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11 Lug, 16

LEGGE 27 maggio 2015, n. 69

Icona LeggeDisposizioni   in   materia   di   delitti   contro   la   pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. (15G00083)

Vigente al: 5-1-2016

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Capo I

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonche’ ulteriori
modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di
attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro

la pubblica amministrazione

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» e’

sostituita dalla seguente: «cinque»;

  1. b) all’articolo 32-quinquies, la parola: «tre» e’ sostituita

dalla seguente: «due»;

  1. c) all’articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni»

sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni»

sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

  1. d) all’articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci

anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e

sei mesi»;

  1. e) all’articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono

sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;

  1. f) all’articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono

sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;

  1. g) all’articolo 319-ter:

1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono

sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;

2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono

sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole:

«da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a

venti anni»;

  1. h) all’articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a

otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni

e sei mesi»;

  1. i) all’articolo 323-bis:

1) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter,

319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente

adoperato per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a

conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per

l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro

delle somme o altre utilita’ trasferite, la pena e’ diminuita da un

terzo a due terzi»;

2) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Circostanze

attenuanti».

Art. 2

Modifica all’articolo 165 del codice penale,   in   materia   di

sospensione condizionale della pena

  1. Dopo il terzo comma dell’articolo 165 del codice penale e’

inserito il seguente:

«Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317,

318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la   sospensione

condizionale della pena e’ comunque subordinata al pagamento di una

somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di

quanto   indebitamente   percepito   dal   pubblico   ufficiale   o

dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione

pecunaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del

pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, ovvero,

nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione

della giustizia, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale

risarcimento del danno».

Art. 3

Modifica dell’articolo 317 del codice penale, in   materia   di

concussione

  1. L’articolo 317 del codice penale e’ sostituito dal seguente:

«Art. 317 (Concussione). – Il pubblico ufficiale o l’incaricato di

un pubblico servizio che, abusando della sua qualita’ o dei suoi

poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o

a un terzo, denaro o altra utilita’, e’ punito con la reclusione da

sei a dodici anni».

Art. 4

Introduzione dell’articolo 322-quater del codice penale, in materia

di riparazione pecuniaria

  1. Dopo l’articolo 322-ter del codice penale e’ inserito il

seguente:

«Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di

condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319,

319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, e’ sempre ordinato il pagamento

di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal

pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo

di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione cui il

pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene,

ovvero, nel caso   di   cui   all’articolo   319-ter,   in   favore

dell’amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il

diritto al risarcimento del danno».

Art. 5

Associazioni di tipo mafioso, anche straniere

  1. All’articolo 416-bis del codice penale sono apportate le

seguenti modificazioni:

  1. a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono

sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;

  1. b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono

sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;

  1. c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono

sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da

dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da

quindici a ventisei anni».

Art. 6

Integrazione dell’articolo 444 del codice di procedura penale, in

materia di applicazione della pena su richiesta delle parti

  1. All’articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma

1-bis e’ inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314,

317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale,

l’ammissibilita’ della richiesta di cui al comma 1 e’ subordinata

alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

Art. 7

Informazione sull’esercizio dell’azione penale per i fatti   di

corruzione

  1. All’articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e’ aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Quando esercita l’azione penale per i delitti di

cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320,

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il

pubblico ministero informa il presidente dell’Autorita’ nazionale

anticorruzione, dando notizia dell’imputazione».

Art. 8

Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190

  1. All’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190,

dopo la lettera f) e’ inserita la seguente:

«f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui

agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163».

  1. All’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190,

dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Le   stazioni

appaltanti sono tenute   altresi’   a   trasmettere   le   predette

informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2».

  1. All’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il

comma 32 e’ inserito il seguente:

«32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al

comma 1, lettera e), dell’articolo 133 del codice di cui all’allegato

1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il   giudice

amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia

rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una

sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti

con le regole della trasparenza».

Capo II
Disposizioni penali in materia di societa’ e consorzi

Art. 9

Modifica dell’articolo 2621 del codice civile

  1. L’articolo 2621 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). – Fuori dai casi previsti

dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci

e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se’ o per altri

un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre

comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla

legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti   non

rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui

comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale la

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in

errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque

anni.

La stessa pena si applica anche se le falsita’ o le omissioni

riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di

terzi».

Art. 10

Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile

  1. Dopo l’articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 2621-bis (Fatti di   lieve   entita’).   –   Salvo   che

costituiscano piu’ grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre

anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve

entita’, tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa’

e delle modalita’ o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano piu’ grave reato, si applica la stessa

pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo

2621 riguardano societa’ che non superano i limiti indicati dal

secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.

  1. In tale caso, il delitto e’ procedibile a querela della

societa’, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della

comunicazione sociale.

Art. 2621-ter (Non punibilita’ per particolare tenuita’). – Ai

fini della non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, di cui

all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo

prevalente, l’entita’ dell’eventuale danno cagionato alla societa’,

ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621

e 2621-bis».

Art. 11

Modifica dell’articolo 2622 del codice civile

  1. L’articolo 2622 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle societa’ quotate). –

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, i   sindaci   e   i

liquidatori di societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi alla

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese

dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se’ o per

altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle

altre comunicazioni sociali dirette ai   soci   o   al   pubblico

consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero

ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e’

imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della societa’ o del gruppo al quale   la   stessa

appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore,

sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle societa’ indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le societa’ emittenti strumenti finanziari per i quali e’ stata

presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un

mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

2) le societa’ emittenti strumenti finanziari   ammessi   alla

negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le societa’ che controllano societa’ emittenti   strumenti

finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

4) le societa’ che fanno appello al pubblico risparmio o che

comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le

falsita’ o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati

dalla societa’ per conto di terzi».

Art. 12

Modifiche alle disposizioni sulla responsabilita’ amministrativa

degli enti in relazione ai reati societari

  1. All’articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) l’alinea e’ sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in

materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all’ente

le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

  1. b) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali   previsto

dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da

duecento a quattrocento quote»;

  1. c) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:

«a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto

dall’articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da

cento a duecento quote»;

  1. d) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali   previsto

dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da

quattrocento a seicento quote»;

  1. e) la lettera c) e’ abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 27 maggio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

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