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11 Lug, 16

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)

Vigente al: 19-1-2016

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Capo I
Principi generali

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della

Costituzione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’

nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36

dell’articolo 1;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi»;

Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in

materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice

dell’amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:

«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia   di

ottimizzazione della produttivita’ del lavoro   pubblico   e   di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in

particolare il comma 8 dell’articolo 11;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Considerato che le disposizioni gia’ contenute nell’articolo 18 del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n.   134,   costituiscono   principio

fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell’azione

amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche

agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principio generale di trasparenza

  1. La trasparenza e’ intesa come accessibilita’ totale delle

informazioni concernenti l’organizzazione   e   l’attivita’   delle

pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di

controllo sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali   e

sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

  1. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di

segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di

protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio

democratico e i principi   costituzionali   di   eguaglianza,   di

imparzialita’, buon   andamento,   responsabilita’,   efficacia   ed

efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrita’ e lealta’

nel servizio alla nazione. Essa e’ condizione di garanzia delle

liberta’ individuali e collettive, nonche’ dei diritti civili,

politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e

concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta,   al

servizio del cittadino.

  1. Le disposizioni del presente decreto, nonche’ le norme di

attuazione   adottate   ai   sensi   dell’articolo   48,   integrano

l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate

dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione,

contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma

dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e

costituiscono altresi’ esercizio della funzione di coordinamento

informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione

statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma,

lettera r), della Costituzione.

Art. 2

Oggetto

  1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di

trasparenza concernenti   l’organizzazione   e   l’attivita’   delle

pubbliche amministrazioni e le modalita’ per la sua realizzazione.

  1. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la

pubblicazione, in conformita’ alle specifiche e alle regole tecniche

di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche

amministrazioni dei documenti, delle informazioni e   dei   dati

concernenti   l’organizzazione   e   l’attivita’   delle   pubbliche

amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere

ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed

identificazione.

Art. 3

Pubblicita’ e diritto alla conoscibilita’

  1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono

pubblici e chiunque ha   diritto   di   conoscerli,   di   fruirne

gratuitamente, e   di   utilizzarli   e   riutilizzarli   ai   sensi

dell’articolo 7.

Art. 4

Limiti alla trasparenza.

  1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai

dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all’articolo 4, comma 1,

lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

comportano la possibilita’ di una diffusione dei dati medesimi

attraverso siti istituzionali, nonche’ il loro trattamento secondo

modalita’ che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita’

tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi

dell’articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati

personali.

  1. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del

presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo

politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche’ a

dirigenti titolari degli organi amministrativi e’ finalizzata alla

realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita’

di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in

materia di protezione dei dati personali.

  1. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione

nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che

non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o

sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi

restando i limiti e le condizioni espressamente   previsti   da

disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati

personali eventualmente presenti.

  1. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la

pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni

provvedono a rendere non intelligibili i dati   personali   non

pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto

alle specifiche finalita’ di trasparenza della pubblicazione.

  1. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di

chiunque sia addetto a una funzione pubblica e   la   relativa

valutazione   sono   rese   accessibili   dall’amministrazione   di

appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti

dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita’ e

degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal

lavoro, nonche’ le componenti della valutazione o le   notizie

concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e

l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui

all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196

del 2003.

  1. Restano fermi i limiti alla diffusione e all’accesso delle

informazioni di cui all’articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7

agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui

all’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di

quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del

segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati

come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia

statistica, nonche’ quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

  1. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi

non soggetti agli obblighi di pubblicita’ previsti dal presente

decreto, la Commissione di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto

1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato

prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio

dello Stato.

  1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i

servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti

memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Art. 5

Accesso civico

  1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo   alle

pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o

dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei

casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

  1. La richiesta di accesso civico non e’ sottoposta ad alcuna

limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non

deve essere motivata, e’ gratuita e va presentata al responsabile

della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione

di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

  1. L’amministrazione,   entro   trenta   giorni,   procede   alla

pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato

richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero

comunica al medesimo   l’avvenuta   pubblicazione,   indicando   il

collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento,

l’informazione o il dato richiesti risultano gia’ pubblicati nel

rispetto della normativa vigente, l’amministrazione   indica   al

richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

  1. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo’

ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2,

comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, che, verificata la sussistenza   dell’obbligo   di

pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo

articolo, provvede ai sensi del comma 3.

  1. La tutela del diritto di accesso civico e’ disciplinata dalle

disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,

cosi’ come modificato dal presente decreto.

  1. La richiesta di accesso civico comporta, da   parte   del

Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui

all’articolo 43, comma 5.

Art. 6

Qualita’ delle informazioni

  1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita’ delle

informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli

obblighi di pubblicazione previsti dalla   legge,   assicurandone

l’integrita’, il costante   aggiornamento,   la   completezza,   la

tempestivita’, la semplicita’ di consultazione, la comprensibilita’,

l’omogeneita’, la facile accessibilita’, nonche’ la conformita’ ai

documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione

della loro provenienza e la riutilizzabilita’ secondo quanto previsto

dall’articolo 7.

  1. L’esigenza di assicurare adeguata qualita’ delle informazioni

diffuse non puo’, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o

ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

 

Art. 7

Dati aperti e riutilizzo

  1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione

obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche

a seguito dell’accesso civico di cui all’articolo 5, sono pubblicati

in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice

dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo

24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori

restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne

l’integrita’.

Art. 8

Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione

  1. I documenti   contenenti   atti   oggetto   di   pubblicazione

obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati

tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione.

  1. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono

pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del

presente decreto.

  1. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione

obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un

periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a

quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a

che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i

diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento

dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e

15, comma 4.

Art. 9

Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

  1. Ai fini della   piena   accessibilita’   delle   informazioni

pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e’ collocata

un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui

interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti

pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non

possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire

ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche

all’interno della sezione «Amministrazione trasparente».

  1. Alla scadenza del   termine   di   durata   dell’obbligo   di

pubblicazione di cui all’articolo 8, comma 3, i documenti, le

informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili,

con le modalita’ di cui all’articolo 6, all’interno di distinte

sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate

nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti

possono essere trasferiti all’interno delle sezioni di archivio anche

prima della scadenza del termine di cui all’articolo 8, comma 3.

Art. 10

Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’

  1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un

Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, da aggiornare

annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

  1. a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee

guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

  1. b) la legalita’ e lo sviluppo della cultura dell’integrita’.
  2. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, di cui

al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti

all’attuazione degli obblighi di pubblicazione   previsti   dalla

normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad

assicurare la regolarita’ e la tempestivita’ dei flussi informativi

di cui all’articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale

sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e

gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A

tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di

prevenzione della corruzione.

  1. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in

collegamento   con   la   programmazione   strategica   e   operativa

dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della

performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti

negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza

costituisce un’area strategica di ogni amministrazione, che deve

tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

  1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza

in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

  1. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ del

conseguente risparmio   sul   costo   del   lavoro,   le   pubbliche

amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi

erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo

10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le

amministrazioni provvedono altresi’ alla contabilizzazione dei costi

e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al

personale per ogni servizio erogato, nonche’ al monitoraggio del loro

andamento nel tempo, pubblicando i   relativi   dati   ai   sensi

dell’articolo 32.

  1. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla

performance di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del

decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori

o utenti, ai centri di ricerca e a ogni   altro   osservatore

qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  1. Nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e

l’integrita’ sono specificate le modalita’, i tempi di attuazione, le

risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle

iniziative di cui al comma 1.

  1. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito

istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui

all’articolo 9:

  1. a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ ed il

relativo stato di attuazione;

  1. b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

  1. c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi

indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto

legislativo n. 150 del 2009;

  1. d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all’articolo 15,

comma 1, nonche’ i curricula dei titolari di posizioni organizzative,

redatti in conformita’ al vigente modello europeo.

  1. La trasparenza rileva, altresi’, come dimensione principale ai

fini della determinazione degli standard di qualita’ dei servizi

pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell’articolo

11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi’ come

modificato dall’articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,

  1. 150.

Art. 11

(( (Ambito soggettivo di applicazione).))

((1. Ai fini del presente decreto, per ‘pubbliche amministrazioni’

si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e   successive

modificazioni, ivi comprese le autorita’ amministrative indipendenti

di garanzia, vigilanza e regolazione.

  1. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni

di cui al comma 1 si applica anche:

  1. a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali,

regionali o locali, comunque denominati,   istituiti,   vigilati,

finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico,

ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

  1. b) limitatamente all’attivita’ di pubblico interesse disciplinata

dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli enti di diritto

privato in controllo pubblico, ossia alle societa’ e agli altri enti

di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita’

di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni

pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo

ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche

amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle

pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione

azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli

organi.

  1. Alle societa’ partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui

al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria,   si

applicano, limitatamente   all’attivita’   di   pubblico   interesse

disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione   europea,   le

disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6

novembre 2012, n. 190)).

Art. 12

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo

e amministrativo generale

  1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre

1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche

amministrazioni pubblicano   sui   propri   siti   istituzionali   i

riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale

pubblicate nella   banca   dati   «Normattiva»   che   ne   regolano

l’istituzione, l’organizzazione   e   l’attivita’.   Sono   altresi’

pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni

emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale

sulla organizzazione,   sulle   funzioni,   sugli   obiettivi,   sui

procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme

giuridiche che le riguardano o si   dettano   disposizioni   per

l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

((1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni

competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con

l’indicazione delle   date   di   efficacia  dei   nuovi   obblighi

amministrativi introdotti   e   lo   comunica   tempestivamente   al

Dipartimento   della   funzione   pubblica   per   la   pubblicazione

riepilogativa su base temporale in un’apposita sezione del sito

istituzionale.   L’inosservanza   del   presente   comma   comporta

l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46.))

  1. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali,

che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle

attivita’ di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli

estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Capo II

Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attivita’ delle pubbliche amministrazioni

Art. 13

Obblighi di   pubblicazione   concernenti   l’organizzazione   delle

pubbliche amministrazioni

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e   aggiornano   le

informazioni e i dati concernenti la   propria   organizzazione,

corredati dai documenti anche normativi di   riferimento.   Sono

pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

  1. a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e

gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

  1. b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a

disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non

generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

  1. c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena

accessibilita’ e comprensibilita’ dei dati,   dell’organizzazione

dell’amministrazione,   mediante   l’organigramma   o     analoghe

rappresentazioni grafiche;

  1. d) all’elenco dei numeri di telefono nonche’ delle caselle di posta

elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica

certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi

richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di

indirizzo politico

  1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere

elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di

livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni

pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti

documenti ed informazioni:

  1. a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della

durata dell’incarico o del mandato elettivo;

  1. b) il curriculum;
  2. c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della

carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi

pubblici;

  1. d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti

pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo

corrisposti;

  1. e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza

pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

  1. f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio

1982, n. 441, nonche’ le attestazioni e dichiarazioni di cui agli

articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente

decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene

in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di

cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare

dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di

cui all’articolo 7.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1

entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni

successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti,

salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove

consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti

entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione

dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai

sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la

situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di

archivio.

Art. 15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di   incarichi

dirigenziali e di collaborazione o consulenza

  1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo

17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche

amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni

relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di

incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche’ di

collaborazione o consulenza:

  1. a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
  2. b) il curriculum vitae;
  3. c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita’

di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita’ professionali;

  1. d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,

di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle

eventuali componenti variabili o legate alla   valutazione   del

risultato.

  1. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di

incarichi   dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla   pubblica

amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni

a qualsiasi titolo per i quali e’ previsto un compenso, completi di

indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e

dell’ammontare erogato, nonche’ la comunicazione alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei

relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165   e   successive

modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia

dell’atto e per la liquidazione   dei   relativi   compensi.   Le

amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi

siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando

l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento

della funzione pubblica consente la consultazione,   anche   per

nominativo, dei dati di cui al presente comma.

  1. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2,

il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita’ del

dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento

disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma

corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario

ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e

2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni

successivi alla cessazione dell’incarico.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato

l’elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli

e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche

amministrazioni,   individuate   discrezionalmente   dall’organo   di

indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui

all’articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 16

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il

costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del

personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito

del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica

e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con

l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e

aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato

agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo

politico.

  1. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle pubblicazioni di

cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo

complessivo del personale a tempo indeterminato   in   servizio,

articolato per aree professionali, con particolare riguardo al

personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli

organi di indirizzo politico.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati

relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di

livello dirigenziale.

Art. 17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo

indeterminato

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito

di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al

personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la

indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione

di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali,

ivi compreso il personale assegnato agli   uffici   di   diretta

collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione

comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati

relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1,

articolato per aree professionali, con particolare riguardo al

personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli

organi di indirizzo politico.

Art. 18

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti

ai dipendenti pubblici

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi

conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con

l’indicazione della durata e del compenso spettante per   ogni

incarico.

Art. 19

Bandi di concorso

  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita’ legale, le

pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il

reclutamento,   a   qualsiasi   titolo,   di   personale   presso

l’amministrazione.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente

aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonche’ quello dei bandi

espletati   nel   corso   dell’ultimo   triennio,   accompagnato

dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti

assunti e delle spese effettuate.

Art. 20

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della

performance e alla distribuzione dei premi al personale.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i   dati   relativi

all’ammontare complessivo dei premi collegati alla   performance

stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i   dati   relativi

all’entita’ del premio mediamente   conseguibile   dal   personale

dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione

del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto

del livello di selettivita’ utilizzato nella distribuzione dei premi

e degli incentivi, nonche’   i   dati   relativi   al   grado   di

differenziazione nell’utilizzo della premialita’ sia per i dirigenti

sia per i dipendenti.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresi’, i dati

relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Art. 21

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati

sulla contrattazione collettiva

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari

per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali,

che si applicano loro, nonche’   le   eventuali   interpretazioni

autentiche.

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, comma 8, del

decreto legislativo 30   marzo   2001,   n.   165,   le   pubbliche

amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la

relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli

organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto

legislativo n. 165 del 2001, nonche’ le informazioni trasmesse

annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione

illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla

sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita’

ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste

dei cittadini.

Art. 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici

vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,

nonche’ alle partecipazioni in societa’ di diritto privato.

  1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
  2. a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,

vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i

quali   l’amministrazione   abbia   il   potere   di   nomina   degli

amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite

e delle attivita’ svolte in favore dell’amministrazione o delle

attivita’ di servizio pubblico affidate;

  1. b) l’elenco delle societa’ di cui detiene direttamente quote di

partecipazione   anche   minoritaria   indicandone   l’entita’,   con

l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita’ svolte in

favore dell’amministrazione o delle attivita’ di servizio pubblico

affidate;

  1. c) l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in

controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni

attribuite e delle attivita’ svolte in favore dell’amministrazione o

delle attivita’ di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti

disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli

enti di diritto privato sottoposti a controllo da   parte   di

amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da

pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti,

anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina

dei vertici o dei componenti degli organi;

  1. d) una o piu’ rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti

tra l’amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

  1. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma

1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura

della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata

dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per

l’anno   sul   bilancio   dell’amministrazione,   al   numero   dei

rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono

altresi’ pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore

dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

  1. Nel sito dell’amministrazione e’ inserito il collegamento con i

siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono

pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e

ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e

  1. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi

agli enti di cui al comma 1, e’ vietata l’erogazione in loro favore

di somme a qualsivoglia titolo da   parte   dell’amministrazione

interessata.

  1. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo

promuovono l’applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi

1, lettera b), e 2, da parte delle societa’ direttamente controllate

nei confronti delle societa’ indirettamente   controllate   dalle

medesime amministrazioni.

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano

applicazione   nei   confronti   delle   societa’,   partecipate   da

amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro

controllate.

Art. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei

mesi, in distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione

trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di

indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai

provvedimenti finali dei procedimenti di:

  1. a) autorizzazione o concessione;
  2. b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e

servizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione prescelta

ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163;

  1. c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e

progressioni di carriera di cui all’articolo 24   del   decreto

legislativo n. 150 del 2009;

  1. d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o

con altre amministrazioni pubbliche.

  1. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al

comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa

prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel

fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella

forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di

formazione del documento che contiene l’atto.

Art. 24

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attivita’

amministrativa

  1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi

e statistici, i dati relativi alla propria attivita’ amministrativa,

in forma aggregata, per settori di attivita’, per competenza degli

organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e

li tengono costantemente aggiornati.

  1. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati

del monitoraggio periodico concernente il rispetto   dei   tempi

procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della

legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 25

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli

sulle imprese

  1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente

comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito:

www.impresainungiorno.gov.it:

  1. a) l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate

le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita’,

indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalita’ di

svolgimento;

  1. b) l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle

attivita’ di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per

ottemperare alle disposizioni normative.

Art. 26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone

fisiche ed enti pubblici e privati.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali

sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto

1990, n. 241, i criteri e le modalita’ cui le amministrazioni stesse

devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,

sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione

delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle

imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a

persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12

della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

  1. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce

condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano

concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille

euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; la sua

eventuale omissione o incompletezza e’ rilevata d’ufficio dagli

organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita’ amministrativa,

patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione

del beneficio economico. La mancata,   incompleta   o   ritardata

pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo   e’

altresi’ rilevabile dal destinatario della prevista concessione o

attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del

risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai

sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

  1. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle

persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente

articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni

relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio

economico-sociale degli interessati.

Art. 27

Obblighi di pubblicazione dell’elenco

dei soggetti beneficiari

  1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende

necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

  1. a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o

il nome di altro soggetto beneficiario;

  1. b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
  2. c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
  3. d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo

procedimento amministrativo;

  1. e) la modalita’ seguita per l’individuazione del beneficiario;
  2. f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto

incaricato.

  1. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito

della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita’ di

facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente

l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo

7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola

amministrazione.

Art. 28

Pubblicita’ dei rendiconti dei gruppi consiliari   regionali   e

provinciali

  1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le

province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali

e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a

ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e

dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi’ pubblicati gli

atti e le relazioni degli organi di controllo.

  1. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione

del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso

dell’anno.

Capo III
Obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche

Art. 29

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e

del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche’

dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

((1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli

allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta

giorni dalla loro adozione, nonche’ i dati relativi al bilancio di

previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e

semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al

fine di assicurare la piena accessibilita’ e comprensibilita’)).

((1-bis. Le pubbliche amministrazioni   pubblicano   e   rendono

accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati

relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci

preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta

l’esportazione, il   trattamento   e   il   riutilizzo,   ai   sensi

dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita’ definiti con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita

la Conferenza unificata)).

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di   cui

all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le

integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo

decreto legislativo n. 91 del 2011.

Art. 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili

e la gestione del patrimonio.

  1. Le pubbliche amministrazioni   pubblicano   le   informazioni

identificative degli immobili posseduti, nonche’ i   canoni   di

locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 31

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli

sull’organizzazione e sull’attivita’ dell’amministrazione.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti

cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo

interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti

i rilievi ancorche’ recepiti della Corte dei conti, riguardanti

l’organizzazione e l’attivita’ dell’amministrazione o di singoli

uffici.

Capo IV
Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i
servizi erogati

Art. 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o

il documento contenente gli standard di qualita’ dei   servizi

pubblici.

  1. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli

utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5,

pubblicano:

  1. a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente

sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e

il relativo andamento nel tempo;

  1. b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento

all’esercizio finanziario precedente.

Art. 33

Obblighi di pubblicazione concernenti   i   tempi   di   pagamento

dell’amministrazione

((1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale,

un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli

acquisti di beni, servizi e forniture, denominato ‘indicatore annuale

di tempestivita’ dei pagamenti’. A decorrere dall’anno 2015, con

cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un

indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato   ‘indicatore

trimestrale di tempestivita’ dei pagamenti’. Gli indicatori di cui al

presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il

ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita’

definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da

adottare sentita la Conferenza unificata)).

Art. 34

Trasparenza degli oneri informativi

  1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche’ i

provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle

amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri

autorizzatori, concessori o certificatori, nonche’ l’accesso ai

servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in

allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui

cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti

medesimi. Per onere informativo si intende   qualunque   obbligo

informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione,

la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e

documenti alla pubblica amministrazione.

  1. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti

istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita’

definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della

legge 11 novembre 2011, n. 180.

Art. 35

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e

ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione

d’ufficio dei dati.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle

tipologie di procedimento di propria competenza. Per   ciascuna

tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

  1. a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti

i riferimenti normativi utili;

  1. b) l’unita’ organizzativa responsabile dell’istruttoria;
  2. c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai

recapiti   telefonici   e   alla   casella   di   posta   elettronica

istituzionale,   nonche’,   ove   diverso,   l’ufficio   competente

all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del

responsabile dell’ufficio,   unitamente   ai   rispettivi   recapiti

telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

  1. d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti

da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i

fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a

corredo dell’istanza e’ prevista da norme di legge, regolamenti o

atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche’ gli uffici ai quali

rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita’ di accesso con

indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle

di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

  1. e) le modalita’ con le quali gli interessati possono ottenere le

informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

  1. f) il termine fissato in sede di disciplina normativa   del

procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento

espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

  1. g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione

puo’ essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero

il procedimento   puo’   concludersi con   il   silenzio   assenso

dell’amministrazione;

  1. h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,

riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del

procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi

di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la

sua conclusione e i modi per attivarli;

  1. i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia’ disponibile

in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

  1. l) le modalita’ per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente

necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36;

  1. m) il nome del soggetto a cui e’ attribuito, in caso di inerzia, il

potere sostitutivo, nonche’ le modalita’ per attivare tale potere,

con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta

elettronica istituzionale;

  1. n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte

sulla qualita’ dei servizi erogati attraverso diversi   canali,

facendone rilevare il relativo andamento.

  1. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di

moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa

pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche

in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non

puo’ respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o

formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve

invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine

congruo.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
  2. a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica

istituzionale dell’ufficio responsabile per le attivita’ volte a

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso

diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai

sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

  1. b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita’ di

accesso   ai   dati   di   cui   all’articolo   58   del   codice

dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82;

  1. c) le ulteriori modalita’ per la tempestiva acquisizione d’ufficio

dei dati nonche’ per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni

sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

 

Art. 36

Pubblicazione delle informazioni necessarie

per l’effettuazione di pagamenti informatici

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle

richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

Capo V
Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture

  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita’ legale e, in

particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6

novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo

quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in

particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le

informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione

di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

  1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi’ a pubblicare,

nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Art. 38

Pubblicita’ dei processi di pianificazione, realizzazione

e valutazione delle opere pubbliche

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui

propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche

pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione,

le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni

annuali; ogni altro   documento   predisposto   nell’ambito   della

valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino

dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex

post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni

relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti

pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,

incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le

procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro

nominativi.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli

obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 128 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai

tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle

opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate

sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorita’ per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura

altresi’ la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web

istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Art. 39

Trasparenza dell’attivita’ di pianificazione e governo

del territorio

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
  2. a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri,

piani territoriali, piani di coordinamento,   piani   paesistici,

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro

varianti;

  1. b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a)   sono

pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che

siano portati all’approvazione;   le   delibere   di   adozione   o

approvazione; i relativi allegati tecnici.

  1. La documentazione   relativa   a   ciascun   procedimento   di

presentazione e approvazione delle proposte   di   trasformazione

urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in   variante   allo

strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche’

delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o

pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente

che comportino premialita’ edificatorie a fronte dell’impegno dei

privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o

della cessione di aree o volumetrie per finalita’ di pubblico

interesse e’ pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune

interessato, continuamente aggiornata.

  1. La pubblicita’ degli atti di cui al comma 1, lettera a), e’

condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi.

  1. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente

legislazione statale e regionale.

Art. 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

  1. In materia di informazioni ambientali restano   ferme   le

disposizioni di maggior tutela gia’ previste dall’articolo 3-sexies

del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo

2001, n. 108, nonche’ dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

  1. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),

del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti

istituzionali e in conformita’ a quanto previsto dal presente

decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che

detengono ai fini delle proprie attivita’ istituzionali, nonche’ le

relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di

tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di

un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

  1. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso

alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

  1. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e’

in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui

all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono

fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia’ stipulati,

qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a

quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo

il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo

articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale

garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 41

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

  1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale,

dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie

territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi

pubblici che svolgono attivita’ di programmazione e fornitura dei

servizi sanitari, sono tenute all’adempimento di tutti gli obblighi

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2 Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano   tutte   le

informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli

incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore

amministrativo, nonche’   degli   incarichi   di   responsabile   di

dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i

bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative

procedure, gli atti di conferimento.

3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i

responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di

pubblicazione di cui all’articolo 15. Per attivita’ professionali, ai

sensi del comma 1, lettera c) dell’articolo 15, si intendono anche le

prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4 È pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture

sanitarie private accreditate. Sono altresi’ pubblicati gli accordi

con esse intercorsi.

  1. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicita’

previsti dalla normativa vigente   fra   i   requisiti   necessari

all’accreditamento delle strutture sanitarie.

  1. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che

erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad

indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste

di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di

attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Art. 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e

di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

  1. Le pubbliche amministrazioni   che   adottano   provvedimenti

contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere

straordinario in caso di calamita’ naturali o di altre emergenze, ivi

comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite

in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti

legislativi di urgenza, pubblicano:

  1.  a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle

norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga,

nonche’   l’indicazione   di   eventuali   atti   amministrativi   o

giurisdizionali intervenuti;

  1. b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei

poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

  1. c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo

sostenuto dall’amministrazione;

  1. d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai

procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

((1-bis. I Commissari delegati di cui all’articolo 5, della legge

24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di

responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo

1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per

la trasparenza di cui all’ articolo 43 del presente decreto.))

Capo VI
Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43

Responsabile per la trasparenza

  1. All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la

prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della

legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di

Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo

nominativo e’ indicato nel Programma triennale per la trasparenza e

l’integrita’. Il responsabile svolge stabilmente un’attivita’ di

controllo sull’adempimento da parte   dell’amministrazione   degli

obblighi di pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente,

assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle

informazioni pubblicate, nonche’ segnalando all’organo di indirizzo

politico,   all’Organismo   indipendente   di   valutazione   (OIV),

all’Autorita’ nazionale anticorruzione e, nei casi piu’ gravi,

all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento

degli obblighi di pubblicazione.

  1. Il responsabile provvede all’aggiornamento   del   Programma

triennale per la trasparenza e l’integrita’, all’interno del quale

sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli

obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione

della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

  1. I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione

garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da

pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

  1. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione

dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente

decreto.

  1. In relazione alla loro gravita’, il responsabile segnala i casi

di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di

disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento

disciplinare. Il responsabile segnala altresi’ gli inadempimenti al

vertice   politico   dell’amministrazione,   all’OIV   ai   fini

dell’attivazione delle altre forme di responsabilita’.

Art. 44

Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

  1. L’organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra

gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e

l’integrita’ di cui all’articolo 10 e quelli indicati nel Piano della

performance,   valutando   altresi’   l’adeguatezza   dei   relativi

indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle

performance, nonche’ l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati

relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della

misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia

individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici

responsabili della trasmissione dei dati.

Art. 45

Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrita’ e la

trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT).

  1. La CIVIT,   anche   in   qualita’   di   Autorita’   nazionale

anticorruzione, controlla l’esatto adempimento degli obblighi di

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri

ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti   e

documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l’adozione di

atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la

rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le

regole sulla trasparenza.

  1. La CIVIT,   anche   in   qualita’   di   Autorita’   nazionale

anticorruzione, controlla l’operato   dei   responsabili   per   la

trasparenza a cui puo’ chiedere il rendiconto sui risultati del

controllo svolto all’interno delle amministrazioni. La CIVIT puo’

inoltre chiedere all’organismo indipendente di valutazione (OIV)

ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli

obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

  1. La CIVIT puo’ inoltre avvalersi delle banche dati istituite

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti   degli

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

  1. In relazione alla loro gravita’, la CIVIT segnala i casi di

inadempimento o di   adempimento   parziale   degli   obblighi   di

pubblicazione previsti dalla normativa vigente   all’ufficio   di

disciplina dell’amministrazione interessata ai fini dell’eventuale

attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o

del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT

segnala altresi’ gli inadempimenti ai vertici   politici   delle

amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai

fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilita’. La CIVIT

rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla

e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di

pubblicazione di cui all’articolo   14   del   presente   decreto,

pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si

e’ proceduto alla pubblicazione.

Art. 46

Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni

  1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla

normativa vigente o la mancata predisposizione   del   Programma

triennale per la trasparenza e l’integrita’ costituiscono elemento di

valutazione della responsabilita’ dirigenziale, eventuale causa di

responsabilita’ per danno all’immagine dell’amministrazione e sono

comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di

risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance

individuale dei responsabili.

  1. Il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi

di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e’ dipeso da causa

a lui non imputabile.

Art. 47

Sanzioni per casi specifici

  1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei

dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale

complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in

carica, la titolarita’ di imprese, le partecipazioni azionarie

proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche’

tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, da’ luogo

a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a

carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo

provvedimento e’ pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o

organismo interessato.

  1. La violazione degli obblighi   di   pubblicazione   di   cui

all’articolo 22, comma 2, da’ luogo ad una sanzione amministrativa

pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della

violazione. La stessa sanzione si applica agli   amministratori

societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed

il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per

le indennita’ di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

  1. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorita’

amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24

novembre 1981, n. 689.

Capo VII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 48

Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicita’ e trasparenza

  1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri,

modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la

rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto

di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente,

nonche’   relativamente     all’organizzazione     della     sezione

«Amministrazione trasparente».

  1. L’allegato A, che costituisce parte integrante del presente

decreto, individua modelli e schemi standard per l’organizzazione, la

codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni

e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della

normativa vigente. Alla eventuale modifica dell’allegato A   si

provvede con i decreti di cui al comma 3.

  1. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono

adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,

sentiti il Garante per la protezione dei dati personali,   la

Conferenza unificata, l’Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l’ISTAT.

  1. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:
  2. a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei

dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformita’ delle

modalita’ di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei

dati pubblici, della loro confrontabilita’ e della loro successiva

rielaborazione;

  1. b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i

requisiti di qualita’ delle informazioni diffuse, individuando, in

particolare, i   necessari   adeguamenti   da   parte   di   singole

amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione,

i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste

per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i   siti

istituzionali, nonche’ i meccanismi di garanzia   e   correzione

attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

  1. Le amministrazioni di cui all’articolo 11, nell’adempimento

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,

sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di

cui al comma 1. ((4))

————— AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla

  1. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l’art. 19, comma 15) che

“Le funzioni del Dipartimento della   funzione   pubblica   della

Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e

prevenzione della corruzione di cui […] all’articolo 48 del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all’Autorita’

nazionale anticorruzione.”

Art. 49

Norme transitorie e finali

  1. L’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’articolo 24

decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

  1. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

sono determinate le modalita’ di applicazione delle disposizioni del

presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in

considerazione delle peculiarita’ del relativo ordinamento ai sensi

degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

  1. Le sanzioni di cui all’articolo 47 si applicano, per ciascuna

amministrazione, a partire dalla data di adozione   del   primo

aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza   e

comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

  1. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e

Bolzano possono individuare forme e modalita’ di applicazione del

presente decreto in   ragione   della   peculiarita’   dei   propri

ordinamenti.

Art. 50

Tutela giurisdizionale

  1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti

dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2

luglio 2010, n. 104.

Art. 51

Invarianza finanziaria

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 52

Modifiche alla legislazione vigente

  1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti

modifiche:

  1. a) all’articolo 1, primo comma:

1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le

seguenti: «ai Vice Ministri,»;

2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono

inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;

3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono

inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;

4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di

provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono

sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di

provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;

  1. b) all’articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non

separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono

sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonche’ dei

figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli

stessi vi consentono».

  1. All’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le

parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.

  1. L’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e’

sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti   delle

pubbliche   amministrazioni).   –   1.   I   siti   delle   pubbliche

amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo

recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma

35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

  1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le

seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono

inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;

  1. b) all’articolo 87, comma 2, lettera c), dopo   la   parola:

«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli

obblighi di trasparenza amministrativa»;

  1. c) all’articolo 116, comma 1, dopo   le   parole:   «documenti

amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche’ per la tutela

del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli

obblighi di trasparenza»;

  1. d) all’articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l’esibizione» sono

inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;

  1. e) all’articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola:

«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli

obblighi di trasparenza amministrativa».

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi

rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ di

cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

si intende riferito all’articolo 10.

Art. 53

Abrogazione espressa di norme primarie

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono

abrogate le seguenti disposizioni:

  1. a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  2. b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e

successive modificazioni;

  1. c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  2. d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
  3. 165, e successive modificazioni;
  4. e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196;

  1. f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e

successive modificazioni;

  1. g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  2. h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18

giugno 2009, n. 69;

  1. i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
  2. l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

  1. o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.

91;

  1. p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;

  1. q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
  2. r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
  3. s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

  1. t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

  1. u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 14 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Patroni Griffi, Ministro   per   la

pubblica   amministrazione   e   la

semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

 

Allegato

  1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.

 

 

La sezione dei siti istituzionali denominata “Amministrazione

trasparente” deve essere organizzata in sotto-sezioni all’interno

delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni

e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo

e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella

Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate

esattamente come indicato in Tabella 1.

 

|=======================|============================|==============|

|     Denominazione     |       Denominazione       |   Contenuti |

|     sotto-sezione     |       sotto-sezione       | (riferimento |

|      1 livello       |         2 livello         | al decreto) |

|=======================|============================|==============|

|                       |Programma per la Trasparenza|Art. 10, c. 8,|

|                       |e l’Integrita’            |lett. a       |

| Disposizioni generali |—————————-|————–|

|                       |Atti generali               |Art. 12,     |

|                       |                           |c. 1,2       |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Oneri informativi per       |Art. 34,     |

|                       |cittadini e imprese         |c. 1,2       |

|———————–|—————————-|————–|

|                      |Organi di indirizzo         |Art. 13, c. 1,|

|                       |politico-amministrativo     |lett. a       |

|                       |                           |————–|

|                       |                          |Art. 14       |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Sanzioni per mancata       |Art. 47       |

|                       |comunicazione dei dati     |             |

|     Organizzazione   |—————————-|————–|

|                       |Rendiconti gruppi consiliari|Art. 28, c. 1 |

|                       |regionali/provinciali       |             |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Articolazione degli uffici |Art. 13, c. 1,|

|                       |                           |lett. b, c   |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Telefono e posta elettronica|Art. 13, c. 1,|

|                       |                           |lett. d       |

|———————–|—————————-|————–|

|       Consulenti     |                           |Art. 15,     |

|   e collaboratori   |                           |c. 1,2       |

|———————–|—————————-|————–|

|                       |Incarichi amministrativi   |Art. 15,     |

|                       |di vertice                 |c. 1,2       |

|                       |                           |————–|

|                       |                           |Art. 41,     |

|                       |                           |c. 2, 3       |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Dirigenti                   |Art. 10, c. 8,|

|                       |                           |lett. d       |

|                       |                           |————–|

|                      |                           |Art. 15,     |

|                       |                           |c. 1,2,5     |

|                       |                           |————–|

|                       |                           |Art. 41,     |

|                       |                           |c. 2, 3       |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Posizioni organizzative     |Art. 10, c. 8,|

|                       |                          |lett. d       |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Dotazione organica         |Art. 16,     |

|                       |                           |c. 1,2       |

|       Personale      |—————————-|————–|

|                       |Personale non a tempo       |Art. 17,     |

|                       |indeterminato               |c. 1,2       |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Tassi di assenza           |Art. 16, c. 3 |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Incarichi conferiti e       |Art. 18, c. 1 |

|                       |autorizzati ai dipendenti   |             |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Contrattazione collettiva   |Art. 21, c. 1 |

|                       |—————————-|————–|

|                      |Contrattazione integrativa |Art. 21, c. 2 |

|                       |—————————-|————–|

|                       |OIV                         |Art. 10, c. 8,|

|                       |                           |lett. c      |

|———————–|—————————-|————–|

|   Bandi di concorso   |                           |Art. 19       |

|———————–|—————————-|————–|

|                       |Piano della Performance     |Art. 10, c. 8,|

|                       |                           |lett. b       |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Relazione sulla Performance |Art. 10, c. 8,|

|                      |                           |lett. b       |

|     Performance     |—————————-|————–|

|                       |Ammontare complessivo       |Art. 20, c. 1 |

|                       |dei premi                   |              |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Dati relativi ai premi     |Art. 20, c. 2 |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Benessere organizzativo     |Art. 20, c. 3 |

|———————–|—————————-|————–|

|                       |Enti pubblici vigilati     |Art. 22, c. 1,|

|                       |                           |lett. a       |

|                      |                           |————–|

|                       |                           |Art. 22,     |

|                       |                           |c. 2, 3       |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Societa’ partecipate       |Art. 22, c. 1,|

|                       |                           |lett. b       |

|                       |                           |————–|

|                       |                          |Art. 22,     |

|                       |                           |c. 2, 3       |

|   Enti controllati   |—————————-|————–|

|                       |Enti di diritto privato     |Art. 22, c. 1,|

|                      |controllati                 |lett. c       |

|                       |                           |————–|

|                       |                           |Art. 22,     |

|                       |                           |c. 2, 3       |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Rappresentazione grafica   |Art. 22, c. 1,|

|                       |                           |lett. d       |

|———————–|—————————-|————–|

|                       |Dati aggregati attivita’   |Art. 24, c. 1 |

|                       |amministrativa             |             |

|                       |—————————-|————–|

|                      |Tipologie di procedimento   |Art. 35,     |

|     Attivita’ e     |                           |c. 1,2       |

|     procedimenti     |—————————-|————–|

|                       |Monitoraggio tempi         |Art. 24, c. 2 |

|                       |procedimentali             |             |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Dichiarazioni sostitutive   |Art. 35, c. 3 |

|                       |e acquisizione d’ufficio   |             |

|                       |dei dati                   |             |

|———————–|—————————-|————–|

|                       |Provvedimenti organi       |Art. 23       |

|                      |indirizzo-politico         |             |

|     Provvedimenti     |—————————-|————–|

|                       |Provvedimenti dirigenti     |Art. 23       |

|———————–|—————————-|————–|

|Controlli sulle imprese|                           |Art. 25       |

|———————–|—————————-|————–|

|     Bandi di gara     |                           |Art. 37,     |

|     e contratti     |                          |c. 1,2       |

|———————–|—————————-|————–|

|                       |Criteri e modalita’         |Art. 26, c. 1 |

|Sovvenzioni,contributi,|                           |             |

|   sussidi,vantaggi   |                           |             |

|       economici       |—————————-|————–|

|                       |Atti di concessione         |Art. 26, c. 2 |

|                       |                          |————–|

|                       |                           |Art. 27       |

|———————–|—————————-|————–|

|                       |Bilancio preventivo         |Art. 29, c. 1 |

|                       |e consuntivo               |             |

|       Bilanci       |—————————-|————–|

|                       |Piano degli indicatori     |Art. 29, c. 2 |

|                       |e risultati attesi         |             |

|                      |di bilancio                 |             |

|———————–|—————————-|————–|

|                       |Patrimonio immobiliare     |Art. 30       |

|     Beni immobili   |                          |             |

| e gestione patrimonio |—————————-|————–|

|                       |Canoni di locazione         |Art. 30       |

|                       |o affitto                   |             |

|———————–|—————————-|————–|

| Controlli e rilievi |                           |Art. 31, c. 1 |

| sull’amministrazione |                           |             |

|———————–|—————————-|————–|

|                       |Carta dei servizi           |Art. 32, c. 1 |

|                       |e standard di qualita’     |             |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Costi contabilizzati      |Art. 32, c. 2,|

|                       |                           |lett. a       |

|                       |                           |————–|

|   Servizi erogati   |                           |Art. 10, c. 5 |

|                     |—————————-|————–|

|                       |Tempi medi di erogazione   |Art. 32, c. 2,|

|                       |dei servizi                 |lett. b       |

|                       |—————————-|————–|

|                       |Liste di attesa             |Art. 41, c. 6 |

|———————–|—————————-|————–|

|                       |Indicatore di tempestivita’ |Art. 33       |

|       Pagamenti       |dei pagamenti              |             |

| dell’amministrazione |—————————-|————–|

|                       |IBAN e pagamenti informatici|Art. 36       |

|———————–|—————————-|————–|

|   Opere pubbliche    |                           |Art. 38       |

|———————–|—————————-|————–|

|   Pianificazione e   |                           |Art. 39       |

|governo del territorio |                           |             |

|———————–|—————————-|————–|

|Informazioni ambientali|                           |Art. 40       |

|———————–|—————————-|————–|

| Strutture sanitarie |                          |Art. 41, c. 4 |

| private accreditate |                           |             |

|———————–|—————————-|————–|

|Interventi straordinari|                           |Art. 42       |

|   e di emergenza     |                           |             |

|———————–|—————————-|————–|

|   Altri contenuti   |                           |             |

|=======================|============================|==============|

 

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione “Amministrazione trasparente”

e relativi contenuti.

 

 

La sezione “Amministrazione trasparente” deve essere organizzata in

modo che cliccando sull’identificativo di una sotto-sezione sia

possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa,   o

all’interno della stessa pagina “Amministrazione trasparente” o in

una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L’obiettivo di

questa organizzazione e’ l’associazione univoca tra una sotto-sezione

e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente

dall’esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine e’ necessario

che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni

siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di

“collegamento non raggiungibile” da parte di accessi esterni.

L’elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da

considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella

sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In   ogni

sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti,

riconducibili all’argomento a cui si riferisce la sotto-sezione

stessa, ritenuti utili per garantire un   maggior   livello   di

trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di

trasparenza e non riconducibili a nessuna delle   sotto-sezioni

indicate devono essere pubblicati   nella   sotto-sezione   “Altri

contenuti”.

Nel caso in cui sia   necessario   pubblicare   nella   sezione

“Amministrazione trasparente” informazioni, documenti o dati che sono

gia’ pubblicati in altre parti del sito, e’ possibile inserire,

all’interno   della   sezione   “Amministrazione   trasparente”,   un

collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare

duplicazione     di     informazioni     all’interno     del     sito

dell’amministrazione. L’utente deve comunque poter accedere   ai

contenuti di interesse dalla sezione “Amministrazione trasparente”

senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

 

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