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06 Lug, 16

Aggiornamento del Progetto di formazione Anticorruzione

La legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, individua nella formazione del personale uno dei più rilevanti strumenti gestionali di contrasto alla corruzione. L’art.1, comma 59 della predetta Legge (cd. Legge sull’Anticorruzione), testualmente recita che “Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.
In tema di formazione, il comma 8 dell’art.1 prescrive che il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno definisce “procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. ….”; il comma 10 statuisce, inoltre, che il responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche: “c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11”, ovvero nella formazione sui temi dell’etica e della legalità; ed, infine, il comma 44, rubricato “codice di comportamento”, prescrive che “le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi”. Nell’ottica del Legislatore, dunque, una formazione adeguata del personale favorisce per un verso una maggior consapevolezza nell’assunzione di decisioni, in quanto una più ampia e approfondita conoscenza riduce il rischio che l’azione illecita possa essere compiuta in maniera inconsapevole; per altro verso, consente l’acquisizione di
competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree individuate a più elevato rischio di corruzione.
Per questo motivo, numerose sezioni della Corte dei Conti (ex multis, Corte dei Conti, sezione Emilia Romagna, n. 276 del 2013) si sono espresse nel senso che “alla luce dell’impianto normativo richiamato e della salvaguardia dei valori costituzionali consacrati dall’art. 97 della Costituzione cui è funzionale anche tale tipologia di attività di formazione, si rileva il carattere obbligatorio del suo svolgimento e, stante l’assenza di discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa relativa, nella fattispecie si è fuori dell’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’art.6 del D.L. 78/2010”; pertanto, nell’organizzazione dei corsi di formazione in materia di anticorruzione i Comuni potranno legittimamente derogare al tetto di spesa definito dalla citata normativa.

 

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