Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici
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L’art. 78 del Codice prevede che l’ANAC gestisca e aggiorni l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. A tal fine, l’ANAC deve definire i criteri e le modalità per l’iscrizione all’albo dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. Ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, «fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante».
L’art. 77 del Codice, nel prevedere che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, disciplina le caratteristiche principali delle commissioni giudicatrici e i requisiti di compatibilità dei commissari di gara.
Al fine di permettere l’avvio del nuovo sistema di selezione della commissione giudicatrice l’ANAC ritiene opportuno avviare una consultazione finalizzata alla definizione di un atto (regolamento), nel quale vengono indicate le regole per la costituzione, gestione e aggiornamento dell’Albo e le relative modalità di funzionamento.
Si invitano i partecipanti alla consultazione a voler inviare osservazioni sulle questioni proposte nel presente documento, anche prospettando soluzioni alternative, nonché ad indicare ulteriori elementi che si ritiene opportuno trattare nell’ambito del regolamento, indicando, se possibile, anche possibili soluzioni.
L’art. 77 specifica che la normativa sui commissari di gara non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 (settori speciali).
Per i settori ordinari la nomina di una commissione giudicatrice avviene esclusivamente quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto con il criterio del prezzo non vi sono offerte tecniche ed economiche da comparare e la valutazione delle offerte può essere svolta direttamente dal RUP o da un organo monocratico della stazione appaltante.
Nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014 l’art. 77. comma 3, prevede che venga istituita una sezione speciale dell’Albo. La regola è che i commissari di gara siano scelti dalla sezione speciale tra gli esperti non appartenenti alla stessa stazione appaltante; solo nel caso in cui non siano presenti in numero sufficiente tali esperti si può far ricorso anche agli esperti della stazione appaltante, ovvero se il numero risulta ancora insufficiente, agli altri esperti iscritti nell’Albo.
Inoltre, ai sensi del medesimo comma, è rimessa alla valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti la facoltà di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di rotazione, nel caso di appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o nel caso di procedure di affidamento che non presentano particolari complessità, individuate come le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58.
Si ricorda che ai sensi del comma 2, dell’art. 77, la commissione è composta da 3 o 5 membri. Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5. In ogni caso si ricorda che, proprio al fine di contenere i tempi e i costi derivanti dal ricorso ad una commissione di gara composta da soggetti esterni alla stazione appaltante, ciascun commissario può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
Per tutti gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria la scelta dei commissari avviene attingendo all’Albo gestito dall’ANAC.Il tenore letterale del comma 3, laddove prevede la possibilità per la stazione appaltante di nominare componenti interni per gli appalti sotto soglia o di ridotta complessità, indica che tale possibilità non riguarda la nomina dell’intera commissione di gara, ma solo alcuni componenti diversi dal presidente, in quanto l’art. 77, comma 8, prevede che il presidente venga scelto dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati. Inoltre, poiché la possibilità di nominare commissari interni è una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, è opportuno che le stazioni appaltanti limitino il ricorso a tale facoltà nel caso di appalti di lavoro di importo superiore a determinate soglie, ad esempio un milione di euro, limite oltre il quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d), del testo del Codice, si applicano le procedure ordinarie (si ricorda però che, in base a quanto disposto dall’art. 95, comma 5, sotto tale soglia – per i lavori basati sul progetto esecutivo – il criterio di aggiudicazione può essere quello del prezzo più basso). Parimenti è opportuno limitare la facoltà di nomina di commissari interni quando per precedenti aggiudicazioni vi siano stati fenomeni degenerativi, quali tentativi di corruzione, gravi errori accertati da parte della commissione giudicatrice, ecc.
L’art. 77, comma 1, indica che il compito della commissione giudicatrice è la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Tale formulazione lascia intendere che la fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali, con l’eventuale ricorso al soccorso istruttorio, spetta alla stazione appaltante e quindi al RUP, essendo i compiti della commissione giudicatrice limitati alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
Nella valutazione dell’offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell’offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. In un’ottica di prevenzione della corruzione è necessario che la commissione e i singoli commissari segnalino immediatamente all’Autorità e/o alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara.
L’art. 77 del Codice non specifica se la commissione giudicatrice debba verificare anche la congruità delle offerte. Il successivo art. 97 indica che è la stazione appaltante che deve verificare la congruità, ma non specifica come lo debba fare, ovvero se a tale funzione provveda direttamente il RUP o si possa avvalere di altri soggetti, interni o esterni.
Ciò posto, ai fini dell’individuazione delle modalità con le quali la stazione appaltante deve verificare la congruità delle offerte, si deve tenere in considerazione la ratio sottostante alla novella introdotta dall’art. 77 del nuovo Codice. La previsione della nomina dei commissari mediante estrazione dall’Albo nazionale è, infatti, volta a separare il momento della valutazione delle offerte da quello di predisposizione della lex specialis di gara e di successiva esecuzione dei contratti. In altri termini, il legislatore ha ritenuto, anche a seguito di numerose evidenze negative, che una commissione giudicatrice interna all’amministrazione è a maggior rischio di corruzione ovvero presenta una minore capacità di resistere a pressioni provenienti dall’ambiente circostante, rispetto ad una composta da soggetti esterni. Pertanto, dal momento che la fase di valutazione delle offerte deve ritenersi conclusa con l’analisi di congruità delle stesse, si ritiene che assegnare tale compito esclusivamente alla stazione appaltante potrebbe reintrodurre, per altra via, quei rischi che con la nomina di una commissione giudicatrice esterna si voleva ridurre.
In via preliminare si ricorda che i requisiti di moralità e di compatibilità riguardano tutti i componenti della commissione giudicatrice, indipendentemente se scelti tramite l’Albo o nominati dalla stazione appaltante tra i propri dipendenti.
Le cause di incompatibilità e di astensione appaiono già correttamente indicate all’art. 77, commi 4, 5 e 6; ai sensi del successivo comma 9, i commissari, al momento dell’accettazione dell’incarico, devono indicare l’inesistenza delle suddette clausole. Trattandosi di clausole di incompatibilità è evidente che le stesse si riferiscono a situazioni specifiche. Il regolamento riprodurrà, quindi, le cause di incompatibilità già individuate nel Codice, sempre che dalla consultazione non emergano ulteriori possibili cause da tenere in considerazione.
Per quanto concerne il momento della dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità, si ritiene opportuno consentire agli esperti di decidere se anticipare la dichiarazione di incompatibilità e di situazioni di impossibilità a svolgere il ruolo di commissario di gara già al momento della comunicazione della lista degli esperti. Al riguardo, contestualmente all’invio dell’elenco alla stazione appaltante, l’Autorità comunica a ciascun esperto selezionato l’inserimento nell’elenco stesso. Ciò ha il vantaggio di pre-allertare il candidato a commissario di gara e di permettergli di comunicare incompatibilità e impossibilità a svolgerne il ruolo; fermo restando che tale facoltà persiste fino al momento dell’accettazione dell’incarico. La stazione appaltante ha il vantaggio di non selezionare un candidato che non potrà svolgere il ruolo di commissario, accelerando i tempi per la composizione della commissione.
Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, l’art. 77, comma 6, prevede esclusivamente che si applicano ai commissari di gara le norme di cui all’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, relative alla “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”; inoltre, prevede che «sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi». Si ricorda che l’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 prevede che non possono far parte delle commissioni giudicatrici «coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale». Il suddetto capo I riguarda i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, ma non quelli commessi dai privati nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui al successivo capo II. Pertanto, poiché alle commissioni di gara partecipano non solo dipendenti pubblici ma anche soggetti privati, già da questa prima ricognizione si può affermare che la previsione richiamata non è sufficiente per individuare i requisiti di onorabilità che devono sussistere in capo all’esperto iscritto all’Albo dei commissari di gara. Peraltro, oltre ai richiamati reati di cui al capo II del titolo II del libro secondo del codice penale, è necessario inserire ulteriori reati, quali il falso, i delitti contro l’ambiente, le truffe, le estorsioni, l’associazione a delinquere, tra quelli che incidono sulla moralità dei commissari di gara e sulla conseguente possibilità di iscrizione all’Albo. Si ritiene che debbano essere accomunate alle sentenze di condanna, anche non passate in giudicato come previsto dal richiamato art. 35-bis, anche istituti quali il patteggiamento.
Al fine di individuare lo specifico settore di riferimento, di cui all’art. 78, comma 1, si ritiene che il punto di vista obbligato debba essere il Vocabolario comune per appalti pubblici (CPV) di cui al Regolamento (CE) n. 213/2008. Si ricorda che il codice CPV deve essere già inserito nei documenti di gara e, quindi, la stazione appaltante sarà semplificata nell’individuazione del settore di riferimento.
Il CPV è composto da un vocabolario principale per la descrizione dell’oggetto degli appalti e un vocabolario supplementare per aggiungere informazioni qualitative all’oggetto. Il vocabolario principale ha una struttura ad albero, con codici che possono avere fino a 9 cifre (un codice di 8 cifre più uno di controllo), ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto dell’affidamento. Le prime due cifre del codice identificano la divisione; il numero di divisioni è pari a 45. Le prime 3 cifre identificano uno dei 272 gruppi; le prime 4 cifre una delle 1.002 classi.
Considerato che nell’individuazione dello specifico settore di riferimento bisogna ponderare l’interesse di poter fare affidamento nella scelta dei commissari di gara su soggetti dotati di conoscenze tali da poter confrontare, da un punto di vista qualitativo, le diverse offerte con i rischi che una eccessiva frammentazione possa rendere difficilmente governabile il sistema e/o determinare un numero di esperti particolarmente esiguo per alcuni settori, è opportuno privilegiare la classificazione per divisione dei CPV.
Tuttavia, poiché per alcune divisioni l’aggregazione è troppo ampia, come ad esempio la divisione 45 (lavori di costruzione) e la divisione 71 (servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione), in alcuni specifici casi è necessario considerare anche i gruppi ed eventualmente le classi.
A esito della consultazione, se non vengono proposti criteri diversi per individuare i settori di riferimento, verranno indicate le divisioni che è necessario accorpare e quelle per le quali è necessario fare riferimento anche ai gruppi o alle classi.
Inoltre, considerate i requisiti particolari che devono possedere gli esperti per essere iscritti nella sezione speciale dell’Albo per le gare indette da Consip, Invitalia e gli altri soggetti aggregatori, verrà chiarito se, in questo caso, è necessario limitare il numero di settori.
In assenza di una specifica previsione normativa che preveda i soggetti che possono essere iscritti all’Albo, a eccezione di quella relativa ai dipendenti pubblici, si ritiene che possano svolgere il ruolo di componenti delle commissioni giudicatrici i seguenti soggetti:
Per essere iscritti come esperti nella sezione speciale relativa alle gare indette da Consip, Invitalia e altri soggetti aggregatori, il requisito di anzianità professionale è elevato a dieci anni e gli esperti devono poter dimostrare di esser stati componenti negli ultimi cinque anni di almeno tre commissioni di gara per gli organismi sopra descritti o per altri soggetti i cui affidamenti hanno caratteristiche di complessità analoghe o, in alternativa, di ricoprire incarichi di assoluto livello, quali primari per il settore sanitario.
I professionisti, i docenti universitari e i dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di esperienza sopra descritti possono iscriversi all’Albo. Al fine di evitare un onere amministrativo elevato per l’Autorità è opportuno che siano gli ordini professionali, le università e le amministrazioni di appartenenza a comunicare l’elenco dei candidati idonei per l’iscrizione all’Albo. In altri termini, gli esperti devono presentare la propria candidatura all’ordine, università o amministrazione di appartenenza, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti di onorabilità individuati nel regolamento e comprovando il possesso degli ulteriori elementi richiesti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento, dall’ordine, università o amministrazione di appartenenza per la certificazione della professionalità ed esperienza. L’ordine, l’università o l’amministrazione, una volta verificata la documentazione prodotta dai candidati inviano la domanda di iscrizione per gli stessi, comprensiva dell’autodichiarazione circa il rispetto dei requisiti di moralità, secondo le modalità e i tempi indicati dall’Autorità nel regolamento. La dichiarazione del possesso dei requisiti di moralità avverrà sulla base di formulari standard predisposti dall’Autorità.
L’Autorità, ricevute le comunicazioni, controllata la correttezza formale degli invii, procede alla predisposizione dell’Albo, diviso in sottosezione corrispondenti ai settori di riferimento. L’Autorità si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la correttezza di quanto presente nelle dichiarazioni degli esperti in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e di esperienza, anche avvalendosi dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del Codice. Dell’elenco sarà predisposta una versione accessibile contenente almeno il nominativo dell’esperto, la qualifica (professionista, professore universitario o pubblico dipendente) e l’organismo che ha inviato la richiesta di iscrizione.
Una volta costituito l’elenco si osservano le seguenti modalità di aggiornamento per permettere l’iscrizione di nuovi esperti e per la cancellazione di quelli iscritti.
L’iscrizione di nuovi esperti avviene con modalità analoghe a quelle relative alla prima iscrizione, prevedendo, a distanza di un anno da quest’ultima, una finestra temporale per l’invio di nuove candidature da parte degli ordini, delle università o delle pubbliche amministrazioni. In questa sede vengono anche indicate le richieste di cancellazione per perdita dei requisiti oggettivi di iscrizione, quali cancellazione dall’albo, quiescenza o decesso. Nel caso di modifiche di condizioni soggettive (ad esempio un pubblico dipendente che cambia amministrazione o un esperto che cambia l’indirizzo PEC), che non incidono sul possesso dei requisiti è opportuna comunque un’immediata segnalazione al fine dell’aggiornamento dell’albo. Per quanto riguarda, ad esempio, il cambio di amministrazione di appartenenza è necessario che la nuova amministrazione segnali nuovamente l’esperto, in modo da permetterne la riconducibilità alla stessa.
La perdita dei requisiti di moralità, incidendo su un elemento fondamentale per poter svolgere il ruolo di commissario di gara, deve essere immediatamente segnalata all’Autorità da parte del soggetto interessato, della stazione appaltante in sede di verifica del permanere dei requisiti del commissario o del soggetto che ha proceduto alla richiesta di iscrizione quando sia venuto a conoscenza di nuovi elementi ostativi all’iscrizione. Le stazioni appaltanti sono chiamate, altresì, a segnalare i casi in cui i commissari di gara, nell’esercizio delle proprie funzioni, abbiano concorso all’approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa.
Determinano, altresì, il venir meno dei requisiti di moralità le accertate mancate segnalazioni dei tentativi di condizionamento dell’attività della commissione e/o del singolo commissario, da parte di singoli concorrenti, della stazione appaltante o di qualunque altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara.
L’Autorità, inoltre, come già indicato per l’iscrizione all’elenco, procede periodicamente alla verifica a campione sul permanere dei requisiti in capo ai soggetti iscritti, anche avvalendosi del Corpo della Guardia di Finanza.
A seguito delle segnalazioni o da informazioni comunque acquisite dall’Autorità che incidono sulla moralità dell’esperto, l’Autorità prima della cancellazione dello stesso dall’Albo procede all’invio di una nota in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l’invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell’Albo è sospesa la possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara. Per i reati di particolare gravità, nel caso di sentenze passate in giudicato, l’Autorità può automaticamente procedere alla cancellazione dell’esperto, salvo il diritto di ricorso del soggetto escluso.
Infine, l’esperto escluso può, ad esempio a seguito di modifiche intervenute che incidono positivamente sui requisiti di moralità, richiedere all’Autorità di rivedere i motivi di esclusione dall’Albo.
Poiché tra la data di inizio dell’esame della documentazione amministrativa e quello dell’insediamento della commissione giudicatrice intercorre un certo lasso di tempo, la stazione appaltante deve valutare attentamente quando inviare la richiesta all’Autorità. Al riguardo, l’art. 77 stabilisce che:
La stazione appaltante nel decidere il momento in cui inviare la richiesta, oltre ai tempi previsti dalla norma, deve tener presente che la definizione della commissione giudicatrice in una data lontana dal momento di insediamento può risultare controproducente, in quanto, da un lato, può esporre i commissari a tentativi di condizionamento da parte di alcuni concorrenti, dall’altro, potrebbero modificarsi le condizioni che avevano condotto il commissario ad accettare l’incarico, mentre una richiesta inviata a ridosso del momento in cui la commissione si deve insediare potrebbe dilatare i tempi della procedura di gara.
In ogni caso, la stazione appaltante invia la richiesta all’Autorità, con le modalità indicate nel regolamento; nella richiesta indica il numero di componenti da nominare e il numero di candidati che ritiene opportuno compongano la lista. Al riguardo, il comma 3 specifica che il numero di candidati deve essere almeno il doppio del numero dei commissari, ma non dice nulla su chi deve decidere questo numero. L’Autorità fornirà indicazioni alle stazioni appaltanti sul numero ottimale di candidati, una volta acquisita esperienza sull’applicazione dell’istituto. Una volta ricevuta la richiesta, l’Autorità procede alla selezione del numero dei candidati richiesto, con sistemi informatizzati che garantiscano l’aleatorietà della scelta. Per la selezione vengono posti vincoli che garantiscano la corrispondenza tra oggetto della gara e settore di riferimento, nonché la rotazione degli esperti e impediscano la scelta tra i soggetti appartenenti alla medesima amministrazione. Al fine di garantire la rotazione tra gli esperti si fa riferimento al numero di incarichi effettivamente assegnati e non alla mera presenza nell’elenco dei candidati. A tal fine è, quindi, necessario che la stazione appaltante, una volta definita la commissione giudicatrice, comunichi all’Autorità l’elenco dei commissari di gara; nella comunicazione deve essere indicato, oltre al nominativo dei commissari, quello dei candidati che hanno dichiarato l’indisponibilità a svolgere il ruolo di commissario, con le relative motivazioni.
Il sistema informatico inserirà un blocco per quegli esperti che già svolgono il ruolo di commissario, pur garantendo che per ogni settore di riferimento individuato vi sia un numero di esperti minimo su cui effettuare la selezione.
Sotto un diverso profilo, si sospende, con la garanzia del contraddittorio, per un certo periodo di tempo quell’esperto che abbia rifiutato per un certo numero di volte la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dalla incompatibilità, secondo le indicazioni fornite nel regolamento. Ciò al fine di tutelare la serietà dell’iscrizione.
A norma del comma 3, le stazioni appaltanti, una volta ricevuto l’elenco dei candidati, devono procedere al sorteggio pubblico, con procedure che garantiscano almeno la piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti.
La stazione appaltante deve pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti. La stessa informazione, come tutti gli altri atti relativi alla trasparenza, deve essere pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC. L’art. 29, comma 1, del Codice, a differenza di quanto previsto per il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, non fissa un termine perentorio per la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e non specifica se l’atto di nomina si possa ritenere immediatamente impugnabile. Tuttavia, si ribadisce la necessità di una tempestiva pubblicazione di tali dati, al fine di permettere l’immediata impugnazione del provvedimento.
Al fine di garantire il corretto funzionamento dei meccanismi sopra descritti e la trasparenza dell’azione amministrativa nonché acquisire conoscenze specifiche in merito al funzionamento dell’elenco dei commissari di gara e dei risultati derivanti dalla sua istituzione, la stazione appaltante deve inviare all’Autorità ad esito del sorteggio una relazione rispondendo a un questionario predisposto dall’Autorità stessa. Al riguardo, le informazioni richieste riguardano la data di effettuazione del sorteggio, le modalità adottate per garantire la trasparenza del sorteggio, l’elenco dei soggetti estratti, l’elenco dei soggetti che hanno rifiutato la partecipazione al sorteggio e/o l’incarico per incompatibilità o per ragioni diverse da quest’ultima. Si tratta in sostanza delle medesime informazioni indicate ai punti 7 e 8 del presente documento di consultazione, necessarie per la corretta tenuta dell’elenco dei commissari di gara.
Analogamente, al termine delle operazioni di gara, la commissione giudicatrice deve inviare una relazione, sempre sulla base di un modello predisposto dall’Autorità, nella quale vengono indicati i tempi per l’espletamento dell’attività, le date delle sedute, pubbliche o riservate, eventuali criticità riscontrate nell’espletamento dei lavori della commissione. Nella relazione deve essere indicata anche l’esistenza di eventuale contenzioso relativo alle modalità di estrazione e di composizione della commissione di gara e a eventuali errori commessi dalla commissione nel corso dei propri lavori. Appare necessario che la relazione sia sottoscritta anche dal RUP che deve integrare informazioni eventualmente mancanti, quali quelle relative al contenzioso.