eta’ per il collocamento a riposo dell’interessato. Gli

incarichi sono rinnovabili. Al   provvedimento   di   conferimento

dell’incarico accede un contratto individuale con cui e’ definito il

corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi

definiti dall’articolo 24. È sempre   ammessa   la   risoluzione

consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un

dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali

generali o di funzioni equiparate, la durata dell’incarico e’ pari a

tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di

incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai

fini dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive

modificazioni, l’ultimo   stipendio   va   individuato   nell’ultima

retribuzione percepita in relazione all’incarico svolto. Nell’ipotesi

prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della

liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato,

nonche’ dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive

modificazioni, l’ultimo   stipendio   va   individuato   nell’ultima

retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico avente

durata inferiore a tre anni. (42)

  1. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi

di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici

dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti

con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a

dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, con

contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche

qualita’ professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

  1. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono

conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei

ruoli di cui all’articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per

cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai

medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone

in possesso delle specifiche qualita’ professionali richieste dal

comma 6.

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione

dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del

presente articolo, tengono   conto   delle   condizioni   di   pari

opportunita’ di cui all’articolo 7.

  1. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale

sono conferiti, dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale

generale, ai dirigenti assegnati   al   suo   ufficio   ai   sensi

dell’articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la   dotazione   effettiva   di   ciascuna

amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono

essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non

appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23, purche’ dipendenti

delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di

organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa

non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi

ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere

conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica

dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al

medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di

quelli appartenenti alla seconda   fascia.   I   suddetti   limiti

percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un

massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle

corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli

uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del

presente articolo, tengono   conto   delle   condizioni   di   pari

opportunita’ di cui all’articolo 7.

  1. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,

da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della

dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei

ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione

organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a   tempo

determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di

tali incarichi, comunque, non puo’ eccedere, per gli incarichi di

funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni,

e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di

cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita

motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione

professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che

abbiano svolto attivita’ in organismi ed enti pubblici o privati

ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per

almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano

conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale

e   scientifica   desumibile   dalla   formazione   universitaria   e

postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da   concrete

esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso

amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli

incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla

dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza

universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e

procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo’   essere

integrato da una indennita’ commisurata alla specifica qualificazione

professionale, tenendo conto della temporaneita’ del rapporto e delle

condizioni   di   mercato   relative   alle specifiche   competenze

professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti

delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza

assegni, con riconoscimento   dell’anzianita’   di   servizio.   La

formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo’ essere

inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero

del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico

previgente al regolamento di   cui   al   decreto   del   Ministro

dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre

1999, n. 509. (48) ((61))

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di

prima o seconda fascia il quoziente derivante dall’applicazione delle

percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e’   arrotondato

all’unita’ inferiore, se il primo decimale e’ inferiore a cinque, o

all’unita’ superiore, se esso e’ uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma   6-bis   si   applicano   alle

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2.

((6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all’articolo 8 del

regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli

incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e’ elevato rispettivamente

al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti

alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei

dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli

incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti

a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo

previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata

esperienza pluriennale e specifica professionalita’ da parte dei

soggetti interessati nelle materie oggetto dell’incarico, nell’ambito

delle risorse disponibili a legislazione vigente)).

  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145.
  2. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano

decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. (37) (40)

  1. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e’ data comunicazione al

Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una

scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei

soggetti prescelti.

  1. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita’ di uffici

dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle

amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di

consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti

dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione

degli   enti   pubblici   in   rappresentanza   di   amministrazioni

ministeriali.

  1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero

degli affari esteri nonche’ per le amministrazioni che esercitano

competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e

di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni   tra   livelli

dirigenziali differenti e’ demandata ai rispettivi ordinamenti.

  1. Per il personale di cui all’articolo 3, comma   1,   il

conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera’ ad

essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano

ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 10 agosto

2000, n. 246.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme

non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

————-

AGGIORNAMENTO (37)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 – 7 aprile 2011, n. 124 (in

G.U. 1a s.s. 13/4/2011, n. 16), ha dichiarato “l’illegittimita’

costituzionale dell’art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel testo vigente prima

dell’entrata in vigore dell’art. 40 del decreto legislativo 27

ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in

materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella

parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale

generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non

appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001,

cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo”.

————-

AGGIORNAMENTO (40)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 – 25 luglio 2011, n. 246

(in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato “l’illegittimita’

costituzionale dell’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle   amministrazioni   pubbliche),   come   modificato

dall’art. 2, comma 159, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262

(Disposizioni urgenti in   materia   tributaria   e   finanziaria),

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,

nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 40 del

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di

funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo

art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni

dal voto sulla fiducia al Governo”.

————-

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla

  1. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l’art. 1, comma 32)

che “La disposizione del presente comma si applica agli incarichi

conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente

decreto nonche’ agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva

al 1° ottobre 2011”.

————-

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.

7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l’art. 2, comma 20) che “Ai

fini dell’attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle

dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri

ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla

immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di

criteri di contenimento della   spesa   e   di   ridimensionamento

strutturale. All’esito di tale processo, e comunque non oltre il 1º

novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data,

di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi

5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al

suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi

di cui alla citata normativa”.

————-

AGGIORNAMENTO (61)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.

11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l’art. 11, comma 3) che “Per

la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed

amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario

nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili

tramite assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 19,

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, nonche’ ai sensi di disposizioni normative di settore

riguardanti incarichi della medesima natura,   previa   selezione

pubblica ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal

comma 1, lettera a), del presente articolo, puo’ raggiungere il

livello massimo del dieci per cento”.

Articolo 20

Verifica dei risultati

(Art.20 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.6 del

d.lgs   n.470   del   1993   e   successivamente modificato prima

dall’art.43, comma 1 del d.lgs n.80 del 1998 poi dall’art.6 del

d.lgs n.387 del 1998 e, infine, dagli artt.5, comma 5 e 10, comma 2

del d.lgs n.286 del 1999)

 

  1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le

amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e

sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di

verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal

Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di

livello   dirigenziale generale. I termini e le modalita’ di

attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del

Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti

rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del

Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell’articolo 17

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed

integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale

decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.

Art. 21

Responsabilita’ dirigenziale

(Art. 2l, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come

sostituiti prima dall’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e

poi dall’art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente

modificati dall’art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)

 

((1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso

le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del

decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in

materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero

l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano,

previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilita’

disciplinare   secondo   la   disciplina   contenuta   nel contratto

collettivo,   l’impossibilita’   di rinnovo dello stesso incarico

dirigenziale. In relazione alla gravita’ dei casi, l’amministrazione

puo’ inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del

contraddittorio,   revocare l’incarico collocando il dirigente a

disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 ovvero recedere dal

rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei

confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel

rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure

previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la

colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte

del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi

e   qualitativi   fissati dall’amministrazione, conformemente agli

indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all’articolo 13 del

decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in

materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la

retribuzione di risultato e’ decurtata, sentito il Comitato dei

garanti, in relazione alla gravita’ della violazione di una quota

fino all’ottanta per cento.))

  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145.
  2. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle

qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere

diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche’ del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 22

(( (Comitato dei garanti).

 

  1. I provvedimenti di cui all’articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono

adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel

rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica

tre anni e l’incarico non e’ rinnovabile.

  1. Il Comitato dei garanti e’ composto da un consigliere della

Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro

componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della

Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo di

attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico, e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal

Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, scelto

tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed

esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del

lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali

generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti

di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la

propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il

posto corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione

di appartenenza e’ reso indisponibile per tutta la durata del

mandato. Per la partecipazione al Comitato non e’ prevista la

corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

  1. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine

di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale

termine si prescinde dal parere.))

Art. 23

(Ruolo dei dirigenti)

  1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo, e’ istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella

prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite

sezioni in modo da garantire la eventuale specificita’ tecnica. I

dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi

di accesso di cui all’articolo 28. I dirigenti della seconda fascia

transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi   di

direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai

particolari ordinamenti di cui all’articolo 19, comma 11, per un

periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure

previste dall’articolo 21 per le   ipotesi   di   responsabilita’

dirigenziale ((, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento

in cui si verifica la prima disponibilita’ di posto utile, tenuto

conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data

di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita’ di data di

maturazione,   della   maggiore   anzianita’   nella   qualifica

dirigenziale)). (33)

  1. È assicurata la mobilita’ dei dirigenti, nei limiti dei posti

disponibili, in base all’ articolo 30 del presente decreto. I

contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il

criterio della continuita’ dei rapporti e privilegiando la libera

scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla

mobilita’ in generale in ordine al mantenimento del   rapporto

assicurativo con l’ente di previdenza, al trattamento di fine

rapporto e allo stato giuridico legato all’anzianita’ di servizio e

al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei

ministri – Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati

informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni

dello Stato.

—————

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto (con l’art. 43,

comma 2) che “Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l’incarico

di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima

della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di

cui all’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo

  1. 165 del 2001, rimane fissato in tre anni.”

Art. 23-bis

(Disposizioni in materia di mobilita’ tra pubblico e privato).

  1. In deroga all’articolo 60 del testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i

dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche’ gli appartenenti

alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi

pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli

avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato

diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie

preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per

lo svolgimento di attivita’ presso soggetti e organismi, pubblici o

privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al

relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente

in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il

periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica

posseduta. È sempre ammessa   la   ricongiunzione   dei   periodi

contributivi a domanda dell’interessato, ai sensi della legge 7

febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative

nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.   Quando

l’incarico e’ espletato   presso   organismi   operanti   in   sede

internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e’ a

carico dell’interessato, salvo che l’ordinamento dell’amministrazione

di destinazione non disponga altrimenti. (25)

  1. I dirigenti di cui all’articolo 19, comma 10, sono collocati a

domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi

incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato

diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie

preminenti esigenze organizzative.

  1. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli

avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano

il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la

facolta’ di valutare ragioni ostative all’accoglimento della domanda.

  1. Nel caso di svolgimento di attivita’ presso soggetti diversi

dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in

aspettativa di cui al comma 1 non puo’ superare i cinque anni e non

e’ computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

  1. L’aspettativa per lo svolgimento di attivita’ o incarichi presso

soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1

non puo’ comunque essere disposta se:

  1. a) il personale, nei due anni precedenti, e’ stato addetto a

funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di

tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su

contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i

quali intende svolgere l’attivita’. Ove l’attivita’ che si intende

svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso

in cui le predette attivita’ istituzionali abbiano interessato

imprese che, anche indirettamente, la controllano o   ne   sono

controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;

  1. b) il personale intende svolgere attivita’ in organismi e imprese

private che, per la loro natura o la loro attivita’, in relazione

alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento

all’immagine dell’amministrazione o   comprometterne   il   normale

funzionamento o l’imparzialita’.

  1. Il dirigente non puo’, nei successivi due anni, ricoprire

incarichi che comportino l’esercizio delle funzioni individuate alla

lettera a) del comma 5.

  1. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, possono disporre, per

singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il

consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale

presso altre pubbliche amministrazioni o   imprese   private.   I

protocolli disciplinano le funzioni, le modalita’ di inserimento,

l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a

carico delle imprese destinatarie. Nel   caso   di   assegnazione

temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono

prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con

oneri a carico delle imprese medesime.

  1. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di

assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce   titolo

valutabile ai fini della progressione di carriera.

  1. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque

applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di

polizia, nonche’ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).

—————

AGGIORNAMENTO (25)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l’art. 1, comma

578) che “L’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle

pubbliche   amministrazioni,   agli   appartenenti   alla   carriera

diplomatica   e   prefettizia   nonche’   ai   magistrati   ordinari,

amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato,

collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi

pubblici, e’ riconosciuta l’anzianita’ di servizio. È fatta salva

l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore

della presente legge”.

Art. 24

Trattamento economico

(Art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima

dall’art. 13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 16

del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato

prima dall’art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi

dall’art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)

 

  1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e’

determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,

prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle

funzioni attribuite ((, alle connesse responsabilita’ e ai risultati

conseguiti )). La graduazione delle funzioni e responsabilita’ ai

fini del trattamento accessorio e’ definita, ai sensi dell’articolo

4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con

provvedimenti   dei   rispettivi organi di governo per le altre

amministrazioni o enti, ferma restando comunque l’osservanza dei

criteri e dei limiti delle compatibilita’ finanziarie fissate dal

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

((1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve

costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del

dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di

anzianita’   e   degli   incarichi   aggiuntivi soggetti al regime

dell’onnicomprensivita’.

1-ter.   I    contratti   collettivi   nazionali   incrementano

progressivamente la componente legata al risultato, in modo da

adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata

contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010,

destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti

per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al

comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario

nazionale e dall’attuazione del medesimo comma non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento

dei risultati della prestazione non puo’ essere corrisposta al

dirigente responsabile qualora l’amministrazione di appartenenza,

decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in

vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di

cui al Titolo II del citato decreto legislativo.))

  1. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai

sensi dell’articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale e’

stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come

parametri   di base i valori economici massimi contemplati dai

contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli

istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello

di responsabilita’ attribuito con l’incarico di funzione ed ai

risultati conseguiti nell’attivita’ amministrativa e di gestione, ed

i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

sono   stabiliti i criteri per l’individuazione dei trattamenti

accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di

uniformita’ e perequazione.

  1. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2

remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in

base a quanto previsto dal presente decreto, nonche’ qualsiasi

incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque

conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su

designazione   della   stessa; i compensi dovuti dai terzi sono

corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono

nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della

dirigenza.

  1. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato

dall’articolo 3, comma 1, la retribuzione e’ determinata ai sensi

dell’articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216,

nonche’ dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa

disciplina.

  1. Il   bilancio triennale e le relative leggi finanziarie,

nell’ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici

delle categorie di personale di cui all’articolo 3, indicano te somme

da   destinare,   in   caso di perequazione, al riequilibrio del

trattamento economico del restante personali dirigente civile e

militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai

contratti   collettivi   nazionali   per i dirigenti del comparto

ministeri,   tenendo   conto dei rispettivi trattamenti economici

complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal

febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell’articolo 1, comma 2,

della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

  1. I fondi per la perequazione di cui all’articolo 2 della legge 2

ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all’articolo 3,

comma 2, sono assegnati alle universita’ e da queste utilizzati per

l’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e ricercatori

universitari,     con   particolare   riferimento   al   sostegno

dell’innovazione   didattica,   delle attivita’ di orientamento e

tutorato,   della   diversificazione   dell’offerta   formativa.   Le

universita’   possono destinare allo stesso scopo propri fondi,

utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento

delle supplenze e degli affidamenti. Le universita’ possono erogare,

a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai

professori e ricercatori universitari che svolgono attivita’ di

ricerca nell’ambito dei progetti e dei programmi dell’Unione europea

e internazionali. L’incentivazione, a valere sui fondi di cui

all’articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e’ erogata come

assegno aggiuntivo pensionabile.

  1. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei

ruoli di cui all’articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel

trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

  1. Ai   fini   della determinazione del trattamento economico

accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7

confluiscono   in   appositi   fondi   istituiti   presso   ciascuna

amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente

articolo.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186.

Articolo 25

Dirigenti delle istituzioni scolastiche

(Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.1 del d.lgs

n.59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto

dall’art.1 del d.lgs n.59 del 1998)

  1. Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica   e’

istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti

alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e’ stata

attribuita personalita’ giuridica ed autonomia a norma dell’articolo

21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed

integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di

dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in

ordine ai risultati, che sono   valutati   tenuto   conto   della

specificita’ delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate

da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione

scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da

esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa.

  1. Il dirigente scolastico assicura   la   gestione   unitaria

dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e’ responsabile

della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e   dei

risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi

collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi

poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle

risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza

l’attivita’ scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia

formative ed e’ titolare delle relazioni sindacali.

  1. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente

scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita’ dei

processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,

professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio

della liberta’ di insegnamento, intesa anche come liberta’ di ricerca

e innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio   della

liberta’ di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del

diritto all’apprendimento da parte degli alunni.

  1. Nell’ambito delle funzioni   attribuite   alle   istituzioni

scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di

gestione delle risorse e del personale.

  1. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e

amministrative il dirigente puo’ avvalersi di docenti da   lui

individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed

e’ coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con

autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite

e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi

generali dell’istituzione scolastica,   coordinando   il   relativo

personale. ((48))

  1. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o

al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il

coordinamento   dell’attivita’   formativa,     organizzativa     e

amministrativa al fine di garantire la piu’ ampia informazione e un

efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della

istituzione scolastica.

  1. I capi di istituto con rapporto   di   lavoro   a   tempo

indeterminato, ivi compresi i rettori e vicerettori dei convitti

nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono

la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di

formazione, all’atto della preposizione alle istituzioni scolastiche

dotate di autonomia e della personalita’   giuridica   a   norma

dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto possibile,

la titolarita’ della sede di servizio.

  1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,

definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;

determina le modalita’ di partecipazione ai diversi moduli formativi

e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di

certificazione della qualita’ di ciascun corso; individua gli organi

dell’amministrazione scolastica responsabili dell’articolazione e del

coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri;

stabilisce le modalita’ di svolgimento dei corsi con il loro

affidamento ad universita’, agenzie specializzate ed enti pubblici e

privati anche tra loro associati o consorziati.

  1. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di

belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e

delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza,   e’

equiparata alla dirigenza dei capi d’istituto. Con decreto del

Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita’ di

designazione e di conferimento e la durata dell’incarico, facendo

salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

  1. Contestualmente all’attribuzione della qualifica dirigenziale,

ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli

educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione

delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

  1. I capi d’istituto che rivestano l’incarico di Ministro o

Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato

parlamentare o amministrativo o siano   in   esonero   sindacale,

distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono

assolvere all’obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi

moduli nell’ambito della formazione prevista dal presente articolo,

ovvero della formazione di cui all’articolo 29. In tale ultimo caso

l’inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione

degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data

di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.

 

—————-

 

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.

7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l’art. 14, comma 22) che “Il

comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non

costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie,

anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero

ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Il docente delegato puo’ essere retribuito esclusivamente a carico

dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la

specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo

88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico”.

Articolo 26

Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale

(Art.26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993, modificati

prima dall’art.14 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.45, comma

15 del d.lgs n.80 del 1998)

 

  1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed

amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante

concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi

candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni

di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalita’

prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione

funzionale   di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche

funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche

amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e

professionale, l’ammissione e’ altresi’ consentita ai candidati in

possesso   di   esperienze   lavorative   con   rapporto   di lavoro

libero-professionale o di attivita’ coordinata e continuata presso

enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita’ documentate

presso studi professionali privati, societa’ o istituti di ricerca,

aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili

del molo medesimo.

  1. Nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in

relazione   alla   struttura   organizzativa derivante dalle leggi

regionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale

posseduta dal relativo personale all’atto dell’inquadramento nella

qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza di funzioni,

a parita’ di struttura organizzativa, dei dirigenti di piu’ elevato

livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo

livello del ruolo sanitario.

  1. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo’ essere

disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna

delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario,

professionale, tecnico ed amministrativo.

Articolo 27

Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali

(Art.27-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.17 del d.lgs

n.80 del 1998)

 

  1. Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria

potesta’   statutaria,   legislativa e regolamentare, e le altre

pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potesta’

statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’articolo 4 e

del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative

peculiarita’. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano,

anche   in   deroga alle speciali disposizioni di legge che li

disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.

  1. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono,

entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i

provvedimenti   adottati   in attuazione del medesimo comma alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la

pubblicazione.

Sezione II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola
superiore
della
pubblica amministrazione

Art. 28

Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia

  1. L’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni

statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non

economici avviene per concorso ((…)) indetto   dalle   singole

amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione

bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)).
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)).
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)).
  4. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la

funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso,

la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

  1. a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili,

riservate al concorso per esami ((…)), al corso-concorso;

  1. b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale

di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per

esami;

  1. c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni

esaminatrici;

  1. d) le modalita’ di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la

valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate

nonche’, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al

comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il

personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica

apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

  1. e) l’ammontare delle borse di studio per   i   partecipanti   al

corso-concorso.

  1. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al

conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di

attivita’ formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica

amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo’ comprendere anche l’applicazione

presso amministrazioni italiane e straniere, enti o   organismi

internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo

ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo’

svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani

o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o

private.

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)).

7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)).

  1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle

qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia,

delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco.

  1. Per le finalita’ di cui al presente articolo, e’ attribuito alla

Scuola superiore della pubblica   amministrazione   un   ulteriore

contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2002.

  1. All’onere derivante dall’attuazione del comma 9, pari a 1.500

migliaia di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di

base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo   al   medesimo

Ministero.

Art. 28-bis

(Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia).

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 4,

l’accesso alla qualifica di dirigente di prima   fascia   nelle

amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti

pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti,

calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni

anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite

concorso pubblico per titoli ed esami indetto   dalle   singole

amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola

superiore della pubblica amministrazione.

  1. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda

specifica esperienza e peculiare professionalita’, alla copertura di

singoli posti e comunque di una quota non superiore alla meta’ di

quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo’ provvedere,

con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso

concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti

professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto

di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non

superiore a tre anni.

  1. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere

ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che

abbiano maturato almeno cinque anni   di   servizio   nei   ruoli

dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e

professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle

specifiche esigenze dell’Amministrazione e sulla base di criteri

generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della

pubblica amministrazione, sentito il   Ministro   dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che

bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di

ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello

dirigenziale generale all’interno delle stesse ovvero del personale

appartenente all’organico dell’Unione europea in virtu’ di   un

pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.

  1. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti

dall’amministrazione e, anteriormente al conferimento dell’incarico,

sono tenuti all’espletamento di un periodo di formazione presso

uffici amministrativi di uno Stato dell’Unione europea o di un

organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di

formazione e’ completato entro tre anni dalla conclusione del

concorso.

  1. La frequenza del periodo di formazione e’ obbligatoria ed e’ a

tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi,

e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore

tra quelli indicati dall’amministrazione.

  1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la

pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della

pubblica amministrazione, sono   disciplinate   le   modalita’   di

compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto

previsto nell’articolo 32.

  1. Al termine del periodo di formazione e’ prevista, da parte degli

uffici di cui al comma 4, una valutazione   del   livello   di

professionalita’ acquisito che equivale al superamento del periodo di

prova necessario per l’immissione in ruolo di cui all’articolo 70,

comma 13.

  1. Le spese sostenute per l’espletamento del periodo di formazione

svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle

singole amministrazioni nell’ambito   delle   risorse   finanziarie

disponibili a legislazione vigente. ((48))

 

—————-

 

 

 

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.

7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l’art. 2, comma 15) che “Fino

alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente

articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le

modalita’ di reclutamento previste dall’articolo 28-bis del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Art. 29

Reclutamento dei dirigenti scolastici

((1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante

corso-concorso selettivo di formazione   bandito   dal   Ministero

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,   sentito   il

Ministero dell’economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti

nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di

assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso

possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei

posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata

dal decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma. Al concorso

per l’accesso al corso-concorso puo’ partecipare il personale docente

ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in

possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea

conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato

un’anzianita’ complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque

anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei

candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo’

comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu’ prove

scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale

preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei

titoli. Il corsoconcorso si svolge in giorni e orari e con metodi

didattici compatibili   con   l’attivita’   didattica   svolta   dai

partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le

spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e   della

ricerca sono definite le modalita’ di svolgimento delle procedure

concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei

candidati ammessi al corso)).

————-

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 ha disposto (con l’art. 12, comma

1) che “Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento sono abrogate le disposizioni dell’articolo 29 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai fini del

reclutamento e della mobilita’ professionale, la distinzione in

settori formativi dei dirigenti scolastici, nonche’ ogni altra

disposizione dello stesso articolo incompatibile con il presente

regolamento”.

————-

AGGIORNAMENTO (58)

Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni

dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l’art. 17, comma 2)

che “Il decreto di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente

comma 1, e’ adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.”.

Capo III
Uffici, piante organiche, mobilita’ e accessi
Art. 29-bis

(Mobilita’ intercompartimentale).

  1. Al fine di favorire i processi di mobilita’ fra i comparti di

contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n.

281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali e’ definita, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di

equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti

collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

((61))

————

AGGIORNAMENTO (61)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla

  1. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l’art. 4, comma 3) che “Il

decreto di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 e’ adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la

tabella di equiparazione ivi prevista e’ adottata con decreto del

Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la   pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di

cui al citato articolo 29-bis”.

Art. 30

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse

(Art. 33 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art.

13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall’art. 18

del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art.20,

comma 2 della Legge n.488 del 1999)

  1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico

mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma

2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso

altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo

assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,

fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali

richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo

pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti

che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di

altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In

via sperimentale e fino all’introduzione di nuove procedure per la

determinazione   dei   fabbisogni   standard   di   personale   delle

amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali

di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici

nazionali non e’ richiesto   l’assenso   dell’amministrazione   di

appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla

richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini

per il preavviso e a condizione che l’amministrazione di destinazione

abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’amministrazione

di appartenenza. Per agevolare le procedure di   mobilita’   la

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione

pubblica istituisce un portale finalizzato all’incontro tra la

domanda e l’offerta di mobilita’.

1-bis.   L’amministrazione   di   destinazione   provvede   alla

riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e’

accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre

percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale

dell’amministrazione. All’attuazione del presente comma si provvede

utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

((1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in

specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi

sociali del comune di residenza, puo’ presentare   domanda   di

trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune

diverso   da   quello   di   residenza,   previa   comunicazione

all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla

suddetta comunicazione l’amministrazione di appartenenza dispone il

trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove

vi siano   posti   vacanti   corrispondenti   alla   sua   qualifica

professionale)).

  1. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma

2, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa

amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,

in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello

stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri

dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si

applica il terzo periodo del primo comma dell’articolo 2103 del

codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni

sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di

conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i

processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di

personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire

l’esercizio   delle   funzioni   istituzionali   da   parte   delle

amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni

di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta’

inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai

soggetti di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio

1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli

stessi alla prestazione della propria attivita’ lavorativa   in

un’altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un

trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti

collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e’

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell’allocazione

del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione

di 15 milioni di euro per l’anno 2014 e di 30 milioni di euro a

decorrere dall’anno 2015, da   attribuire   alle   amministrazioni

destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi’,

le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento

economico spettante al personale trasferito mediante versamento

all’entrata dello Stato da parte dell’amministrazione cedente e

corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale

riduzione dei trasferimenti statali all’amministrazione cedente. I

criteri di utilizzo e le modalita’ di gestione-delle risorse del

fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In sede di prima applicazione, nell’assegnazione delle risorse

vengono   prioritariamente   valutate   le   richieste   finalizzate

all’ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino

rilevanti carenze di personale e conseguentemente   alla   piena

applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile

2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di

destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del

personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2.3, pari a 15

milioni di euro per l’anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l’anno

2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal   2015   mediante

corrispondente riduzione dell’autorizzazione di   spesa   di   cui

all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

quanto a 9 milioni di euro a decorrere   dal   2014   mediante

corrispondente riduzione dell’autorizzazione di   spesa   di   cui

all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n.

262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.

286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante

corrispondente riduzione dell’autorizzazione di   spesa   di   cui

all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A

decorrere dall’anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo’ essere

rideterminato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della

legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell’economia e delle

finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti

variazioni di bilancio per l’attuazione del presente articolo.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di

procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in

organico, devono attivare le procedure di mobilita’ di cui al comma

1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei

dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di

comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale,

che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni

in cui prestano servizio. Il trasferimento e’ disposto, nei limiti

dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione

economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni

di provenienza; il trasferimento puo’ essere disposto anche se la

vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento

assicurando la necessaria neutralita’ finanziaria.

2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli

affari esteri, in ragione della specifica professionalita’ richiesta

ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei

titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o

fuori ruolo al momento della presentazione della   domanda   di

trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   per

fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della

specifica professionalita’ richiesta ai propri dipendenti   puo’

procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con

ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio

civile, nell’ambito delle procedure concorsuali di cui all’articolo

3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1,

comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione

nel ruolo dell’amministrazione di destinazione,   al   dipendente

trasferito per mobilita’ si applica esclusivamente il trattamento

giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei

contratti   collettivi   vigenti   nel   comparto   della   stessa

amministrazione .

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze

organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti

all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le

modalita’ previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre

amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo

restando quanto gia’ previsto da norme speciali sulla materia,

nonche’ il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal

presente decreto.(52) (60)

————

AGGIORNAMENTO (52)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l’art. 1, comma

413) che ” A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i

quali sono disposte le assegnazioni temporanee. del personale tra

amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 30, comma 2-sexies,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d’intesa

tra le amministrazioni interessate, con l’assenso dell’interessato.”

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 24

dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l’art. 113-bis, comma 4) che

“Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale

all’Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito

dall’articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n.

165 del 2001”.

—————

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla L.

29 luglio 2014, n. 106 ha disposto (con l’art. 15, comma 1) che “Al

fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione

e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle more della

definizione delle procedure di mobilita’, le assegnazioni temporanee

del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso   il

Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo possono

essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite

temporale di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai

fini della predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo del

personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia

di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale

comandato”.

Articolo 31

Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita’

(Art.34 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.19 del

d.lgs n.80 del 1998)

 

  1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento

o conferimento di attivita’, svolte da pubbliche amministrazioni,

enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici

o privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si

applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le

procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47,

commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Art. 32

(( (Collegamento con le istituzioni internazionali, dell’Unione

     europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). ))

((1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le

esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le

organizzazioni internazionali nonche’ gli Stati membri dell’Unione

europea, gli Stati candidati all’adesione all’Unione e gli altri

Stati con i quali l’Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai

sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale

di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le

amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti

delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare

temporaneamente servizio presso:

  1. a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la

Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri   organi

dell’Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualita’

di esperti nazionali distaccati;

  1. b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l’Italia

aderisce;

  1. c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’Unione

europea, degli Stati candidati all’adesione all’Unione e di altri

Stati con i quali l’Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a

seguito di appositi accordi di reciprocita’ stipulati tra   le

amministrazioni interessate, d’intesa con il Ministero degli affari

esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della funzione pubblica.

  1. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche

europee e il Ministero degli affari esteri, d’intesa tra loro:

  1. a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali

candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia

europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;

  1. b) definiscono, d’intesa con le amministrazioni interessate, le

aree di impiego prioritarie del personale da distaccare,   con

specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni

dell’Unione europea;

  1. c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le

informazioni   relative   ai   posti   vacanti   nelle   istituzioni

internazionali e dell’Unione europea e la formazione del personale,

con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni

dell’Unione.

  1. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati puo’

essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di

destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in

tutto o in parte allo Stato italiano dall’Unione europea o da

un’organizzazione o ente internazionale.

  1. Il personale che presta servizio temporaneo all’estero resta a

tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione di appartenenza.

L’esperienza maturata all’estero costituisce titolo preferenziale per

l’accesso a posizioni economiche superiori   o   a   progressioni

orizzontali e verticali di carriera all’interno dell’amministrazione

pubblica)).

Articolo 33

(Eccedenze di personale e mobilita’ collettiva)

  1. Le pubbliche   amministrazioni   che   hanno   situazioni   di

soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione

alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede

di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e

quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal

presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento

della funzione pubblica.

  1. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione

annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o

instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto

pena la nullita’ degli atti posti in essere.

  1. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente

articolo da parte del dirigente responsabile e’ valutabile ai fini

della responsabilita’ disciplinare.

  1. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente

responsabile deve dare un’informativa preventiva alle rappresentanze

unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del

contratto collettivo nazionale del comparto o area.

  1. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4,

l’amministrazione applica l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale

o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza

nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a

forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di

solidarieta’, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con

le stesse, comprese nell’ambito della regione tenuto anche conto di

quanto previsto dall’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, nonche’ del comma 6.

  1. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri

generali   e   procedure   per   consentire,   tenuto   conto   delle

caratteristiche del comparto, la gestione delle   eccedenze   di

personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al

di fuori del territorio   regionale   che,   in   relazione   alla

distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione

del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi

nazionali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 30.

  1. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4

l’amministrazione colloca in disponibilita’ il personale che non sia

possibile   impiegare   diversamente   nell’ambito   della medesima

amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre

amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che non abbia preso

servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di

mobilita’.

  1. Dalla data di collocamento in disponibilita’ restano sospese

tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore

ha diritto ad un’indennita’ pari all’80 per cento dello stipendio e

dell’indennita’ integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi

altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata

massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennita’

sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di

accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto

altresi’ il diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui

all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. (43) ((48))

————-

AGGIORNAMENTO (35)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla

  1. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l’art. 9, comma 25) che “

In deroga a quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le

unita’ di personale eventualmente   risultanti   in   soprannumero

all’esito delle riduzioni previste dall’articolo 2, comma 8-bis, del

decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono

eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente

in posizione soprannumeraria, nell’ambito dei contingenti di ciascuna

area o qualifica dirigenziale.”

————-

AGGIORNAMENTO (43)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l’art. 16, commi 2

e 3) che

“2. Le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 31

marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente

articolo, si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 15 del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  1. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai

concorsi gia’ banditi e alle assunzioni gia’ autorizzate alla data di

entrata in vigore della presente legge.”

 

——————

 

 

 

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.

7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l’art. 2, comma 12) che “Il

periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell’articolo 33 del decreto

legislativo n. 165 del 2001 puo’ essere aumentato fino a 48 mesi

laddove il personale collocato in disponibilita’ maturi entro il

predetto   arco   temporale   i requisiti   per   il   trattamento

pensionistico”.

Art. 34

Gestione del personale in disponibilita’

(Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.21 del d.lgs

n.80 del 1998)

  1. Il personale in disponibilita’ e’ iscritto in appositi elenchi

secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di

lavoro.

  1. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio

dei ministri forma e gestisce l’elenco, avvalendosi anche, ai fini

della riqualificazione professionale del personale e della sua

ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle

strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23

dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento

con l’elenco di cui al comma 3.

  1. Per le altre amministrazioni, l’elenco e’ tenuto   dalle

strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23

dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni,

alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale

e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi

regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,

nel provvedere all’organizzazione   del   sistema   regionale   per

l’impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

((3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul

sito istituzionale delle amministrazioni competenti.))

  1. Il personale in disponibilita’ iscritto negli appositi elenchi

ha diritto all’indennita’ di cui all’articoLo 33, comma 8, per la

durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio

dell’amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra

amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di

fruizione dell’indennita’ di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di

lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando

quanto previsto nell’articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla

retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita’

sono corrisposti dall’amministrazione di   appartenenza   all’ente

previdenziale   di   riferimento   per   tutto   il   periodo   della

disponibilita’. ((Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del

termine di cui all’articolo 33, comma   8,   il   personale   in

disponibilita’ puo’ presentare, alle amministrazioni di cui ai commi

2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all’articolo 2103 del

codice civile, nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in

una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della

stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per

ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni

di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo’ avvenire

prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine

di cui all’articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi

del periodo precedente non ha diritto all’indennita’   di   cui

all’articolo 33, comma 8, e mantiene il   diritto   di   essere

successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e

categoria di inquadramento, anche attraverso le   procedure   di

mobilita’ volontaria di   cui   all’articolo   30.   In   sede   di

contrattazione collettiva   con   le   organizzazioni   sindacali

maggiormente rappresentative possono   essere   stabiliti   criteri

generali per l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al

sesto periodo.))

  1. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi

fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito

ai sensi dell’articolo 33 o collocato in disponibilita’ e per

favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale.

in particolare mediante mobilita’ volontaria.

((6. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di

cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

successive modificazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove

assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo

superiore a dodici   mesi,   sono   subordinate   alla   verificata

impossibilita’ di ricollocare il personale in disponibilita’ iscritto

nell’apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al

presente articolo possono essere assegnati, nell’ambito dei posti

vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni

che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi

dell’articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono,

altresi’, avvalersi della disposizione di cui all’articolo 23-bis.

Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto

di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre

amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell’articolo 23-bis il

termine di cui all’articolo 33 comma 8 resta sospeso e l’onere

retributivo e’ a carico dall’amministrazione o dell’ente che utilizza

il dipendente.))

  1. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla

minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita’ restano a

disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la

formazione e la riqualificazione del   personale   nell’esercizio

successivo.

  1. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilita’

presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.

Art. 34-bis

Disposizioni in materia di mobilita’ del personale

 

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,con

esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1,

ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di

avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a

comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area,

il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire

il concorso nonche’, se necessario, le funzioni e le eventuali

specifiche idoneita’ richieste.

((2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle

finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’articolo

34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione,

ad assegnare secondo l’anzianita’ di iscrizione nel relativo elenco

il personale collocato in disponibilita’ ai sensi degli articoli 33 e

  1. Le   predette strutture regionali e provinciali, accertata

l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle

amministrazioni   che   intendono bandire il concorso, comunicano

tempestivamente   alla   Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle

stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della

predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero

dell’economia   e   delle   finanze,   provvede   ad assegnare alle

amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale

inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito

dell’assegnazione,   l’amministrazione   destinataria   iscrive   il

dipendente in disponibilita’ nel proprio ruolo e il rapporto di

lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione

di bandire il concorso.))

  1. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di

qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

  1. Le amministrazioni, ((decorsi due mesi dalla ricezione della

comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della

funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e

per   gli   enti   pubblici non economici nazionali, comprese le

universita’, e per conoscenza per le altre amministrazioni)), possono

procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per

le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del

comma 2.

  1. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo

sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste

dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni.

((5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una piu’ tempestiva

ricollocazione del personale in disponibilita’ iscritto nell’elenco

di cui all’articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione

pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche

per verificare l’interesse all’acquisizione in mobilita’ dei medesimi

dipendenti. Si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12

maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

luglio 1995, n. 273.))

Art. 35

Reclutamento del personale

(Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti

prima dall’art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 22 del

d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall’art. 2, comma

2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con

modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs. n.

29 del 1993, aggiunto dall’art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e

successivamente modificato dall’art. 274, comma 1, lett. aa) del

d.lgs n. 267 del 2000)

  1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche   avviene   con

contratto individuale di lavoro:

  1. a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3,

volte all’accertamento della professionalita’ richiesta,   che

garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;

  1. b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai

sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i

quali e’ richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo,

facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche

professionalita’.

  1. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni

pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12

marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti

nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa

verifica della compatibilita’ della invalidita’ con le mansioni da

svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle

Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco e del personale della Polizia  municipale   deceduto

nell’espletamento del servizio, nonche’ delle vittime del terrorismo

e della criminalita’ organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.

466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni

avvengono per chiamata diretta nominativa.

  1. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si

conformano ai seguenti principi:

  1. a) adeguata pubblicita’ della selezione e modalita’ di svolgimento

che garantiscan9 l’imparzialita’ e assicurino economicita’ e

celerita’ di espletamento,   ricorrendo,   ove   e’   opportuno,

all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare

forme di preselezione;

  1. b) adozione di meccanismi oggettivi e   trasparenti,   idonei   a

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

  1. c) rispetto delle pari opportunita’ tra lavoratrici e lavoratori;
  2. d) decentramento delle procedure di reclutamento;
  3. e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di

provata competenza nelle materie di   concorso,   scelti   tra

funzionari delle amministrazioni, docenti ed   estranei   alle

medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione

politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche

e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni

professionali.

3-bis.   Le   amministrazioni   pubbliche,   nel   rispetto   della

programmazione triennale del fabbisogno, nonche’ del limite massimo

complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai

sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di

contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi

limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le

amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di

cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante

concorso pubblico:

  1. a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di

quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro

subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione

dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle

dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;

  1. b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito

punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di

cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del

bando, hanno maturato almeno   tre   anni   di   contratto   di

collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione che

emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare

ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalita’ e criteri

applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti

di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre

categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis

costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le

amministrazioni pubbliche.

  1. Le determinazioni   relative   all’avvio   di   procedure   di

reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla

base della programmazione triennale del fabbisogno di personale

deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.

449, e successive modificazioni ed integrazioni. ((Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio   delle

procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle

agenzie e degli enti pubblici non economici.)) Per gli enti di

ricerca, l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali ((e

alle relative assunzioni)) e’ concessa, in sede di approvazione del

piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza

dell’organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di

ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31

dicembre 2009, n. 213, l’autorizzazione di cui al presente comma e’

concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attivita’ e

del piano di fabbisogno del  personale   e   della   consistenza

dell’organico, di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.

4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione di

apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al

comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo

determinato per contingenti superiori alle cinque unita’, inclusi i

contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti

finanziari, nonche’ dei criteri previsti dall’articolo 36.

  1. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni

dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello

regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di

economicita’, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei

ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o

provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali

per l’accesso alle varie professionalita’.

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di

prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La

presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti

collettivi. (60)

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento   del

personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per

un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi

i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il

principio della parita’ di condizioni per l’accesso ai pubblici

uffici e’ garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con

riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale

requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non

attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. (27)

  1. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze

istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di

polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di

difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui

all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive

modificazioni ed integrazioni.

  1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli

enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita’ di

assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure

concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

—————

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n.248 convertito con modificazioni dalla

  1. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l’art. 24-quater, comma

1) che “In deroga alla disposizione di cui all’articolo 35, comma

5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte

alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti

sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e’

autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo

svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti

di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre

2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 93

del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010.”

—————

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla

  1. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto (con l’art. 15, comma 2-ter)

che “Per le medesime finalita’ di cui al comma 2-bis nonche’ al fine

di assicurare la piena funzionalita’ degli istituti del Ministero dei

beni e delle attivita’ culturali e del turismo, la durata temporale

dell’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui

all’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

  1. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero,

e’ di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non

derogabile dai contratti collettivi”.

Art. 35-bis.

(( (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di

         commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) ))

((1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II

del libro secondo del codice penale:

  1. a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di

commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

  1. b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive,

agli uffici preposti alla gestione delle risorse   finanziarie,

all’acquisizione di beni, servizi e   forniture,   nonche’   alla

concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti

pubblici e privati;

  1. c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del

contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la

concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari, nonche’ per l’attribuzione di vantaggi economici

di qualunque genere.

  1. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e

regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina

dei relativi segretari)).

Art. 36

Utilizzo di contratti di lavoro flessibile

  1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le

pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di

lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di

reclutamento previste dall’articolo 35.

  1. ((Per rispondere ad esigenze di carattere   esclusivamente

temporaneo o eccezionale)) le amministrazioni pubbliche possono

avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di

impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui

rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle

procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle

amministrazioni in ordine alla individuazione delle   necessita’

organizzative in coerenza con quanto stabilito   dalle   vigenti

disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a

disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato,

dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi

e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio ((di cui

all’articolo)) 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e

successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto

previsto dal decreto legislativo 6 settembre   2001,   n.   368,

dall’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre   1984, n.   726,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,

dall’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito

con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la

somministrazione di lavoro, nonche’ da ogni successiva modificazione

o integrazione della relativa disciplina con riferimento   alla

individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e’

possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro ed il lavoro

accessorio ((di cui all’articolo)) 70 del decreto legislativo n.

276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni per l’esercizio

di funzioni direttive e dirigenziali. ((Per prevenire fenomeni di

precariato, le amministrazioni pubbliche,   nel   rispetto   delle

disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo

determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie

vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita

l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge

24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della

posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per

le assunzioni a tempo indeterminato)).

  1. Al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro

flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite

istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica

amministrazione e l’innovazione, le amministrazioni redigono , senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto

informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da

trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di

valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche’ alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che

redige una relazione annuale al Parlamento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL

D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30

OTTOBRE 2013, N. 125)).

  1. Le amministrazioni pubbliche comunicano,   nell’ambito   del

rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni

concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

  1. In ogni caso, la violazione di   disposizioni   imperative

riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle

pubbliche amministrazioni, non puo’ comportare la costituzione di

rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche

amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita’ e sanzione. Il

lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante

dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a

tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la

violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano

in violazione delle disposizioni del   presente   articolo   sono

responsabili anche ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto. Di

tali violazioni si terra’ conto in sede di valutazione dell’operato

del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 286.

5-bis. Le disposizioni previste dall’articolo 5, commi 4-quater,

4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.

368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le

procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente

decreto.

((5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo   6

settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni,

fermi restando per tutti i settori l’obbligo di rispettare il comma

1, la facolta’ di ricorrere ai contratti di lavoro a   tempo

determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al

comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da

tempo determinato a tempo indeterminato.

5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere

in violazione del presente articolo sono nulli e   determinano

responsabilita’ erariale. I dirigenti che operano in violazione delle

disposizioni del presente articolo sono, altresi’, responsabili ai

sensi dell’articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita’

nell’utilizzo del lavoro flessibile non puo’ essere erogata la

retribuzione di risultato.))

Articolo 37

Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei

concorsi pubblici

(Art.36-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.13 del d.lgs

n.387 del 1998)

 

  1. A decorrere dal 1^ gennaio 2000 i bandi di concorso per

l’accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma

2,   prevedono   l’accertamento   della   conoscenza dell’usa delle

apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu’ diffuse e di

almeno una lingua straniera.

  1. Per i dirigenti il regolamento di cui all’articolo 28 definisce

il livello di conoscenza richiesto e le modalita’ per il relativo

accertamento.

  1. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con

regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge

23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.

su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti

i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita’ cui

si riferisce il bando, e le modalita’ per l’accertamento della

conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresi’ i casi nei

quali il comma 1 non si applica.

Articolo 38

Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea

(Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall’art.24 del d.lgs

n.80 del 1998)

  1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ((e i loro

familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano

titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno

permanente)) possono accedere ai posti di   lavoro   presso   te

amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o

indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela

dell’interesse nazionale.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi

dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive

modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni

per i quali non puo’ prescindersi dal possesso della cittadinanza

italiana, nonche’ i requisiti   indispensabili   all’accesso   dei

cittadini di cui al comma 1.

  1. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al

livello dell’Unione europea, all’equiparazione dei titoli di studio e

professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della   funzione   pubblica,   sentito   il   Ministero

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.   Secondo   le

disposizioni del primo periodo e’ altresi’ stabilita l’equivalenza

tra i titoli accademici e   di   servizio   rilevanti   ai   fini

dell’ammissione al concorso e della nomina.

((3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai

cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno

CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui

all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio

1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di

quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia

autonoma di Bolzano)).

Articolo 39

Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per

portatori di handicap

(Art.42 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.19 del

d.lgs n.546 del 1993 e modificato prima dall’art.43, comma 1 del

d.lgs n.80 del 1998 e poi dall’art.22, comma 1 del d.lgs n.387 del

1998)

 

  1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi

di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell’articolo 11

della legge 12 marzo 1999, n.68, sulla base delle direttive impartite

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari

sociali   della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi

dell’articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n.300 con le decorrenze previste dall’articolo 10, commi 3 e 4, del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.

Titolo III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE

Art. 40

Contratti collettivi nazionali e integrativi

(Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima

dall’art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall’art. 1 del

d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato

dall’art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

 

(( 1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli

obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche’ le

materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare,

escluse   dalla   contrattazione   collettiva le materie attinenti

all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione

sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative

dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia

del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche’

quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23

ottobre   1992,   n.   421. Nelle materie relative alle sanzioni

disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della

corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita’ e delle

progressioni economiche, la contrattazione collettiva e’ consentita

negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

  1. Tramite appositi accordi tra l’ARAN e le Confederazioni

rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma

5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono

definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione

collettiva nazionale, cui corrispondono non piu’ di quattro separate

aree per la dirigenza.Una apposita sezione contrattuale di un’area

dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio

sanitario nazionale, per gli effetti di cui all’articolo 15 del

decreto   legislativo   30   dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni. Nell’ambito dei comparti di contrattazione possono

essere   costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche

professionalita’.

  1. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il

settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi

livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi.

La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la

vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di

contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7,

comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di

programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La

contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di

efficienza   e   produttivita’ dei servizi pubblici, incentivando

l’impegno e la qualita’ della performance ai sensi dell’articolo 45,

comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio

collegato alla performance individuale una quota prevalente del

trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge

sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti

collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che

questi ultimi prevedono; essa puo’ avere ambito territoriale e

riguardare piu’ amministrazioni. I contratti collettivi nazionali

definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata.

Alla   scadenza   del termine le parti riassumono le rispettive

prerogative e liberta’ di iniziativa e decisione.

3-ter.   Al fine di assicurare la continuita’ e il migliore

svolgimento   della funzione pubblica, qualora non si raggiunga

l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,

l’amministrazione interessata puo’ provvedere, in via provvisoria,

sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva

sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le

procedure   di   controllo di compatibilita’ economico-finanziaria

previste dall’articolo 40-bis.

3-quater. La Commissione di cui all’articolo 13 del decreto

legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia

di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce,

entro il 31 maggio di ogni anno, all’ARAN una graduatoria di

performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici

nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per

settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati

di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le

modalita’   di ripartizione delle risorse per la contrattazione

decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l’invarianza

complessiva   dei   relativi   oneri nel comparto o nell’area di

contrattazione.

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le

amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 41, le modalita’ di

utilizzo   delle risorse indicate all’articolo 45, comma 3-bis,

individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve

svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto

concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono

destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei

limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei

parametri di virtuosita’ fissati per la spesa di personale dalle

vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di

bilancio e del patto di stabilita’ e di analoghi strumenti del

contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive

per la contrattazione integrativa e’ correlato all’affettivo rispetto

dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza

della performance e in materia di merito e premi applicabili alle

regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16

e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,

  1. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro

pubblico   e   di   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche

amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni

caso   sottoscrivere   in   sede   decentrata   contratti collettivi

integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai

contratti   collettivi nazionali o che disciplinano materie non

espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano

oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e

pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei

vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione

nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono

essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e

1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato

superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione

pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze e’ fatto

altresi’ obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale

successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a

decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di

entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni.

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche

amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una

relazione   illustrativa,   utilizzando   gli   schemi appositamente

predisposti   e   resi   disponibili   tramite   i   rispettivi siti

istituzionalidal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa

con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono

certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis,

comma 1.))

  1. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con

i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della

sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme

previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 40-bis

(Controlli in materia di contrattazione integrativa).

  1. Il controllo sulla compatibilita’ dei costi della contrattazione

collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti

dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento

alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla

corresponsione dei trattamenti accessori e’ effettuato dal collegio

dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali

di bilancio o dagli analoghi organi previsti   dai   rispettivi

ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non

compatibili   con   i   rispettivi   vincoli   di   bilancio   delle

amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40,

comma 3-quinquies, sesto periodo.

  1. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,

nonche’ per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le

istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita’, i

contratti integrativi sottoscritti, corredati da   una   apposita

relazione   tecnico-finanziaria   ed   una   relazione   illustrativa

certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1,

sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei   Ministri   –

Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e

delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano,

congiuntamente, la compatibilita’ economico-finanziaria, ai sensi del

presente articolo e dell’articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale

termine, che puo’ essere sospeso in caso di richiesta di elementi

istruttori, la delegazione di parte pubblica puo’ procedere alla

stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia

esito negativo, le parti riprendono le trattative.

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,

inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui

costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di

controllo interno, al Ministero dell’economia e delle finanze, che

predispone, allo scopo, uno specifico modello di   rilevazione,

d’intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni

sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in

ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la

contrattazione integrativa sia all’evoluzione della consistenza dei

fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati,

anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati

alla premialita’, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione

dell’impegno e della qualita’ della performanceindividuale, con

riguardo ai diversi istituti   finanziati   dalla   contrattazione

integrativa, nonche’ a parametri di selettivita’, con particolare

riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni   sono

trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di

responsabilita’ eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a

quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul

costo del lavoro.

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).
  2. Ai fini dell’articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni

sono tenute a trasmettere all’ARAN, per via telematica, entro cinque

giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata

relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l’indicazione

delle modalita’ di copertura dei relativi oneri con riferimento agli

strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi

contrattuali sono altresi’ trasmessi al CNEL.

  1. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell’economia e

delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi

dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di

personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l’esercizio

delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

  1. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente

articolo, oltre alle sanzioni previste dall’articolo 60, comma 2, e’

fatto divieto alle amministrazioni di   procedere   a   qualsiasi

adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.

Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta

applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 41

(Poteri di indirizzo nei confronti dell’ARAN).

  1. Il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e le altre

competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva

nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso

le proprie istanze associative   o   rappresentative,   le   quali

costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le

proprie modalita’ di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso,

le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all’ARAN o di parere

sull’ipotesi di accordo nell’ambito della procedura di contrattazione

collettiva di cui all’articolo 47, si considerano definitive e non

richiedono ratifica   da   parte   delle   istanze   associative   o

rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

  1. È costituito un comitato di settore   nell’ambito   della

Conferenza delle Regioni, che esercita ((…)) le competenze di cui

al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le

amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato

partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del

lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze

delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. È costituito

un comitato di settore nell’ambito dell’Associazione nazionale dei

Comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e

dell’Unioncamere che esercita ((…)) le competenze di cui al comma

1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e

dei segretari comunali e provinciali.

  1. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di

settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro

per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il

Ministro dell’economia e finanze. Al fine   di   assicurare   la

salvaguardia delle specificita’ delle diverse amministrazioni e delle

categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per

il sistema scolastico,   sentito   il   Ministro   dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca, nonche’, per i rispettivi ambiti di

competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza

dei rettori delle universita’ italiane; le istanze rappresentative

promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici

non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell’economia

e del lavoro.

  1. Rappresentati designati dai Comitati di   settore   possono

assistere l’ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di

settore possono stipulare con l’ARAN specifici accordi per   i

reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali

attivita’ in comune. Nell’ambito del regolamento di organizzazione

dell’ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di

settore delle Regioni e degli enti locali e l’ARAN, a ciascun

comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

  1. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i

comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all’articolo

40, comma 2, o che regolano istituti comuni a piu’ comparti ((o che

si applicano a un comparto per il quale operano piu’ comitati di

settore)) le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti

alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai

comitati di settore.

————-

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 ha disposto (con l’art. 3, comma 3)

che “All’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

  1. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: “Ministero

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca”, sono aggiunte le

seguenti: “e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i

direttori delle medesime””.

Articolo 42

Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.6 del d.lgs

n.396 del 1997)

  1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta’ e l’attivita’

sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della

legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni   ed

integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere

generale sulla rappresentativita’ sindacale che sostituiscano o

modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in

attuazione dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b)

della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni

seguenti in materia di rappresentativita’ delle   organizzazioni

sindacali ai fini dell’attribuzione dei diritti e delle prerogative

sindacali nei luoghi di lavoro e dell’esercizio della contrattazione

collettiva.

  1. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di

cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri

dell’articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione

dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali

aziendali ai sensi dell’articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio

1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse

spettano, in proporzione alla rappresentativita’,   le   garanzie

previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del

1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.

  1. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di

cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni

sindacali di cui al comma 2, viene altresi’ costituito, con le

modalita’ di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza

unitaria del personale mediante elezioni alle quali e’ garantita la

partecipazione di tutti i lavoratori.

((3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al

comma 3, e’ garantita la partecipazione del personale in servizio

presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche’ presso gli

istituti italiani di cultura all’estero, ancorche’ assunto con

contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal

presente comma si tiene conto   ai   fini   del   calcolo   della

rappresentativita’ sindacale ai sensi dell’articolo 43)).

  1. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra

l’ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative

ai sensi   dell’articolo   43,   sono   definite   la   composizione

dell’organismo di rappresentanza unitaria del personale   e   le

specifiche modalita’ delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto

segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo,   con

esclusione della prorogabilita’. Deve essere garantita la facolta’ di

presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri

dell’articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione

dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali,

purche’ siano costituite in associazione con un proprio statuto e

purche’ abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che

disciplinano l’elezione e il funzionamento dell’organismo. Per la

presentazione delle liste, puo’ essere richiesto a   tutte   le

organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti

con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei

dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative

fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni

superiori. (33) (34)

  1. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere

che, alle condizioni di cui al   comma   8,   siano   costituite

rappresentanze unitarie del personale comuni a piu’ amministrazioni

di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi

possono altresi’ prevedere che siano costituiti   organismi   di

coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle

amministrazioni e enti con pluralita’ di sedi o strutture di cui al

comma 8.

  1. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono

equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai

fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed

integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti

collettivi che regolano l’elezione e il funzionamento dell’organismo,

stabiliscono i criteri e le modalita’ con cui sono trasferite ai

componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le

garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle

organizzazioni sindacali di cui al comma 2   che   li   abbiano

sottoscritti o vi aderiscano.

  1. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita’ con le

quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via

esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti

alle rappresentanze sindacali aziendali dall’articolo 9 o da altre

disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi

possono altresi’ prevedere che, ai fini   dell’esercizio   della

contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del

personale sia integrata da rappresentanti delle   organizzazioni

sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.

  1. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione

alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli

organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere

costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti,   in

ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.

Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita’ di sedi o strutture

periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o

struttura periferiche che siano considerate livelli decentrati di

contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

  1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione

di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’articolo 19 della

legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni   ed

integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni,

enti o strutture amministrative e’ disciplinata, in coerenza con la

natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi

riguardanti la relativa area contrattuale.

  1. Alle figure professionali per le quali   nel   contratto

collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi

dell’articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata

presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale,

anche mediante l’istituzione, tenuto conto della loro incidenza

quantitativa e del numero dei componenti dell’organismo, di specifici

collegi elettorali.

  1. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle

organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell’ambito

della provincia di Bolzano e della regione Valle d’Aosta, si applica

quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della

Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28

dicembre 1989 n. 430.

————-

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto (con l’art. 65,

comma 3)che “In via transitoria, con riferimento   al   periodo

contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i

comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40,

comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del

presente decreto legislativo, l’ARAN avvia le trattative contrattuali

con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative,

ai sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.

165 del 2001, nei nuovi comparti ed aree   di   contrattazione

collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati

per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga

all’articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del

2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale

anche se le relative elezioni siano state gia’ indette. Le elezioni

relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si

svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione,

entro il 30 novembre 2010.”

————-

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal D.L. 30

dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26

febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l’art. 65, comma 3) che “In via

transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente

successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di

contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti,

rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente   decreto

legislativo, l’ARAN avvia le trattative   contrattuali   con   le

organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative. in

deroga all’articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n.

165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del

personale anche se le relative elezioni siano state gia’ indette. Le

elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza

si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione,

entro il 30 novembre 2010.”

Articolo 43

Rappresentativita’ sindacale ai fini della contrattazione collettiva

(Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.7 del d.lgs

n.396 del 1997, modificato dall’art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del

1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato

dall’art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)

 

  1. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le

organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una

rappresentativita’ non inferiore al 5 per cento, considerando a tal

fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato

associativo e’ espresso dalla percentuale delle deleghe per il

versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe

rilasciate nell’ambito considerato. Il dato elettorale e’ espresso

dalla   percentuale   dei   voti   ottenuti   nelle   elezioni delle

rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti

espressi nell’ambito considerato.

  1. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo

comparto o area partecipano altresi’ le confederazioni alle quali le

organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai

sensi del comma 1 siano affiliate.

  1. L’ARAN   sottoscrive   i   contratti   collettivi verificando

previamente,   sulla base della rappresentativita’ accertata per

l’ammissione   alle   trattative   ai sensi del comma 1, che le

organizzazioni   sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo

rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media

tra dato associativo e dato elettorale neI comparto o nell’area

contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel

medesimo ambito.

  1. L’ARAN   ammette   alla   contrattazione   collettiva per la

stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o

modificano i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a

tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti piu’ comparti, le

confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due

aree   contrattuali;   siano   affiliate   organizzazioni   sindacali

rappresentative ai sensi del comma 1.

  1. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva

integrativa sono disciplinati, in conformita’ all’articolo ((40,

commi 3-bis e seguenti)), dai contratti collettivi nazionali, fermo

restando quanto previsto dall’articolo 42, comma 7, per gli organismi

di rappresentanza unitaria del personale.

  1. Agli effetti dell’accordo tra l’ARAN e le confederazioni

sindacali rappresentative, previsto dall’articolo 50, comma 1, e dei

contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le

organizzazioni   sindacali ammesse alla contrattazione collettiva

nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,

aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro

rappresentativita’ ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della

diffusione   territoriale   e   della   consistenza delle strutture

organizzative nel comparto o nell’area.

  1. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e’ assicurata

dall’ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna

amministrazione nell’anno considerato sono rilevati e trasmessi

all’ARAN non oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle pubbliche

amministrazioni,     controfirmati     da     un     rappresentante

dell’organizzazione   sindacale   interessata,   con   modalita’ che

garantiscano   la   riservatezza delle informazioni. Le pubbliche

amministrazioni   hanno   l’obbligo   di   indicare   il funzionario

responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il

controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati

relativi alle deleghe l’ARAN si avvale, sulla base di apposite

convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione

pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o

associative delle pubbliche amministrazioni.

  1. Per garantire modalita’ di rilevazione certe ed obiettive, per

la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali

controversie e’ istituito presso l’ARAN un comitato paritetico, che

puo’   essere articolato per comparti, al quale partecipano le

organizzazioni   sindacali ammesse alla contrattazione collettiva

nazionale.

  1. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed

alle deleghe. Puo’ deliberare che non siano prese in considerazione,

ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore

di   organizzazioni   sindacali   che richiedano ai lavoratori un

contributo economico inferiore di piu’ della meta’ rispetto a quello

mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o

dell’area.

  1. Il   comitato delibera sulle contestazioni relative alla

rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in

ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto

sindacale   non rappresentato nel comitato, la deliberazione e’

adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell’economia e

del lavoro – CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla

richiesta. La richiesta di parere e’ trasmessa dal comitato al

Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL

entro cinque giorni dalla ricezione.

  1. Ai fini delle deliberazioni, l’ARAN e le organizzazioni

sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto

delle seconde e’ espresso dalla maggioranza dei rappresentanti

presenti.

  1. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate

forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della

legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge

31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed

integrative.

  1. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di

Bolzano e delle regioni Valle D’Aosta e Friuli Venezia-Giulia,

riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di

legge   regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti,

spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune,

i   medesimi   diritti,   poteri   e prerogative, previsti per le

organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al

presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano

anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di

Bolzano e della regione della Val d’Aosta, i criteri per la

determinazione della rappresentativita’ si riferiscono esclusivamente

ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

Articolo 44

Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro

(Art.48 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.l6 del

d.lgs n.470 del 1993)

 

  1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1 lettera a), della legge

23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale

definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del

personale   ai   fini   dell’organizzazione   del   lavoro   nelle

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2. Sono

abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche

elettiva,   del personale nei consigli di amministrazione delle

predette amministrazioni pubbliche, nonche’ nelle commissioni di

concorso. La contrattazione collettiva nazionale indichera’ forme e

procedure   di   partecipazione che sostituiranno commissioni del

personale e organismi di gestione, comunque denominati.

Articolo 45

Trattamento economico

(Art.49 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.23 del

d.lgs n.546 del 1993)

 

  1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio ((fatto

salvo quanto previsto all’articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e

all’articolo 47-bis, comma 1,)) e’ definito dai contratti collettivi.

  1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti

di cui all’articolo 2, comma 2, parita’ di trattamento contrattuale e

comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi

contratti collettivi.

((3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le

disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori

collegati:

  1. a) alla performance individuale;
  2. b)     alla   performance   organizzativa   con   riferimento

all’amministrazione nel suo complesso e alle unita’ organizzative o

aree di responsabilita’ in cui si articola l’amministrazione;

  1. c)   all’effettivo   svolgimento   di attivita’ particolarmente

disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.))

((3-bis.   Per   premiare   il merito e il miglioramento della

performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di

legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza

pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il

rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.))

  1. I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti

economici accessori.

  1. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del

personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i

servizi   che   si   prestano all’estero presso le rappresentanze

diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e

scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio

ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed

integrazioni, nonche’ dalle altre pertinenti normative di settore del

Ministero degli affari esteri.

Articolo 46

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

amministrazioni

(Art.50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituiti

prima dall’art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall’art.2 del d.lgs

n.396 del 1997)

 

  1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate

dall’Agenzia   per   la   rappresentanza negoziale delle pubbliche

amministrazioni – ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva

nazionale.   L’ARAN esercita a livello nazionale, in base agli

indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attivita’

relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti

collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini

dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla

valutazione della commissione di garanzia dell’attuazione della legge

12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni,

gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi

dell’articolo 2 della legge citata.

  1. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell’assistenza

dell’ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di

apposite   intese,   l’assistenza   puo’   essere   assicurata anche

collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello

stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in

relazione   all’articolazione   della   contrattazione   collettiva

integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche

amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per

periodi determinati, delegazioni dell’ARAN su base regionale o

pluriregionale.

((3.   L’ARAN   cura   le   attivita’ di studio, monitoraggio e

documentazione   necessarie   all’esercizio   della   contrattazione

collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai

comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanita’

e   alle   commissioni   parlamentari   competenti,   un   rapporto

sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti.

A tale fine l’ARAN si avvale della collaborazione dell’ISTAT per

l’acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di

modelli statistici di rilevazione. L’ARAN si avvale, altresi’, della

collaborazione del Ministero dell’economia e delle finanze che

garantisce l’accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del

bilancio   dello Stato, del conto annuale del personale e del

monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti

il costo del lavoro pubblico.

  1. L’ARAN effettua il monitoraggio sull’applicazione dei contratti

collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e

presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al

Ministero dell’economia e delle finanze nonche’ ai comitati di

settore, un rapporto in cui verifica l’effettivita’ e la congruenza

della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di

competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei

contratti integrativi nonche’ le principali criticita’ emerse in sede

di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

  1. Sono organi dell’ARAN:
  2. a) il Presidente;
  3. b) il Collegio di indirizzo e controllo.((33))
  4. Il Presidente dell’ARAN e’ nominato con decreto del Presidente

della   Repubblica,   su   proposta del Ministro per la pubblica

amministrazione   e l’innovazione previo parere della Conferenza

unificata. Il Presidente rappresenta l’agenzia ed e’ scelto fra

esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro,

politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla

pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti

le incompatibilita’ di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in

carica quattro anni e puo’ essere riconfermato per una sola volta. La

carica di Presidente e’ incompatibile con qualsiasi altra attivita’

professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, e’

collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo

l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.

  1. Il collegio di indirizzo e controllo e’ costituito da quattro

componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia

di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei

alla pubblica amministrazione e dal presidente dell’Agenzia che lo

presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro

per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro

dell’economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente,

dall’ANCI e dall’UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle

province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne

assicura   l’omogeneita’,   assumendo   la  responsabilita’ per la

contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano

in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo.

Nell’esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza,

su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e

i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.))

((7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e

controllo ne’ ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano

incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che

ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina

cariche in organizzazioni sindacali. L’incompatibilita’ si intende

estesa   a   qualsiasi rapporto di carattere professionale o di

consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.

L’assenza   delle predette cause di incompatibilita’ costituisce

presupposto necessario per l’affidamento degli incarichi dirigenziali

nell’agenzia.))

  1. Per la sua attivita’, l’ARAN si avvale:
  2. a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle

singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura

fissa per dipendente in servizio. ((La misura annua del contributo

individuale e’ definita, sentita l’ARAN, con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della

pubblica amministrazione e l’innovazione, d’intesa con la Conferenza

unificata ed e’ riferita a ciascun triennio contrattuale;))

  1. b) di quote per l’assistenza alla contrattazione integrativa e

per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei

soggetti che se ne avvalgano.

  1. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e’ effettuata:

(( a) per le amministrazioni dello Stato mediante l’assegnazione

di risorse pari all’ammontare dei contributi che si prevedono dovuti

nell’esercizio   di   riferimento.   L’assegnazione   e’   effettuata

annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a),

con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente

unita’ previsionale di base dello stato di previsione del ministero

dell’economia e finanze;))

  1. b) per le amministrazioni diverse dal]o Stato, mediante un

sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro

per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto,

dei Ministri competenti, nonche’, per gli aspetti di interesse

regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata

Stato-regioni e Stato-citta’.

  1. L’ARAN ha personalita’ giuridica di diritto pubblico. Ha

autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

Affluiscono direttamente al bilancio dell’ARAN i contributi di cui al

comma 8. L’ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti

l’organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.

I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della

funzione pubblica (( e del Ministero dell’economia e delle finanze,

adottati d’intesa con la Conferenza unificata,)) da esercitarsi entro

((quarantacinque giorni))dal ricevimento degli stessi. La gestione

finanziaria e’ soggetta al controllo consuntivo della Corte dei

conti.

11.((Il ruolo del personale dipendente dell’ARAN e’ definito in

base ai regolamenti di cui al comma 10 )). Alla copertura dei

relativi posti si provvede nell’ambito delle disponibilita’ di

bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con

contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di

diritto privato.

12.((L’ARAN puo’ altresi’ avvalersi di un contingente di personale,

anche   di   qualifica   dirigenziale, proveniente dalle pubbliche

amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo

in base ai regolamenti di cui al comma 10 )). I dipendenti comandati

o   collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il

trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi

sono attribuite dall’ARAN, secondo le disposizioni contrattuali

vigenti,   le   voci   retributive   accessorie,   ivi   compresa la

produttivita’ per il personale non dirigente e per i dirigenti la

retribuzione   di posizione e di risultato. Il collocamento in

posizione di comando o di fuori ruolo e’ disposto secondo le

disposizioni vigenti nonche’ ai sensi dell’articolo 17, comma 14,

della legge 15 maggio 1997, n.127. L’ARAN puo’ utilizzare, sulla base

di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione

dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico

di questi. (( L’ARAN puo’ avvalersi di esperti e collaboratori

esterni con modalita’ di rapporto stabilite con i regolamenti

adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell’articolo 7, commi 6

e seguenti.))

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono

avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di

agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero

dell’assistenza dell’ARAN ai sensi del comma 2.

—————

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto (con l’art. 58,

comma 2) che “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell’ARAN

di cui all’articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi

organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo,

continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in

vigore del presente decreto.”

Art. 47

(( (Procedimento di contrattazione collettiva).

 

  1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono

emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.

  1. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all’articolo

41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono

sottoposti   al Governo che, nei successivi venti giorni, puo’

esprimere   le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti

riguardanti la compatibilita’ con le linee di politica economica e

finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l’atto di

indirizzo puo’ essere inviato all’ARAN.

  1. Sono altresi’ inviati appositi atti di indirizzo all’ARAN in

tutti gli altri casi in cui e’ richiesta una attivita’ negoziale.

L’ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo

svolgimento delle trattative.

  1. L’ipotesi di accordo e’ trasmessa dall’ARAN, corredata dalla

prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo

entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni

di cui all’articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il

parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e

indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino

alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge

5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri puo’ esprimere

osservazioni entro 20 giorni dall’invio del contratto da parte

dell’ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo

articolo 41, il parere e’ espresso dal Presidente del Consiglio dei

Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e

l’innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

  1. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, nonche’

la   verifica   da parte delle amministrazioni interessate sulla

copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l’ARAN

trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei

conti   ai fini della certificazione di compatibilita’ con gli

strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo 1-bis

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La

Corte dei conti certifica l’attendibilita’ dei costi quantificati e

la loro compatibilita’ con gli strumenti di programmazione e di

bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla

trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i

quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’esito

della certificazione viene comunicato dalla Corte all’ARAN, al

comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e’ positiva,

il presidente dell’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto

collettivo.

  1. La Corte dei conti puo’ acquisire elementi istruttori e

valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in

materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal

Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, tramite il

Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo

del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito

di un elenco definito di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all’articolo 41,

comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall’ANCI,

dall’ UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

  1. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le

parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva

dell’ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente

dell’ARAN, d’intesa con il competente comitato di settore, che puo’

dettare   indirizzi   aggiuntivi,   provvede alla riapertura delle

trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo

adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In

seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre

la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel

caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole

clausole   contrattuali   l’ipotesi   puo’   essere   sottoscritta

definitivamente   ferma restando   l’inefficacia   delle   clausole

contrattuali non positivamente certificate.

  1. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche’ le eventuali

interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana oltre che sul sito dell’ARAN e delle

amministrazioni interessate.

  1. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono

esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche’ il sabato.))

Art. 47-bis

(Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.).

  1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti

collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per

il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria

previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le

organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all’atto

della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

  1. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo

alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora

lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta

l’erogazione di cui al comma 1, e’ riconosciuta ai dipendenti dei

rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con   le

modalita’ stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i

limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle

risorse contrattuali,una   copertura   economica   che   costituisce

un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti

all’atto del rinnovo contrattuale. (58) ((59))

—————

AGGIORNAMENTO (58)

Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l’art. 1, comma

1, lettera d)) che “in deroga alle previsioni di cui all’articolo

47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni, ed all’articolo 2, comma 35, della legge 22

dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si da’ luogo,

senza possibilita’ di recupero, al riconoscimento di incrementi a

titolo di indennita’ di vacanza contrattuale che continua ad essere

corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all’articolo 9,

comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

L’indennita’   di   vacanza   contrattuale   relativa   al   triennio

contrattuale 2015-2017 e’ calcolata secondo le modalita’ ed i

parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in

materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente

periodo.”

—————

AGGIORNAMENTO (59)

La L. 4 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l’art. 1, comma

452) che “Per gli anni   2015-2017,   l’indennita’   di   vacanza

contrattuale da   computare   quale   anticipazione   dei   benefici

complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale

ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e’ quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai

sensi dell’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, e successive modificazioni”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 454) che “Le disposizioni

di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al   personale

convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.

Articolo 48

Disponibilita’ destinate alla contrattazione collettiva nelle

amministrazioni pubbliche e verifica

(Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituto prima dall’art.19 del

d.lgs n.470 del 1993 e poi dall’art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e

successivamente modificato dall’art.14, commi da 2 a 4 del d.lgs

n.387 del 1998)

 

  1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli

strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo

1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni

e integrazioni. l’onere derivante dalla contrattazione collettiva

nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da

inserire nella legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11 della

legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed

integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali

oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la

contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di

cui all’articolo ((40, comma 3 -bis. ))

((2. Per le amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 2,

   nonche’ per le universita’ italiane, gli enti pubblici non

   economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli

   enti e le amministrazioni di cui all’articolo 70, comma 4, gli

   oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono

   determinati   a   carico   dei rispettivi bilanci nel rispetto

   dell’articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi

   retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali

   delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio

   sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei

   vincoli di bilancio, del patto di stabilita’ e di analoghi

   strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le

   rispettive   rappresentanze   istituzionali   del   sistema delle

   autonomie.))

  1. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti

la   quantificazione   degli oneri nonche’ l’indicazione della

copertura   complessiva   per   l’intero   periodo   di validita’

contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilita’ di

prorogare   l’efficacia   temporale   del   contratto   ovvero di

sospenderne l’esecuzione parziale o totale in caso di’ accertata

esorbitanza dai limiti di spesa.

  1. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e’ iscritta

in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione

dell’ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei

singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del

bilancio   e della programmazione economica e’ autorizzato a

ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun

compatto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti

capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale

dell’amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai

bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei

quali sia previsto l’apporto finanziario dello Stato a copertura

dei   relativi   oneri.   Per le amministrazioni diverse dalle

amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il

presente decreto, l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo

dei contratti collettivi e’ disposta nelle stesse forme con cui

vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di

copertura.

  1. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4

devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci

delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai

pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi

stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere

incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)).
  2. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del

presente   decreto,   la   Corte   dei   conti, anche nelle sue

articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli

andamenti   della   spesa   per   il   personale delle pubbliche

amministrazioni,   utilizzando,   per ciascun comparto, insiemi

significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti

puo’ avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o

nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da

amministrazioni ed enti pubblici.

Articolo 49

(( (Interpretazione autentica dei contratti collettivi).

 

  1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti

collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per

definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

  1. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con

le procedure di cui all’articolo 47, sostituisce la clausola in

questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. Qualora tale

accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla

valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei

Ministri   e’   espresso   tramite   il   Ministro per la pubblica

amministrazione   e   l’innovazione, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze.))

Articolo 50

Aspettative e permessi sindacali

(Art.54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come modificati

prima dall’art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall’art.2 del decreto

legge n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.365

del 1996, e, infine, dall’art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)

 

  1. Al   fine   del   contenimento, della trasparenza e della

razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel

settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i

limiti   massimi   in   un apposito accordo, tra l’ARAN e le

confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo

43.

  1. La gestione dell’accordo di cui al comma 1, ivi comprese le

modalita’ di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei

permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni

sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita’ e

con   riferimento   a   ciascun   comparto   e area separata di

contrattazione,   e’ demandata alla contrattazione collettiva,

garantendo   a   decorrere   dal   1 agosto 1996 in ogni caso

l’applicazione della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive

modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di

Bolzano si terra’ conto di quanto previsto dall’articolo 9 del

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58.

  1. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla

Presidenza   del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

funzione pubblica – il numero complessivo ed i nominativi dei

beneficiari dei permessi sindacali.

  1. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche

amministrazioni   sono   tenute a fornire alla Presidenza del

Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica gli

elenchi   nominativi,   suddivisi per qualifica, del personale

dipendente   collocato   in aspettativa, in quanto chiamato a

ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi

sindacali.   I   dati riepilogativi dei predetti elenchi sono

pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al

Parlamento ai sensi dell’articolo 16 della legge 29marzo 1983, n.

93.

Art. 50-bis.

(( (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli

             istituti italiani di cultura all’estero).

  1. In considerazione di quanto disposto dall’articolo 42, comma

3-bis, le disposizioni di cui all’articolo 50 si applicano anche al

personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche   e

consolari nonche’ presso gli istituti italiani di cultura all’estero,

ancorche’ assunto con contratto regolato dalla legge locale)).

Titolo IV
RAPPORTO Dl LAVORO

Articolo 51

Disciplina del rapporto di lavoro

(Art.55 del d.lgs n.29 del 1993)

 

  1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni

pubbliche e’ disciplinato secondo le disposizioni degli articoli

2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.

  1. La legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed

integrazioni, si   applica   alle pubbliche amministrazioni a

prescindere dal numero dei dipendenti.

Articolo 52

Disciplina delle mansioni

(Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.25 del

d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 15 del

d.lgs n.387 del 1998)

  1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le

quali e’ stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito

dell’area di inquadramentoovvero a quelle   corrispondenti   alla

qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto

delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera

a). L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti   alla

qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento

del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del

personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e

istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree

funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono

secondo principi di selettivita’, in funzione   delle   qualita’

culturali e professionali, dell’attivita’ svolta e dei risultati

conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di   merito.   Le

progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma

restando la possibilita’ per l’amministrazione di destinare al

personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per

l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore

al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva

conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo

rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione

dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.

1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)).

  1. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo’

essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente

superiore:

  1. a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non piu’ di sei

mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le

procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma

4;

  1. b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto

alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie,

per la durata dell’assenza.

  1. Si considera svolgimento di mansioni sUperiori, ai fini del

presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto

il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri

di dette mansioni.

  1. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva

prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la

qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia

disposta per sopperire   a   vacanze   dei   posti   in   organico,

immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni

dalla data in cui il dipendente e’ assegnato alle predette mansioni,

devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti

vacanti.

  1. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e’ nulla

l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica

superiore, ma al lavoratore e’ corrisposta la   differenza   di

trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha

disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere

conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di

attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali

prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi

stabilita. I medesimi   contratti   collettivi   possono   regolare

diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data,

in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla

qualifica di appartenenza, puo’ comportare il diritto ad avanzamenti

automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.

Art. 53

Incompatibilita’, cumulo di impieghi e incarichi

(Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall’art. 2

del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del

1993, poi dall’art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito

con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall’art.

26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche’ dall’art. 16 del d.lgs n. 387 del

1998)

  1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle

incompatibilita’ dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del

presente decreto, nonche’, per i rapporti di lavoro a tempo parziale,

dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e

seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi’

le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508

nonche’ 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.   297,

all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,

all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed

ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa

disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di

strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che

rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in

partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto

negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di

consulenza con le predette organizzazioni.

  1. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti

incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non

siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti

normative, o che non siano espressamente autorizzati.

  1. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da

emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli

vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,

nonche’ agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le

diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti

emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi

dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive   modificazioni,   sono   individuati,   secondo   criteri

differenziati in rapporto   alle   diverse   qualifiche   e   ruoli

professionali,   gli   incarichi   vietati   ai   dipendenti   delle

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.

  1. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano

emanati, l’attribuzione degli incarichi e’ consentita nei soli casi

espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

  1. In   ogni   caso,   il   conferimento   operato   direttamente

dall’amministrazione, nonche’ l’autorizzazione   all’esercizio   di

incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da

quella di appartenenza, ovvero da societa’ o persone fisiche, che

svolgano attivita’ d’impresa o commerciale, sono disposti   dai

rispettivi   organi   competenti   secondo   criteri   oggettivi   e

predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita’,

tali da escludere casi di incompatibilita’, sia di diritto che di

fatto,   nell’interesse   del   buon   andamento   della   pubblica

amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di

interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni

attribuite al dipendente.

  1. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai

dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,

comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei

dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione

lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo

pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre

categorie di dipendenti pubblici ai quali   e’   consentito   da

disposizioni     speciali     lo     svolgimento     di     attivita’

libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti

comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle

amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.

Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli

incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di

ufficio, per i quali e’ previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi derivanti:

  1. a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e

simili;

  1. b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore

di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

  1. c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
  2. d) da incarichi per i quali e’ corrisposto solo il rimborso delle

spese documentate;

  1. e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e’

posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

  1. f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a

dipendenti presso le stesse distaccati o in   aspettativa   non

retribuita.

f-bis) da attivita’ di formazione diretta ai dipendenti della

pubblica amministrazione nonche’ di docenza e di ricerca scientifica.

  1. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti

che   non   siano   stati   conferiti   o   previamente   autorizzati

dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione,

l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni,   anche

potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori

universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei

disciplinano   i criteri   e   le   procedure   per   il   rilascio

dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso

di inosservanza del divieto, salve le piu’ gravi sanzioni e ferma

restando la responsabilita’ disciplinare, il compenso dovuto per le

prestazioni eventualmente svolte deve essere versato,   a   cura

dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata

del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per

essere destinato ad incremento del fondo di produttivita’ o di fondi

equivalenti.

7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del

dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi   di

responsabilita’ erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei

conti.

  1. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi

retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la

previa autorizzazione dell’amministrazione di   appartenenza   dei

dipendenti stessi. Salve le piu’ gravi sanzioni, il conferimento dei

predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in

ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del

procedimento; il relativo provvedimento e’ nullo di diritto. In tal

caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi

su fondi in disponibilita’ dell’amministrazione conferente,   e’

trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad

incremento del fondo di produttivita’ o di fondi equivalenti.

  1. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono

conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti

stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione   verifica

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di

interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione

dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e

successive modificazioni ed integrazioni. All’accertamento delle

violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero

delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le

disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive

modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle

entrate del Ministero delle finanze.

  1. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere

richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai

soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico;

puo’, altresi, essere   richiesta   dal   dipendente   interessato.

L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta

di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta

stessa. Per il personale che presta comunque servizio   presso

amministrazioni pubbliche diverse da   quelle   di   appartenenza,

l’autorizzazione   e’   subordinata   all’intesa   tra   le   due

amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e’ per

l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si’ prescinde

dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta

servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della

richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per

incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende

accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

  1. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli

incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano

all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati

ai dipendenti pubblici.

  1. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano

incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano

in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento

della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai

dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del

compenso lordo, ove previsto. La comunicazione e’ accompagnata da una

relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle

quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni

del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei

dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la

rispondenza   dei   medesimi   ai   principi   di   buon   andamento

dell’amministrazione, nonche’ le misure che si intendono adottare per

il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con

le stesse modalita’ le amministrazioni che, nell’anno precedente, non

hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche

se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o

autorizzato incarichi.

  1. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di

appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione

pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per

ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico

conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da

esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai

soggetti di cui al comma 11.

  1. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui

all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni

pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione

pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30

giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti

anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; sono

altresi’   tenute   a   comunicare   semestralmente   l’elenco   dei

collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati   affidati

incarichi   di   consulenza,   con   l’indicazione   della   ragione

dell’incarico e dell’ammontare   dei   compensi   corrisposti.   Le

amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie

banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi

dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso

dell’incarico   nonche’   l’attestazione   dell’avvenuta   verifica

dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di

interessi. Le informazioni relative a consulenze   e   incarichi

comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione

pubblica, nonche’ le informazioni pubblicate dalle stesse nelle

proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai

sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle

riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale

standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a

fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun

anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei

conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere

e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo

periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro

il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione

pubblica   trasmette   alla   Corte   dei   conti   l’elenco   delle

amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione,

avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti

cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

  1. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi

da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non

adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni

di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma

  1. ((62))
  2. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre

di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le

relative misure di pubblicita’ e trasparenza e formula proposte per

il contenimento della spesa   per   gli   incarichi   e   per   la

razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della funzione pubblica puo’ disporre verifiche del rispetto delle

disposizioni del presente articolo e dell’ articolo 1, commi 56 e

seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite

dell’Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest’ultimo

opera d’intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere,

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico

impiego, attivita’ lavorativa o professionale presso i soggetti

privati destinatari dell’attivita’ della pubblica amministrazione

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli

incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente

comma sono nulli ed e’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno

conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni

per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. (48)

————-

AGGIORNAMENTO (48)

La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l’art. 1, comma 43)

che “Le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, secondo

periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal

comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia’ sottoscritti

alla data di entrata in vigore della presente legge”.

————-

AGGIORNAMENTO (62)

La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile – 5 giugno 2015, n.

98 (in   G.U.   1ª   s.s.  10/6/2015,   n.   23),   ha   dichiarato

“l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 53, comma 15, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella

parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono

le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui

allo stesso comma 9»”.

Art. 54.

(( (Codice di comportamento). ))

((1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita’ dei

servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei

doveri costituzionali di diligenza, lealta’, imparzialita’ e servizio

esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Il codice contiene una

specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in

relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i

dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a

qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita’, in connessione

con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,

fatti salvi i regali d’uso, purche’ di modico valore e nei limiti

delle normali relazioni di cortesia.)) ((48))

((2. Il codice, approvato con decreto del Presidente   della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro per la pubblica   amministrazione   e   la

semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e’

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che

lo sottoscrive all’atto dell’assunzione.

  1. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento,

compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione

della corruzione, e’ fonte di responsabilita’ disciplinare. La

violazione dei doveri e’ altresi’   rilevante   ai   fini   della

responsabilita’ civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le

stesse responsabilita’ siano collegate alla violazione di doveri,

obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del

codice comportano l’applicazione della sanzione di cui all’articolo

55-quater, comma 1.

  1. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli

organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui

devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In

caso di inerzia, il codice e’ adottato dall’organo di autogoverno.))

((48))

((5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura

aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio

organismo indipendente di valutazione, un   proprio   codice   di

comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di

cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma

si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione

per   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l’integrita’ delle

amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e

modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

  1. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo

vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture

di controllo interno e gli uffici di disciplina.

  1. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di

applicazione dei codici e organizzano attivita’ di formazione del

personale per la conoscenza e la corretta applicazione   degli

stessi)).

————-

AGGIORNAMENTO (48)

La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l’art. 1, comma 45)

che “I codici di cui all’articolo 54, commi 1 e 4, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono

approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge”.

Art. 54-bis.

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

  1. Fuori dei casi di responsabilita’ a titolo di calunnia o

diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043

del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorita’

giudiziaria o alla Corte dei conti, ((o all’Autorita’ nazionale

anticorruzione (ANAC),)) ovvero riferisce al proprio   superiore

gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in

ragione del rapporto di lavoro, non puo’   essere   sanzionato,

licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o

indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi

collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

  1. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identita’ del

segnalante non puo’ essere rivelata, senza il suo consenso, sempre

che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora

la contestazione sia fondata, in tutto   o   in   parte,   sulla

segnalazione, l’identita’ puo’ essere rivelata ove la sua conoscenza

sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.

  1. L’adozione di   misure   discriminatorie   e’   segnalata   al

Dipartimento della funzione pubblica, per i   provvedimenti   di

competenza, dall’interessato o   dalle   organizzazioni   sindacali

maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le

stesse sono state poste in essere.

  1. La denuncia e’ sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22

e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e   successive

modificazioni.

Articolo 55

(( (Responsabilita’, infrazioni e sanzioni, procedure

                           conciliative).

 

  1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino

all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e

per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice

civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2,

comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui

all’articolo 1, comma 2.

  1. Ferma la disciplina in materia di responsabilita’ civile,

amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al

comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto

previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle

infrazioni e delle relative sanzioni e’ definita dai contratti

collettivi.     La     pubblicazione     sul   sito   istituzionale

dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione

delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli

effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.

  1. La contrattazione collettiva non puo’ istituire procedure di

impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta’

di   disciplinare   mediante i contratti collettivi procedure di

conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e’

prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e

concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla

contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della

sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali

procedure non puo’ essere di specie diversa da quella prevista, dalla

legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si

procede e non e’ soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento

disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura

conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con

esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della

procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione.

  1. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni

disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis,

comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente

stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4

del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del

procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di

incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 3.))

Art. 55-bis

(( (Forme e termini del procedimento disciplinare).

 

  1. Per le infrazioni di minore gravita’, per le quali e’ prevista

l’irrogazione   di   sanzioni superiori al rimprovero verbale ed

inferiori   alla   sospensione dal servizio con privazione della

retribuzione per piu’ di dieci giorni, il procedimento disciplinare,

se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si

svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile

della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le

infrazioni punibili con sanzioni piu’ gravi di quelle indicate nel

primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le

disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e’ previsto il

rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto

collettivo.

  1. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in

cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori

ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle

sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio

e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al

dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,

con   l’eventuale   assistenza   di   un procuratore ovvero di un

rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce

o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro

il   termine   fissato, il dipendente convocato, se non intende

presentarsi, puo’ inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed

oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del

termine   per l’esercizio della sua difesa. Dopo l’espletamento

dell’eventuale ulteriore attivita’ istruttoria, il responsabile della

struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di

irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione

dell’addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del

termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la

conclusione del procedimento e’ prorogato in misura corrispondente.

Il differimento puo’ essere disposto per una sola volta nel corso del

procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma

comporta,   per   l’amministrazione,   la   decadenza   dall’azione

disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di

difesa.

  1. Il   responsabile   della   struttura, se non ha qualifica

dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e’ piu’ grave di

quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro

cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio individuato ai

sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all’interessato.

  1. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,

individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai

sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta

l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua

difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto

nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e’ piu’ grave di quelle

di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al

doppio di quelli ivi stabiliti e salva l’eventuale sospensione ai

sensi   dell’articolo   55-ter.   Il termine per la contestazione

dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai

sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha

altrimenti acquisito notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza

del termine per la conclusione del procedimento resta comunque

fissata   alla   data   di   prima   acquisizione   della   notizia

dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della

struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di

cui al presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza

dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio

del diritto di difesa.

  1. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento

disciplinare, e’ effettuata tramite posta elettronica certificata,

nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta,

ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla

contestazione dell’addebito, il dipendente puo’ indicare, altresi’,

un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la

disponibilita’.   In alternativa all’uso della posta elettronica

certificata o del fax ed altresi’ della consegna a mano, le

comunicazioni   sono effettuate tramite raccomandata postale con

ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti

istruttori del procedimento. È esclusa l’applicazione di termini

diversi   o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente

articolo.

  1. Nel corso dell’istruttoria, il capo della struttura o l’ufficio

per   i   procedimenti   disciplinari   possono acquisire da altre

amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la

definizione del procedimento. La predetta attivita’ istruttoria non

determina la sospensione del procedimento, ne’ il differimento dei

relativi termini.

  1. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla

stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa, che,

essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di

informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso,

rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta

dall’autorita’ disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni

false   o   reticenti,   e’   soggetto   all’applicazione, da parte

dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare

della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,

commisurata alla gravita’ dell’illecito contestato al dipendente,

fino ad un massimo di quindici giorni.

  1. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in

un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e’

avviato o concluso o la sanzione e’ applicata presso quest’ultima. In

tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la

conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e

riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

  1. In caso di dimissioni del dipendente, se per l’infrazione

commessa e’ prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e’

stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento

disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente

articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli

effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di

lavoro. ))

Art. 55-ter

(( (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento

                             penale).

 

  1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o

in   parte,   fatti   in   relazione ai quali procede l’autorita’

giudiziaria,   e’   proseguito e concluso anche in pendenza del

procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravita’, di cui

all’articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e’ ammessa la

sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita’,

di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio

competente, nei casi di particolare complessita’ dell’accertamento

del   fatto   addebitato   al   dipendente   e   quando   all’esito

dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare

l’irrogazione   della   sanzione, puo’ sospendere il procedimento

disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilita’

di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti

del dipendente.

  1. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con

l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento

penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione

che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o

non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo

ha commesso, l’autorita’ competente, ad istanza di parte da proporsi

entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilita’ della

pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne

o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio

penale.

  1. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione

ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna,

l’autorita’   competente riapre il procedimento disciplinare per

adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale.

Il procedimento disciplinare e’ riaperto, altresi’, se dalla sentenza

irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al

dipendente   in   sede   disciplinare   comporta   la   sanzione del

licenziamento, mentre ne e’ stata applicata una diversa.

  1. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare

e’, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla

comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del

lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed

e’   concluso   entro   centottanta giorni dalla ripresa o dalla

riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo

della   contestazione   dell’addebito   da   parte   dell’autorita’

disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto

previsto   nell’articolo   55-bis.   Ai   fini delle determinazioni

conclusive, l’autorita’ procedente, nel procedimento disciplinare

ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi

1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. ))

Art. 55-quater

(( (Licenziamento disciplinare).

 

  1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o

per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal

contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare

del licenziamento nei seguenti casi:

  1. a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante

l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre

modalita’   fraudolente,   ovvero giustificazione dell’assenza dal

servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta

falsamente uno stato di malattia;

  1. b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di

giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un

biennio o comunque per piu’ di sette giorni nel corso degli ultimi

dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza

ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;

  1. c)   ingiustificato   rifiuto   del   trasferimento   disposto

dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;

  1. d) falsita’ documentali o dichiarative commesse ai fini o in

occasione   dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di

progressioni di carriera;

  1. e)   reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte

aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive

dell’onore e della dignita’ personale altrui;

  1. f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e’

prevista   l’interdizione   perpetua   dai   pubblici uffici ovvero

l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

  1. Il licenziamento in sede disciplinare e’ disposto, altresi’, nel

caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non

inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza

formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali

concernenti   la valutazione del personale delle amministrazioni

pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e’

dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la

prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari,

dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti

dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di

cui all’articolo 54.

  1. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il

licenziamento e’ senza preavviso. ))

Art. 55-quinquies

(( (False attestazioni o certificazioni).

 

  1.  Fermo   quanto previsto dal codice penale, il lavoratore

dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la

propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di

rilevamento della presenza o con altre modalita’ fraudolente, ovvero

giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica

falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e’ punito con la

reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro

1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro

concorre nella commissione del delitto.

  1. Nei   casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la

responsabilita’ penale e disciplinare e le relative sanzioni, e’

obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso

corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia

accertata la mancata prestazione, nonche’ il danno all’immagine

subiti dall’amministrazione.

  1. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena

per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione

disciplinare della radiazione dall’albo ed altresi’, se dipendente di

una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio

sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza

dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se

il   medico,   in   relazione   all’assenza dal servizio, rilascia

certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati

ne’ oggettivamente documentati. ))

Art. 55-sexies

(( (Responsabilita’ disciplinare per condotte

     pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della

     responsabilita’ per l’esercizio dell’azione disciplinare).

 

  1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del

danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente,

degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da

norme   legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o

individuale,   da   atti   e provvedimenti dell’amministrazione di

appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54,

comporta l’applicazione nei suoi confronti, ove gia’ non ricorrano i

presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare,

della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da

un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in

proporzione all’entita’ del risarcimento.

  1. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando

cagiona   grave   danno al normale funzionamento dell’ufficio di

appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate

dall’amministrazione   ai sensi delle disposizioni legislative e

contrattuali   concernenti   la   valutazione   del personale delle

amministrazioni pubbliche, e’ collocato in disponibilita’, all’esito

del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita’, e si

applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all’articolo 33,

comma 8, e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che

definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la

qualifica per le quali puo’ avvenire l’eventuale ricollocamento.

Durante il periodo nel quale e’ collocato in disponibilita’, il

lavoratore   non   ha   diritto   di percepire aumenti retributivi

sopravvenuti.

  1. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare,

dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli

atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza

dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate,

in   relazione   a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza

disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica

dirigenziale,   l’applicazione   della sanzione disciplinare della

sospensione   dal servizio con privazione della retribuzione in

proporzione alla gravita’ dell’infrazione non perseguita, fino ad un

massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il

licenziamento, ed altresi’ la mancata attribuzione della retribuzione

di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del

periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi

qualifica   dirigenziale   si applica la predetta sanzione della

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non

diversamente stabilito dal contratto collettivo.

  1. La responsabilita’ civile eventualmente configurabile a carico

del   dirigente   in   relazione   a   profili di illiceita’ nelle

determinazioni   concernenti   lo   svolgimento   del   procedimento

disciplinare e’ limitata, in conformita’ ai principi generali, ai

casi di dolo o colpa grave. ))

Art. 55-septies

(Controlli sulle assenze).

  1. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo

superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di

malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente

mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria

pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario

nazionale.

  1. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica

e’ inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla

struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della

previdenza sociale, secondo   le   modalita’   stabilite   per   la

trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato

dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 50, comma 5-bis,

del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto

dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

dal predetto Istituto e’ immediatamente inoltrata, con le medesime

modalita’, all’amministrazione interessata. Il medico o la struttura

sanitaria   invia   telematicamente   la   medesima   certificazione

all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora

il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo   un   valido

indirizzo.

  1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del

servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate

svolgono le attivita’ di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,

strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  1. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica

della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per

malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in

caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del

licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le

aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo

inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinche’   si

configuri l’ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia

l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione,

sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono

applicate secondo criteri di gradualita’ e proporzionalita’, secondo

le previsioni degli accordi e   dei   contratti   collettivi   di

riferimento.

  1. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle

assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva

del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita,

tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo.

Il controllo e’ in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando

l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle

non lavorative.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilita’ entro le quali devono

essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni

dalla reperibilita’ sono stabiliti con decreto del Ministro per la

pubblica amministrazione e l’innovazione. Qualora il dipendente debba

allontanarsi dall’indirizzo   comunicato   durante   le   fasce   di

reperibilita’ per   effettuare   visite   mediche,   prestazioni   o

accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che

devono essere, a richiesta, documentati, e’ tenuto a darne preventiva

comunicazione all’amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per

l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od

esami diagnostici ((il permesso e’ giustificato)) mediante   la

presentazione di attestazione ((, anche in ordine all’orario,))

rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno

svolto la visita o la prestazione ((o trasmessa da questi ultimi

mediante posta elettronica)). (38)

  1. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora

nonche’ il dirigente eventualmente preposto   all’amministrazione

generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano

l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare

al fine   di   prevenire   o   contrastare,   nell’interesse   della

funzionalita’ dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano,

al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

————-

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.

15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l’art. 16, comma 10) che “Le

disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell’articolo 55-septies,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai

dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto.”

Art. 55-octies

(( (Permanente inidoneita’ psicofisica).

 

  1. Nel caso di accertata permanente inidoneita’ psicofisica al

servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui

all’articolo 2, comma 2, l’amministrazione puo’ risolvere il rapporto

di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17,

comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche

ad ordinamento autonomo, nonche’ degli enti pubblici non economici:

  1. a) la procedura da adottare per la verifica dell’idoneita’ al

servizio, anche ad iniziativa dell’Amministrazione;

  1. b) la possibilita’ per l’amministrazione, nei casi di pericolo

per l’incolumita’ del dipendente interessato nonche’ per la sicurezza

degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di

sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione

della visita di idoneita’, nonche’ nel caso di mancata presentazione

del dipendente alla visita di idoneita’, in assenza di giustificato

motivo;

  1. c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della

sospensione di cui alla lettera b), nonche’ il contenuto e gli

effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in

seguito all’effettuazione della visita di idoneita’;

  1. d) la possibilita’, per l’amministrazione, di risolvere il

rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del

dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita’. ))

Art. 55-novies

(( (Identificazione del personale a contatto con il

                             pubblico).

 

  1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono

attivita’   a   contatto con il pubblico sono tenuti a rendere

conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini

identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

  1. Dall’obbligo di cui al comma 1 e’ escluso il personale

individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie

determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno

o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del

Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta

del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle

amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta’

ed autonomie locali. ))((33))

—————

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto (con l’art. 73,

comma 2) che l’obbligo di esposizione di cartellini o targhe

identificativi,   previsto   dal   presente   articolo   decorre dal

novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del medesimo

decreto.

Articolo 56

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150))

Articolo 57

Pari opportunita’

(Art.61 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.29 del

d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall’art.43,

comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall’art.l7 del d.lgs n.387 del

1998)

  1. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno,

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunita’, la

valorizzazione del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le

discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo

organismo, i comitati per le pari opportunita’ e i   comitati

paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della

contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le   funzioni

previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale

delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

  1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita’, la

valorizzazione del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le

discriminazioni ha composizione paritetica ed e’ formato da un

componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un

pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo   da

assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

Il presidente del Comitato unico   di   garanzia   e’   designato

dall’amministrazione.

  1. Il Comitato unico di garanzia, all’interno dell’amministrazione

pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in

collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di

parita’. Contribuisce all’ottimizzazione della produttivita’ del

lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata

alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto

dei principi di pari opportunita’, di benessere organizzativo e dal

contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale

o psichica per i lavoratori.

  1. Le modalita’ di funzionamento dei Comitati unici di garanzia

sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata

di concerto dal Dipartimento della funzione   pubblica   e   dal

Dipartimento per le pari opportunita’ della Presidenza del Consiglio

dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione.

  1. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta

responsabilita’ dei dirigenti   incaricati   della   gestione   del

personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli

obiettivi.

  1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire   pari

opportunita’ tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il

trattamento sul lavoro:

  1. a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita’, almeno un

terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo

restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e) ((;

in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento

all’unita’ superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a

0,5 e all’unita’ inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a

0,5));

  1. b) adottano propri atti regolamentari per   assicurare   pari

opportunita’ fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle

direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –

Dipartimento della funzione pubblica;

  1. c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai

corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto

proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai

corsi medesimi, adottando modalita’ organizzative atte a favorirne la

partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e

vita familiare;

  1. d) possono finanziare programmi di azioni positive e l’attivita’

dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunita’, per la

valorizzazione del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le

discriminazioni, nell’ambito   delle   proprie   disponibilita’   di

bilancio.

((1-bis. L’atto di nomina della commissione di concorso e’ inviato,

entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parita’

nazionale ovvero regionale,   in   base   all’ambito   territoriale

dell’amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi

la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a),

diffida l’amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di

trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera

o il consigliere di parita’ procedente propone, entro i successivi

quindici giorni, ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del

codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, di cui al decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si

applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al

decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il

mancato invio dell’atto di nomina della commissione di concorso alla

consigliera o al consigliere di parita’ comporta responsabilita’ del

dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine

del raggiungimento degli obiettivi)).

  1. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita’ di cui

all’articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive

dell’Unione europea in materia di pari opportunita’, contrasto alle

discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di

quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –

Dipartimento della funzione pubblica.

Titolo V
CONTROLLO DELLA SPESA

Articolo 58

Finalita’

(Art.63 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.30 del

d.lgs n.546 del 1993)

 

  1. Al fine di realizzare il piu’ efficace controllo dei bilanci,

anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei

costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa

con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui

flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.

  1. Per le finalita’ di cui al comma 1, tutte le amministrazioni

pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e

statistici definiti o valutati dall’Autorita’ per l’informatica nella

pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio

1993, n.39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base

delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d’intesa con la

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione

pubblica.

  1. Per l’immediata attivazione del sistema di controllo della

spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica d’intesa con la Presidenza

del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,

avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle

amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le

spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita’

di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal

sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello

Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti

interessati.

Articolo 59

Rilevazione dei costi

(Art.64 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art. 31 del

d.lgs n.546 del 1993)

 

  1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di

attivita’ e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri –

Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del

bilancio   e   della programmazione economica tutti gli elementi

necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.

  1. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della

spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro,

del   bilancio   e   della   programmazione   economica al fine di

rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione

pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e

provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle

unita’ amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad

un’articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.

  1. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti

pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza

ministeriale,   la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta

apposito atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 60

Controllo del costo del lavoro

(Art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 32 del

d.lgs. n. 546 del 1993)

  1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri –

Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello   di

rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in

quiescenza, e delle relative spese, ivi   compresi   gli   oneri

previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per

la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati

ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del   bilancio   e   della

programmazione economica elabora, altresi’, un conto annuale che

evidenzi anche il rapporto   tra   contribuzioni   e   prestazioni

previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.

  1. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio

di ogni anno, alla Corte dei conti ((e alla Presidenza del Consiglio

dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica)), per il tramite

del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ((…)), il

conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate

secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e’ accompagnato da una

relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati

della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per

ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti

e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e

della relativa relazione determina, per l’anno successivo a quello

cui il conto si riferisce, l’applicazione delle misure di cui

all’articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e

successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste

dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell’economia

e delle finanze, anche all’Unione delle province d’Italia (UPI),

all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all’Unione

nazionale comuni, comunita’, enti   montani   (UNCEM),   per   via

telematica.

((3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi

di pubblica utilita’,   le   societa’   non   quotate   partecipate

direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti   strumenti

finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle societa’ dalle

stesse controllate, nonche’ gli enti e le aziende di cui all’articolo

70, comma 4, e la societa’ concessionaria del servizio pubblico

generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro

dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del

Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al

Ministero dell’economia e delle finanze, il costo annuo del personale

comunque utilizzato, in conformita’ alle procedure definite dal

Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il predetto

Dipartimento della funzione pubblica.)) ((57))

  1. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla

gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore

pubblico, avvalendosi di tutti i dati   e   delle   informazioni

disponibili presso le amministrazioni pubbliche.   Con   apposite

relazioni in corso d’anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte

riferisce altresi’ in ordine a specifiche materie, settori ed

interventi.

  1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione

pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di

finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,

coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la

verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei

contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte

dei conti le irregolarita’ riscontrate. Tali verifiche vengono

eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche’ presso gli enti

e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato

delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso

le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui

all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

20 febbraio 1998, n. 38 e all’articolo 2, comma 1, lettera b) del

decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i

compiti di cui all’articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo

1983, n. 93.

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della funzione pubblica e’ istituito l’Ispettorato per la funzione

pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato.

L’Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita’ dell’azione

amministrativa ai principi di imparzialita’ e buon   andamento,

sull’efficacia della sua attivita’ con particolare riferimento alle

riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto

conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari,

sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo

dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di

lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5.

Nell’ambito delle proprie verifiche, l’Ispettorato puo’ avvalersi

della Guardia di Finanza che opera nell’esercizio dei poteri ad essa

attribuiti dalle leggi   vigenti. Per   le   predette   finalita’

l’Ispettorato si avvale altresi’ di un numero complessivo di dieci

funzionari scelti tra esperti del Ministero dell’economia e delle

finanze, del Ministero dell’interno, o comunque tra il personale di

altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori

ruolo, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge

15 maggio 1997, n. 127, e l’articolo 56, comma 7, del Testo unico

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili

dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l’esercizio delle

funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento

degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche

d’intesa con   il   Ministero   dell’economia   e   delle   finanze,

l’Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al

Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 53.

L’Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da

parte   di   cittadini   o   pubblici   dipendenti   circa   presunte

irregolarita’, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui

all’articolo 1, comma 2, puo’ richiedere chiarimenti e riscontri in

relazione ai quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di

rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A

conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte

dall’ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai   fini

dell’individuazione delle responsabilita’ e delle eventuali sanzioni

disciplinari di cui all’articolo 55, per l’amministrazione medesima.

Gli ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena

autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano   le

condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti

le irregolarita’ riscontrate.

————-

AGGIORNAMENTO (57)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla

  1. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l’art. 2, comma 11) che

la modifica del comma 3 del presente articolo decorre dal 1° gennaio

Art. 61

interventi correttivi del costo del personale

(Art.66 del d.lgs n.29 del 1993)

 

  1. Fermo restando il disposto dell’articolo 11-ter, comma 7, della

legge   5   agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed

integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si

verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti

rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al

personale,   il   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio e della

programmazione economica, informato dall’amministrazione competente,

ne   riferisce   al   Parlamento, proponendo l’adozione di misure

correttive idonee a ripristinare l’equilibrio del bilancio. La

relazione e’ trasmessa altresi’ al nucleo di valutazione della spesa

relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.

((1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza

del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e

al   Ministero   dell’economia   e   delle   finanze l’esistenza di

controversie relative al rapporti di lavoro dalla cui soccombenza

potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per

il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o

comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del

Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,

d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, puo’

intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di

procedura civile)).

  1. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a

conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico

del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del

Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle

spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica presenta, entro trenta giorni dalla data di

pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla

conoscenza   delle   decisioni   esecutive   di   altre   autorita’

giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e

Parlamento a definire con procedura d’urgenza una nuova disciplina

legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.

  1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a

seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei

ministri – Dipartimento della funzione pubblica per la estensione

generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a

produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entita’

della spesa autorizzata.

Articolo 62

Commissario del Governo

(Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)

 

  1. Il Commissario del Governo, fino all’entrata in vigore del

regolamento di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo

30   luglio 1999, n. 300, rappresenta lo Stato nel territorio

regionale. Egli e’ responsabile, nei confronti del Governo, del

flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio,

in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci

e   il   conto   annuale di cui all’articolo 60, comma 1. Ogni

comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario

del Governo.

Titolo VI
GIURISDIZIONE

Art. 63.

Controversie relative ai rapporti di lavoro

(Art.68 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.33

del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.29 del d.lgs n.80 del 1998 e

successivamente modificato dall’art.18 del d.lgs n.387 del 1998)

 

  1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del

lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle

dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,

comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui

al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al

lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la

responsabilita’  dirigenziale,   nonche’   quelle   concernenti   le

indennita’ di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte,

ancorche’ vengano in questione atti amministrativi presupposti.

Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il

giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al

giudice   amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella

controversia non e’ causa di sospensione del processo.

  1. Il   giudice   adotta,   nei   confronti   delle   pubbliche

amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi

o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le

sentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero

accerta   che   l’assunzione e’ avvenuta in violazione di norme

sostanziali   o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente

costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

  1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del

lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle

pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 28 della legge 20

maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le

controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle

pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione

collettiva di cui all’articolo 40 e seguenti del presente decreto.

  1. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo

le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche’, in sede di

giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di

lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai

diritti patrimoniali connessi.

  1. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui

all’articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione puo’ essere

proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e

accordi collettivi nazionali di cui all’articolo 40.

Art. 63-bis

(( (Intervento dell’ARAN nelle controversie

                 relative ai rapporti di lavoro). ))

 

((1. L’ARAN puo’ intervenire nei giudizi innanzi al giudice

ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le

controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle

pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,

comma   4, al fine di garantire la corretta interpretazione e

l’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie

relative   al personale di cui all’articolo 3, derivanti dalle

specifiche discipline ordinamentali e retributive, l’intervento in

giudizio   puo’   essere assicurato attraverso la Presidenza del

Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,

d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. ))

Articolo 64

Accertamento pregiudiziale     sull’efficacia,     validita’     ed

interpretazione dei contratto collettivi

(Art. 68-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.30 del d.lgs

n.80 del 1998 e successivamente modificato dall’art.19, commi 1 e 2

del d.lgs n.387 del 1998)

 

  1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui

all’articolo 63, e’ necessario risolvere in via pregiudiziale una

questione concernente l’efficacia, la validita’ o l’interpretazione

delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale,

sottoscritto dall’ARAN ai sensi dell’articolo 40 e seguenti, il

giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la

questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non

prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della

cancelleria, dell’ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria

difensiva all’ARAN.

  1. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l’ARAN

convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la

possibilita’   di   un accordo sull’interpretazione autentica del

contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola

controversa.   All’accordo sull’interpretazione autentica o sulla

modifica della clausola si applicano le disposizioni dell’articolo

  1. Il testo dell’accordo e’ trasmesso, a cura dell’ARAN, alla

cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso

alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Decorsi novanta

giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo,

la procedura si intende conclusa.

  1. Se non interviene l’accordo sull’interpretazione autentica o sulla

modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza

sulla   sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti

provvedimenti   per   l’ulteriore istruzione o, comunque, per la

prosecuzione della causa. La sentenza e’ impugnabile soltanto con

ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta

giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza. Il

deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa

di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle

altre parti, determina la sospensione del processo.

  1. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma

dell’articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa

allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La

riassunzione della causa puo’ essere fatta da ciascuna delle parti

entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione

della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per

qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i

suoi effetti.

  1. L’ARAN   e   le   organizzazioni sindacali firmatarie possono

intervenire   nel   processo   anche   oltre   i]   termine previsto

dall’articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate,

a   seguito   dell’intervento   alla   proposizione   dei mezzi di’

impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al

comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel

giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione

di memorie e’ dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.

  1. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono

essere   sospesi   i   processi la cui definizione dipende dalla

risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e’ chiamata

a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione,

il giudice fissa, anche d’ufficio, l’udienza per la prosecuzione del

processo.

  1. Quando per la definizione di altri processi e’ necessario

risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e’ gia’

intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non

ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il

disposto del comma 3.

  1. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e’ investita ai

sensi del comma 3, puo’ condannare la parte soccombente, a norma

dell’articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di

istanza di parte.

Articolo 65

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183))

Articolo 66

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183))

Titolo VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI

Capo I
Disposizioni diverse

Articolo 67

Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con

la Ragioneria generale dello Stato

(Art.70 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.35 del

d.lgs n.546 del 1993)

 

  1. Il   piu’ efficace perseguimento degli obiettivi di cui

all’articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 e’

realizzato attraverso l’integrazione funzionale della Presidenza del

Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica con il

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica –

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi

mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per

la funzione pubblica o da un suo delegato.

  1. L’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e

decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, e’

oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione   economica e della Presidenza del Consiglio dei

ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo,

rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti

degli istituti contrattuali sull’efficiente organizzazione delle

amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.

  1. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di’ legge,

comunque   sottoposti   alla   valutazione del Governo, contenenti

disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il

necessario concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica.

I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti

nella medesima materia sono adottati d’intesa con il Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con la

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione

pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con

le modalita’ di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.

241, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 68

Aspettativa per mandato parlamentare

(Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)

 

  1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al

Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali

sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del

mandato.   Essi   possono optare per la conservazione, in luogo

dell’indennita’ parlamentare e dell’analoga indennita’ corrisposta ai

consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso

l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

  1. Il periodo di aspettativa e’ utile ai fini dell’anzianita’ di

servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

  1. Il collocamento in aspettativa ha luogo all’atto della

proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli

regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza

degli eletti per i conseguenti provvedimenti.

  1. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai

commi 1, 2 e 3.

Capo II
Norme transitorie e finali

Art. 69

Norme transitorie

(Art. 25, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del

d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 17 del d.lgs.

  1. 470 del 1993 e poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art.

72, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art.

36 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del

1993, come sostituito dall’art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993; art.

28, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25

del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall’art. 22, comma 6 del

d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)

 

  1. Salvo che per le materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera

c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali

recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla

legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del

pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non

abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di

lavoro,   la   disciplina di cui all’articolo 2, comma 2. Tali

disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei

contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai

soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni

cessano   in   ogni caso di produrre effetti dal momento della

sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti

collettivi del quadriennio 1998-2001.

  1. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della

materia, resta ferma per i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2,

la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.

  1. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli

articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1972. n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e

quello di cui all’articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui

ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993,

conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite

funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di

particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonche’ compiti di

studio,   ricerca,   ispezione e vigilanza ad esse delegati dal

dirigente. Il trattamento economico e’ definito tramite il relativo

contratto collettivo. ((3))

  1. La disposizione di cui all’articolo 56, comma 1, si applica, per

ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei

contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 22, commi 17 e 18, della

legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle

amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione

delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.

  1. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2,

comma 3, del presente decreto, non si applica l’articolo 199 del

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

  1. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del

lavoro, le controversie di cui all’articolo 63 del presente decreto,

relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro

successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni

attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data

restano   attribuite   alla   giurisdizione   esclusiva del giudice

amministrativo   solo   qualora siano state proposte, a pena di

decadenza, entro il 15 settembre 2000.

  1. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal

contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio

1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le

procedure di cui all’articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile

1994, n.297.

  1. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998,

relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui

all’articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il

regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo e’

determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche

se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.

  1. Sino all’applicazione dell’articolo 46, comma 12. l’ARAN

utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti

massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della

Repubblica 25 gennaio 1994. n. 144, come modificato dall’articolo 8,

comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

  1. In attesa di una organica normativa nella materia, restano

ferme   le   norme   che   disciplinano,   per   i dipendenti delle

amministrazioni pubbliche, l’esercizio delle professioni per le quali

sono richieste l’abilitazione o l’iscrizione ad ordini o albi

professionali. Il personale di cui all’articolo 6, comma 5, del

decreto   legislativo   30   dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni ed integrazioni, puo’ iscriversi, se in possesso dei

prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.

—————

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l’art. 5, comma 1)

che ” Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell’ambito

della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di

ciascuna amministrazione, il personale di cui all’articolo 69, comma

3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla

data di entrata in vigore della presente legge, e’ inquadrato, previo

superamento   di   concorso   riservato per titoli di servizio e

professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima

data, nella seconda fascia dirigenziale.”

Art. 70

Norme finali

(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come

modificati dall’art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente

sostituiti dall’art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati

dall’art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall’art. 45, comma 4

del d.lgs n. 80 del 1998 e dall’art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998;

art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998,

come modificati dall’art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998,

dall’art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall’art. 51, comma 13,

della legge n. 388 del 2000)

 

  1. Restano salve per la regione Valle d’Aosta le competenze in

materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo.

Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le

competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente

sul bilinguismo e la riserva proporzionale di’ posti nel pubblico

impiego.

  1. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, riguardanti i segretari

comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 – esclusi

gli articoli 10 e 13 – sull’ordinamento della Polizia municipale. Per

il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il

trattamento   economico   e   normativo e’ definito nei contratti

collettivi previsti dal presente decreto, nonche’, per i segretari

comunali e provinciali, dall’art. 11, comma 8 del Decreto del

Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

  1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali e’

disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto

nonche’ dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  1. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n.

2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984. n.

312, 30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992,

  1. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936 , decreto legislativo 25

luglio 1997, n. 250 , decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I

rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende

nonche’ della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti

collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli

articoli 2, comma 2, all’articolo 8, comma 2, ed all’articolo 60,

comma 3. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. PERIODO

SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.))

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge 19

settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime,

salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di

cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.

  1. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono

agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o

provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma 2, del

presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza

spetta ai dirigenti.

  1. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale

data,   contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o

provvedimenti   amministrativi riferite ai dirigenti generali si

intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale

della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 21

della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12

febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento

del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.

  1. Per il personale della carriera prefettizia di cui all’articolo

3, comma I del presente decreto, gli istituti della partecipazione

sindacale   di   cui   all’articolo   9 del medesimo decreto sono

disciplinati   attraverso   apposito regolamento emanato ai sensi

dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni ed integrazioni.

  1. I limiti di cui all’articolo 19, comma 6, del presente decreto

non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco

nazionale.

  1. Le disposizioni in materia di mobilita’ di cui agli articoli 30

e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  1. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei

quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre

amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono

tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche

amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di

fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l’amministrazione che

utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza

l’onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui

al presente comma si’ applica al personale comandato, fuori ruolo o

in analoga posizione presso l’ARAN a decorrere dalla completa

attuazione del sistema di finanziamento previsto dall’articolo 46,

commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall’organismo di

coordinamento di cui all’articolo 41, comma 6 del medesimo decreto.

Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo

provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito

dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.

283, in posizione di comando, di’ fuori ruolo o in altra analoga

posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non

economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia

finanziaria, rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza.

  1. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni

applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed

integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto

dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in

coerenza con i principi ivi previsti, nell’ambito dei rispettivi

ordinamenti.

Articolo 71

Disposizioni inapplicabili   a   seguito   della   sottoscrizione di

contratti collettivi

 

  1. Ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito

della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio

1994-1997,   cessano di produrre effetti per ciascun ambito di

riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente

decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le

disposizioni   espressamente   disapplicate dagli stessi contratti

collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo

stesso comma 1 dell’articolo 69, con riferimento all’inapplicabilita’

delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione

collettiva nazionale.

  1. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di

produrre   effetti,   a seguito della stipulazione dei contratti

collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell’allegato

C), con le decorrenze ivi previste.

  1. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i

comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati

del presente decreto, ai sensi dell’articolo 69, comma 1, ultimo

periodo.   La   contrattazione relativa alla tornata contrattuale

1998-2001, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvedera’ alla

disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del

pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente

della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei

contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.

Articolo 72

Abrogazioni di norme

(Art. 74 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 38 del

d.lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall’art. 43, comma 2 del

d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall’art. 21 del d.lgs n. 387 del 1998;

art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come

modificati dall’art. 22, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 387 del 1998;

art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)

 

  1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
  2. a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3;

  1. b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni,

ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12,

nonche’ 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva

applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale

delle carriere previste dall’articolo 15, comma 1, secondo periodo

del presente decreto, nonche’ le altre disposizioni del medesimo

decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente

decreto;

  1. c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973,
  2. 533;
  3. d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo

e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

  1. e)   articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;

  1. f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla

stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997;

23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo

della legge 29 marzo 1983, n. 93;

  1. g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni

che riguardano l’accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo

forestale dello Stato;

  1. h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
  2. i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8

maggio 1987, n. 266, come integrato dall’articolo 10 del decreto del

Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;

  1. j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n.

551;

  1. k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio

1988, n. 254;

  1. l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
  2. 400;
  3. m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  4. n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui

contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni,

aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della

legge 30 dicembre 1991, n. 412;

  1. o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,

limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n.

281;

  1. p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.

384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.

438, limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno

1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287;

  1. q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 533;

  1. r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
  2. s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;

  1. t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  2. u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52

della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

  1. v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994,
  2. 20;
  3. w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre

1994, n. 716;

  1. x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla

data di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del

presente decreto;

  1. y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  2. z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio

1995, n. 112;

  1. aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;

bb)decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli

articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;

  1. cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione

degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.

  1. Agli adempimenti e alle procedure gia’ previsti dall’articolo 31

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni   e   integrazioni, continuano ad essere tenute le

amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

  1. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il

quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono

abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari

per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del

presente decreto.

  1. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il

quadriennio   1994-1997,   per ciascun ambito di riferimento, ai

dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, non si applicano gli

articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.

  1. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del

quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di’ riferimento, cessano di

produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 55 del presente

decreto.

  1. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la

disciplina di cui all’articolo 50, sono abrogate le disposizioni che

regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi

sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

Articolo 73

Norma di rinvio

 

  1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od

altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n.29

del 1993 ovvero del d.lgs n.396 del 1997, del d.lgs n.80 del 1998 e

387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita’,

il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni

del presente decreto, come riportate da ciascun articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’

inserito   nella   Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi’ 30 marzo 2001

 

CIAMPI

 

Amato, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione

pubblica

 

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato A

(Art. 71, comma 1)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla

data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e

dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell’art. 2, comma 5

della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti

a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il

quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi

dell’art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.

  1. Ministeri
  2. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):
  3. a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a

8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d) e

parte successiva, e 2, decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3;

  1. b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente

della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

  1. c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
  2. d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
  3. e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
  4. f) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,

convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;

  1. g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lettera b),

decreto Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

  1. h) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 10 giugno 1986;

  1. i) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870;
  2. j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
  3. k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto Presidente

della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

  1. l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito

con legge 27 ottobre 1987, n. 436;

  1. m) articoli da 5 a 7, decreto Presidente della Repubblica 17

settembre 1987, n. 494;

  1. n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,

convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;

  1. o) articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente della

Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

  1.      p) legge 22 giugno 1988, n. 221;
  2. q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

  1. r) art. 3, comma 1, lettera i) punto 2, legge 10 ottobre

1989, n. 349;

  1. s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
  2. t) articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14, decreto del

Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

  1. u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
  2. v) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n.

108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169;

  1. w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
  2. x) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469,

convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23.

  1. y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12

gennaio 1996):

  1. a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del

Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

  1. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22

ottobre 1997):

  1. a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  1. b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
  2. c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica

8 maggio 1987, n. 266;

  1. d) articoli da 14 a 16, decreto del Presidente della

Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;

  1. e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica

4 agosto 1990, n. 335;

  1. f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.
  2. Dal 27 febbraio 1998 (art. 7 CCNL integrativo del 26

febbraio 1998, relativo al personale dell’amministrazione civile

dell’interno):

  1. a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge

del 27 ottobre 1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale

della carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente

della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

  1. Enti pubblici non economici
  2. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997):
  3. a) articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto

previsto dall’art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 26

maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la parte relativa alle assenze

per gravidanza e puerperio e per infermita’; 11, 12, 23, 27 e 28,

legge 20 marzo 1975, n. 70;

  1. b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica

26 maggio 1976, n. 411;

  1.        c) articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della

Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

  1. d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica

25 giugno 1983, n. 346;

  1. e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
  2. f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b),

decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

  1. g) articoli 5, commi da 1 a 7; 7, da 10 a 16 e 24, decreto

del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;

  1. h) art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17

settembre 1987, n. 494;

  1. i) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della

Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

  1. j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

  1. k) articoli 5 e 13, decreto del Presidente della Repubblica

13 gennaio 1990, n. 43;

  1. l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale

con qualifica dirigenziale – sezione II):

  1. a) articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3;

  1. b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la

parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per

infermita’; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;

  1. c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica

26 maggio 1976, n. 411;

  1. d) articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente   della

Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

  1. e) articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all’art. 66

ultimo periodo del contratto collettivo nazionale del lavoro per il

personale con qualifica dirigenziale, decreto del Presidente della

Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 ;

  1. f) art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
  2. g) articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente

della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

  1.        h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di

cui all’art. 66, ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale

del lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e

24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;

  1. i) articoli 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica

17 settembre 1987, n. 494;

  1. j) articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della

Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

  1. k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente

della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;

  1. l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio

1994, n. 487;

  1. m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

III. Regioni ed autonomie locali

1.Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):

  1. a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71,

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  1. b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della

Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

  1. c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11

novembre 1980, n. 810;

  1. d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
  2. e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della

Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

  1. f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della

Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

  1. g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e

7; 11, commi da 1 a 11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e

b); 56 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987,

  1. 268;
  2. h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica

23 agosto 1988, n. 395;

  1. i) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554,

disapplicato fino al 13 maggio 1996;

  1. j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

  1. k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 30 marzo 1988, n. 127;

  1. l) articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1o gennaio 1996; 6,

con effetto dal 1o gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto

del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;

  1. m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
  2. n) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
  3. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13

maggio 1996):

  1. a) art. 124, decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3;

  1. b) art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25

giugno 1983, n. 347;

  1. c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto

1990, n. 333.

  1. Sanita’
  2. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):
  3. a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7;

da 69 a 71, da 78 a 123, 129 e 130, decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  1. b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della

Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;

  1. c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204,

limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel

primo triennio di vita del bambino;

  1. d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla

parola “doveri”; 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52,

da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del Presidente della

Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

  1. e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto del Ministro

della sanita’ 30 gennaio 1982;

  1. f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
  2. g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
  3. 348;
  4. h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della

Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

  1. i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57

e 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.

270;

  1. j) art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17

settembre 1987, n. 494;

  1. k) decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo

1989, n. 127;

  1. l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre

1988, n. 554;

  1. m) art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto

1988, n. 395;

  1. n) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto

Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

  1. o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43,

46, comma 1, relativamente all’indennita’ di bilinguismo e comma 2,

ultimo periodo; 49, comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte

riferita al medesimo periodo del comma 1 nonche’ commi da 3 a 7; da

50 a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1o gennaio 1996, fatto salvo

quanto disposto dall’art. 47, comma 8 del contratto collettivo

nazionale del lavoro per il quale la disapplicazione dell’art. 57,

lettera b) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica

decorre dal 1o gennaio 1997; 68, commi da 4 a 7, decreto del

Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;

  1. p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
  2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1

CCNL del 22 maggio 1997):

  1. a) art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20

maggio 1987, n. 270.

  1. Istituzioni ed enti di ricerca
  2. Dall’8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):
  3. a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi

da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa all’equo indennizzo;

70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134,

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  1. b) art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente

della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

  1. c) articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per la parte

relativa alle assenze per gravidanza, puerperio e infermita’; 11, 12,

23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;

  1.      d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della

Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

  1. e) articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del Presidente

della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

  1. f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
  2. g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera

b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

  1. h) articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29 e 36, decreto del

Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;

  1. i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica

23 agosto 1988, n. 395;

  1. j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
  2. k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

  1. l) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, 30 marzo 1989, n. 127

  1. m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del

comma 5; 23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni gia’ avvenute

alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del

lavoro; 34, 37, 38, comma 3, 39, decreto del Presidente della

Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;

  1. n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993,
  2. 537.
  3. Scuola
  4. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):
  5. a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
  6. b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
  7. c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948;
  8. d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al

personale ATA, da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71,

solo con riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100

a 123 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

  1. 3;
  2. e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della

Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

  1. f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;
  2. g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto

del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

  1. h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312;
  2. i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;
  3. j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
  4. k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;
  5. l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n.

588;

  1. m) articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decreto del

Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

  1. n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9,

11, 12, commi 1, 5, 6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto del

Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;

  1. o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494

del 1987;

  1. p) articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente della

Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

  1. q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12;

da 6 a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18,

19 e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del Presidente

della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;

  1. r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente

del Consiglio 17 marzo 1989, n. 117;

  1. s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge

24 dicembre 1993, n. 537.

  1. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell’accordo successivo, con

riguardo al personale in servizio presso le istituzioni educative):

  1. a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1o settembre 1925, n.

2009;

  1. b) art. 14, comma 16, decreto del   Presidente   della

Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.

VII. Universita’

  1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):
  2. a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi

da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131

e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  1. b) articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decreto del

Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

  1. c) art. 50, legge 18 marzo 1968 n. 249;
  2. d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808;
  3. e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312;
  4. f) art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 382;

  1. g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
  2. h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21, lettera

b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

  1.    i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge 29

gennaio 1986, n. 23;

  1. j) articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello

stesso art. 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12,

13, 20, comma 5; 23 comma 2; da 24 a 28, decreto del Presidente della

Repubblica 28 settembre 1987, n. 567;

  1. k) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della

Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

  1. l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
  2.        m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117;

  1. n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

30 marzo 1989, n. 127;

  1. o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e

3; 27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto

1990, n. 319;

  1. p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

VIII. Aziende autonome

  1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):
  2. a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68,

commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  1. b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente

della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

  1. c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
  2. d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
  3. e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
  4. f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della

Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

  1. g) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 10 giugno 1986;

  1. h) art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 17

settembre 1987, n. 494;

  1. i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d),

decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;

  1. j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
  2. k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica

23 agosto 1988, n. 395;

  1. l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521;
  2. m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

  1. n) articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente della

Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;

  1. o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4; 4, comma 20,

legge del 24 dicembre 1993, n. 537.

  1. Enea
  2. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994 1997):
  3. a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  4. b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20,

20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42,

comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA

31 dicembre 1988 – 30 dicembre 1991;

  1. c) Parte generale, allegati, appendici   e   codici   di

autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente

C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.

Allegato B

(Art. 71, comma 1)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data

di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei

relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell’art. 2, comma 5

della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti

a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il

quadriennio 1994-1997 per il personale dirigenziale   ai   sensi

dell’art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.

  1. Ministeri
  2. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):
  3. a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8;

70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  1. b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della

Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

  1. c) art. 20, da 47 a 50, del decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

  1. d) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,
  2. 422;
  3. e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
  4. f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con

legge 20 novembre 1982, n. 869;

  1. g) legge 17 aprile 1984, n. 79;
  2. h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
  3. i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,

convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;

  1. j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della

Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

  1. k) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870;
  2. l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
  3.    m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito

con legge 27 ottobre 1987, n. 436;

  1. n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,

convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;

  1. o) legge 22 giugno 1988, n. 221;
  2. p) art. 3, comma 1, lettera i) parte 2, legge 10 ottobre

1989, n. 349;

  1. q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
  2. r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
  3. s) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n.

108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169;

  1. t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
  2. u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469,

convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23;

  1. v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30

settembre 1997):

  1. a) art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502.

  1. Enti pubblici non economici
  2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):
  3. a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71,

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  1. b) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1972, n. 748;

  1. c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70;
  2. d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
  3. e) articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto-legge 11 gennaio

1985, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n.

72;

  1. f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2; 14, 15 e 16, comma 1,

decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;

  1. g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88;
  2. h) art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,

convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21;

  1. i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

III. Regioni ed autonomie locali

  1. Dall’11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):
  2. a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  1. b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della

Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;

  1. c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11

novembre 1980 n. 810;

  1. d) art. 25, legge 29 marzo 1983 n. 93;
  2. e) art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del Presidente della

Repubblica 25 giugno 1983 n. 347;

  1. f) articoli 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della

Repubblica 1o febbraio 1986 n. 13;

  1. g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40 a

42, 56, 61 e 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13

maggio 1987 n. 268;

  1. h) articoli 4, 16, decreto del Presidente della Repubblica

23 agosto 1988 n. 395;

  1. i) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990 n. 142, salvo

che per i limitati casi di cui all’art. 46;

  1. j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46,

decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333;

  1. k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
  2. Sanita’
  3. Per il personale con qualifica dirigenziale medica e

veterinaria, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e

75 CCNL 1994-1997):

  1. a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a

71, da 78 a 123, con l’avvertenza che i procedimenti disciplinari in

corso alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale

del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure

vigenti alla data del loro inizio, decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  1. b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della

Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

  1. c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204,

limitatamente ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun

anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;

  1. d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51,

52, 54, 55, 56, comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del

Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

  1. e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanita’ 30

gennaio 1982;

  1. f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
  2. g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno del

1983, n. 348;

  1. h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della

Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

  1.  i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica

13 maggio 1987, n. 268;

  1. j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90,

92, comma 8; 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio

1987, n. 270;

  1. k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto

1988, n. 395;

  1. l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica

3 agosto 1990, n. 333;

  1. m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110,

commi 1, 5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto

previsto dall’art. 65, comma 9, del Contratto collettivo nazionale

del lavoro 1994-1997 per il quale la disapplicazione della lettera b)

del sesto comma decorre dal 1o gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi

da 4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,

  1. 384;
  2. n) art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto l’ultimo

periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992,

  1. 502;
  2. o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  3. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto

1997):

  1. a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica

20 dicembre 1979, n. 761;

  1. b) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207,

limitatamente alla durata dell’incarico;

  1. c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  2. Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria

professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli

14, comma 6 e 72 CCNL 1994 – 1997):

  1. a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a

71, da 78 a 123, con l’avvertenza che i procedimenti disciplinari in

corso alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale

del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure

vigenti alla data del loro inizio, decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  1. b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della

Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;

  1. c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204,

limitatamente ai primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun

anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;

  1. d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52,

54, 55, 56, comma 1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del

Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

  1. e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanita’ 30

gennaio 1982;

  1. f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
  2. g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
  3. 348;
  4. h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della

Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13;

  1. i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica

13 maggio 1987, n. 268;

  1. j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto

del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

  1. k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto

1988, n. 395;

  1. l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica

3 agosto 1990, n. 333;

  1. m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall’art 72

del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a

47, 53, da 57 a 67, nei limiti definiti dall’art. 72 del contratto

collettivo nazionale del lavoro; 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto del

Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 ;

  1. n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  2. o) art. 18, commi 1 p.to f) e 2-bis, eccetto l’ultimo

periodo del secondo capoverso, decreto legislativo   30

dicembre 1992, n. 502.

  1. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del CCNL del 5

agosto 1997):

  1. a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica

20 dicembre 1979, n. 761;

  1. b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
  2. c) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207,

limitatamente alla durata dell’incarico;

  1. d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 30 marzo 1989, n. 127;

  1. e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  2. Istituzioni ed enti di ricerca
  3. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):
  4. a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a

7 e comma 8, con esclusione del riferimento all’equo indennizzo; 70,

71, da 78 a 122, 124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  1. b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica

3 maggio 1957, n. 686;

  1. c) articoli 8, comma 1, relativamente all’obbligo   di

residenza; 9, commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n.

70;

  1. d) articoli. 52, 53 e 65, decreto del Presidente della

Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

  1. e) articoli 11, commi 3 e 4; 17, decreto del Presidente

della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

  1. f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
  2. g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b),

decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

  1. h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente

della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;

  1. i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica

23 agosto 1988, n. 395;

  1. l) articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la

decorrenza prevista dall’art. 80 del contratto collettivo nazionale

del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la decorrenza prevista dall’art.

80 del contratto collettivo nazionale del lavoro e 6; 19, commi 1 e

2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente della Repubblica del

12 febbraio 1991, n. 171;

  1. m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  2. Universita’
  3. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):
  4. a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da

1 a 7; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127, 129 e 131,

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  1. b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della

Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

  1. c) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1972, n. 748;

  1. d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
  2. e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
  3. f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301;
  4. g) art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,

convertito con legge 8 marzo 1985, n. 72;

  1. h) art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o

febbraio 1986, n. 13;

  1. i) art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989,   n.   413,

convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37;

  1. j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  2. k) art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 21 aprile 1994, n. 439.

VII. Aziende autonome

  1. Dall’11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):
  2. a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8;

da 69 a 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste

dall’art. 53 lett. h, del contratto collettivo nazionale del lavoro,

decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;

  1. b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della

Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;

  1. c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte relativa al

personale con qualifica dirigenziale;

  1. d) articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della

Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748:

  1. e) decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1977,
  2. 422;
  3. f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
  4. g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con

legge 20 novembre 1982, n. 869;

  1. h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
  2. i) legge 17 aprile 1984, n. 79;
  3. j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della

Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;

  1. k) decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con

legge 11 luglio 1986, n. 341;

  1. l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito

con legge 3 ottobre 1987, n. 402;

  1. m) art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987,   n.   370,

convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460;

  1. n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,

convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;

  1.    o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
  2. p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

VIII. Enea

  1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):
  2. a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  3. b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19,

19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41,

42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a

79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988 – 30 dicembre

1991;

  1. c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici

di autoregolamentazione del diritto di sciopero   afferenti   al

previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.

Allegato C

(Art. 71, comma 2)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data

di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei

relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell’art. 2, comma 5

della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti

a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per

il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie

locali (ai sensi dell’art. 69, comma 1, terzo periodo del presente

decreto).

  1. Personale non dirigenziale
  2. Dal 1o aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):
  3. a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente

della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

  1. b) allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 31

maggio 1984, n. 665;

  1. c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma

1; 69, comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della Repubblica

13 maggio 1987, n. 268;

  1. d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36,

del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e

tabelle 1, 2 e 3 allegate;

  1. e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253,

dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto

collettivo nazionale del lavoro.

 

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