Codice dell’amministrazione digitale.
Vigente al: 5-1-2016
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Capo I
PRINCIPI GENERALI
Sezione I
Definizioni, finalita’ e ambito di applicazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
interventi in materia di qualita’ della regolazione, riassetto
normativo e codificazione – legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante
attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le
modalita’ di fatturazione in materia di IVA;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 novembre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21
giugno 1986, n. 317, cosi’ come modificata dal decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno, con il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita’ produttive
e con il Ministro delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
presenti in piu’ archivi finalizzato alla verifica della
corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
documento informatico attraverso l’associazione di dati informatici
relativi all’autore o alle circostanze, anche temporali, della
redazione;
di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente
finalita’ di dimostrare l’identita’ anagrafica del suo titolare;
supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
collegano all’identita’ del titolare i dati utilizzati per verificare
le firme elettroniche;
ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE,
rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui
all’allegato II della medesima direttiva;
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi
connessi con queste ultime;
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si
appone la firma digitale sul documento informatico;
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal
titolare delle chiavi asimmetriche;
i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento
analogico da cui e’ tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento
analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici
a quelli del documento analogico da cui e’ tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui
e’ tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori
binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico
ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su
dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del
documento originario;
e’ riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie
di soggetti;
comunque trattato da una pubblica amministrazione;
((n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;))
restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma
elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che
consentono l’identificazione del firmatario del documento e
garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi
sui quali il firmatario puo’ conservare un controllo esclusivo,
collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati;
elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e
realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della
firma;
avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di
chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra
loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l’integrita’ di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un’altra
amministrazione;
finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonche’
alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e
conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione
d’archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che
presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la
posta elettronica certificata;
u-ter) identificazione informatica: la validazione dell’insieme di
dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne
consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata
attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la
sicurezza dell’accesso;
risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di
cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in
grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di
posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non economici nazionali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della
firma elettronica;
informatica con cui si attribuiscono, ad uno o piu’ documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.
Art. 2
Finalita’ e ambito di applicazione
disponibilita’, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilita’ dell’informazione in modalita’
digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le
modalita’ piu’ appropriate le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
((2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di
competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonche’ alle
societa’, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente
capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.))
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
((3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del
capo III, nonche’ al capo IV, si applicano ai privati ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.))
documenti informatici, e la fruibilita’ delle informazioni digitali
si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi
di diritto pubblico.
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia
di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque,
diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante
l’uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei
diritti e delle liberta’ fondamentali, nonche’ della dignita’
dell’interessato.
limitatamente all’esercizio delle attivita’ e funzioni di ordine e
sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni
elettorali. ((Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie
particolari funzioni, sono stabiliti le modalita’, i limiti ed i
tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche’ all’Amministrazione
economico-finanziaria.))
Sezione II
Diritti dei cittadini e delle imprese
Art. 3
Diritto all’uso delle tecnologie
l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le
pubbliche amministrazioni ((, con i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto
previsto dal presente codice)).
1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.
Art. 3-bis
(Domicilio digitale del cittadino).
amministrazioni e cittadini, e’ facolta’ di ogni cittadino indicare
alla pubblica amministrazione, secondo le modalita’ stabilite al
comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata
((…)) quale suo domicilio digitale.
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici
servizi.
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il
Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia
per l’Italia digitale, sono definite le modalita’ di comunicazione,
variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte
del cittadino, nonche’ le modalita’ di consultazione dell’ANPR da
parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
dalla normativa vigente una diversa modalita’ di comunicazione o di
pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i
gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di
comunicazione non puo’ produrre effetti pregiudizievoli per il
destinatario.L’utilizzo di differenti modalita’ di comunicazione
rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale
ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le
amministrazioni possono predispone le comunicazioni ai cittadini come
documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma
elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai
cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di
ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le
disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12
dicembre 1993, n. 39.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli
effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei
documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia
analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi
che il documento informatico, da cui la copia e’ tratta, e’ stato
predisposto e conservato presso l’amministrazione in conformita’ alle
regole tecniche di cui all’articolo 71.
4-quater. Le modalita’ di predisposizione della copia analogica di
cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui
all’articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento
rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata
dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
(21)
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 13, comma 2-quater)
che i decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui al
presente articolo qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei
Ministri interessati.
Art. 4
Partecipazione al procedimento amministrativo informatico
accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo
quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 5
(( (Effettuazione di pagamenti con modalita’ informatiche). ))
((1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e i gestori di
pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono tenuti a far data dal
1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a
qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. A tal fine:
specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN
identificativi del conto di pagamento, ovvero dell’imputazione del
versamento in Tesoreria, di cui all’articolo 3 del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il
versamento;
individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e
negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore
attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate
ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che
consentano anche l’addebito in conto corrente, indicando sempre le
condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei
servizi di pagamento, che riceve l’importo dell’operazione di
pagamento, effettua il riversamento dell’importo trasferito al
tesoriere dell’ente, registrando in apposito sistema informatico, a
disposizione dell’amministrazione, il pagamento eseguito, i codici
identificativi del pagamento medesimo, nonche’ i codici IBAN
identificativi dell’utenza bancaria ovvero dell’imputazione del
versamento in Tesoreria. Le modalita’ di movimentazione tra le
sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle
operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a
pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il
Ministero dell’economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A.
stipulata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge l°
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71.
amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresi’
avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all’articolo
81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati,
essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica
del buon fine dello stesso debba essere contestuale all’erogazione
del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili
modalita’ di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 7,
comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di
acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici
di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di
cui all’articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto
dalle imprese fornitrici.
3-ter. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da
pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in
relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle
finalita’ di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di
pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo
1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche
amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di
consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma
3-bis entro il 1° gennaio 2013.
definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del
pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalita’
attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a
disposizione dell’ente le informazioni relative al pagamento
medesimo.
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.))
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla
” Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le
disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.”
Art. 5-bis
(( (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).
informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e
le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime
modalita’ le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e
provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le
modalita’ di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche
amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le
modalita’ e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.
di Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla
realizzazione delle finalita’ di cui al comma 1.))
Art. 6
Utilizzo della posta elettronica certificata
((1. Per le comunicazioni di cui all’articolo 48, comma 1, con i
soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai
sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni
utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione
dell’indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa
accettazione dell’invio, tramite posta elettronica certificata, da
parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti
che lo riguardano.))
((1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica
certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l’estrazione di
elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche
amministrazioni e’ effettuata sulla base delle regole tecniche
emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.))
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
Art. 6-bis
(( (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei
professionisti). ))
((1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni
e dati, nonche’ lo scambio di informazioni e documenti tra la
pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita’
telematica, e’ istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il
pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti,
presso il Ministero per lo sviluppo economico.
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o
esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web
e senza necessita’ di autenticazione. L’indice e’ realizzato in
formato aperto, secondo la definizione di cui all’articolo 68, comma
dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, sentita l’Agenzia
per l’Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione
operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture
informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le modalita’ di accesso e di aggiornamento.
le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano
all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC
relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli
strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per
il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.))
Art. 7.
Qualita’ dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza
riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine
sviluppano l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali
esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti
per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e
al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie una relazione
sulla qualita’ dei servizi resi e sulla soddisfazione dell’utenza.
Art. 8.
Alfabetizzazione informatica dei cittadini
informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a
rischio di esclusione, anche al fine di favorire l’utilizzo dei
servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.
Art. 9.
Partecipazione democratica elettronica
delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei
cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per
facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali
che collettivi.
Art. 10
((Sportello unico per le attivita’ produttive))
((1. Lo sportello unico per le attivita’ produttive di cui
all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133,
eroga i propri servizi verso l’utenza in via telematica.))
pubblico di connettivita’ di cui al presente decreto, un sistema
informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza
delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto
all’articolo 11.
Art. 11.
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese
questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e’ istituito il Registro
informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di
seguito denominato “Registro”, il quale contiene l’elenco completo
degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche
amministrazioni per l’avvio e l’esercizio delle attivita’ di impresa,
nonche’ i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi
informatici di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale
con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile,
il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa
modulistica.
concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi
pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle
attivita’ produttive l’elenco degli adempimenti amministrativi
necessari per l’avvio e l’esercizio dell’attivita’ di impresa.
proposta del Ministro delle attivita’ produttive e del Ministro
delegato per l’innovazione e le tecnologie, sono stabilite le
modalita’ di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro,
nonche’ di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
individuati con decreto del Ministro delle attivita’ produttive.
provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
provvede ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio
2003, n. 229.
Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali
Art. 12
Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni nell’azione amministrativa
propria attivita’ utilizzano le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicita’, imparzialita’, trasparenza, semplificazione
e partecipazione ((nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione)), nonche’ per la garanzia dei diritti dei cittadini
e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto.
1-bis. Gli organi di Governo nell’esercizio delle funzioni di
indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive
generali per l’attivita’ amministrativa e per la gestione ai sensi
del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, dettano disposizioni per l’attuazione delle
disposizioni del presente decreto.
1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme
restando le eventuali responsabilita’ penali, civili e contabili
previste dalle norme vigenti. L’attuazione delle disposizioni del
presente decreto e’ comunque rilevante ai fini della misurazione e
valutazione della performance organizzativa ed individuale dei
dirigenti.
dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le
diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure
informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le
regole tecniche di cui all’articolo 71.
l’uniformita’ e la graduale integrazione delle modalita’ di
interazione degli utenti con i servizi informatici , ivi comprese le
reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da
esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto
della autonomia e della specificita’ di ciascun erogatore di servizi.
telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche
amministrazioni ed i privati.
dell’informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto
delle vigenti normative, l’accesso alla consultazione, la
circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonche’
l’interoperabilita’ dei sistemi e l’integrazione dei processi di
servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.
5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i
processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli
riguardanti l’erogazione attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed
imprese anche con l’intervento di privati.
Art. 13.
Formazione informatica dei dipendenti pubblici
cui all’articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e nell’ambito delle risorse finanziarie previste dai piani
medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale
finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione ((, nonche’ dei temi relativi
all’accessibilita’ e alle tecnologie assistive, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4)).
Art. 14
Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e
locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza e l’interoperabilita’ dei sistemi informatici e dei flussi
informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso
ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli
indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione
dell’azione amministrativa coordinato e condiviso e per
l’individuazione delle regole tecniche di cui all’articolo 71.
((2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a
realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa
coordinato e condiviso tra le autonomie locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione
amministrativa e implementano l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi
migliori ai cittadini e alle imprese.))
organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali,
promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la
collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti
a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle
soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico
tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione
territoriale.
3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e’ istituita
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la
Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce
la composizione e le specifiche competenze, una Commissione
permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti
locali con funzioni istruttorie e consultive.
Art. 15.
Digitalizzazione e riorganizzazione
amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu’
esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nell’ambito di una coordinata strategia che garantisca
il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i
procedimenti amministrativi, le attivita’ gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita’ di accesso e di presentazione delle istanze
da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avvenga in
conformita’ alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole
tecniche di cui all’articolo 71.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti
di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto
degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al
comma 2, nonche’ dei costi e delle economie che ne derivano.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai
sensi dell’articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati,
per due terzi secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un
terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.
pubbliche amministrazioni con modalita’ idonee a garantire la
partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per
lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei
Paesi membri dell’Unione europea.
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
3-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
3-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
3-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
3-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
3-septies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
3-octies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
Art. 16.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
innovazione e tecnologie
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per
l’innovazione e le tecnologie, nell’attivita’ di coordinamento del
processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei
programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle
pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi
informativi:
pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica
nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica
l’attuazione;
della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per
l’informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni
centrali;
strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare
attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
delle nuove tecnologie;
tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione,
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche
amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche’ della
loro qualita’ e relativi aspetti organizzativi e della loro
sicurezza.
per l’innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento
sullo stato di attuazione del presente codice.
Art. 17
Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie
((1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l’attuazione
delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell’amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette
amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale,
fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del
coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti
relativi a:))
informativi, ((di telecomunicazione e fonia,)) in modo da assicurare
anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
interni che esterni, forniti dai sistemi informativi ((di
telecomunicazione e fonia)) dell’amministrazione;
((c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle
infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di
connettivita’, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo
51, comma 1;))
promozione dell’accessibilita’ anche in attuazione di quanto previsto
dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione
dell’utenza e la qualita’ dei servizi nonche’ di ridurre i tempi e i
costi dell’azione amministrativa;
dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi ((di
telecomunicazione e fonia;));
fini di una piu’ efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e
imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra
pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la
realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi
cooperativi;
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle
norme in materia di (( . . . )) accessibilita’ e fruibilita’.
((1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le
Agenzie, le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri e il Corpo
delle capitanerie di porto, nonche’ i Corpi di polizia hanno facolta’
di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo
di quelli gia’ previsti nei rispettivi assetti organizzativi.))
((1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al
comma 1, lettera c), con le modalita’ di cui all’articolo 51.))
Art. 18.
Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica
tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio
dei Ministri, o al Ministro delegato per l’innovazione e le
tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell’innovazione
tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie; ne fanno parte
il Presidente del ((DigitPA)) (d’ora in poi ((DigitPA)) ), i
componenti del ((DigitPA)), il Capo del Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie, nonche’ i responsabili delle funzioni
di cui all’articolo 17.
riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di
attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del
piano triennale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39.
per l’innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a
disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per
l’innovazione tecnologica.
sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo
dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Art. 19.
Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego
Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la
normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
funzione pubblica, cura l’aggiornamento periodico della banca dati di
cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della
contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando
agli utenti la consultazione gratuita.
provvede ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio
2003, n. 229.
Capo II
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; ((TRASFERIMENTI)), LIBRI E SCRITTURE
Sezione I
Documento informatico
Art. 20
Documento informatico
((memorizzazione)) su supporto informatico e la trasmissione con
strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui
all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai
sensi delle disposizioni del presente codice.
((1-bis. L’idoneita’ del documento informatico a soddisfare il
requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono
liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualita’, sicurezza, integrita’ ed
immodificabilita’, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21.))
((3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la
conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione temporale dei documenti informatici, nonche’ quelle in
materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di
firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell’articolo 71.
La data e l’ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformita’ alle regole tecniche
sulla validazione temporale.))
tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrita’,
la disponibilita’ e la riservatezza delle informazioni contenute nel
documento informatico.
dei dati personali.
((5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti
gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai
sensi dell’articolo 71.))
Art. 21
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.
sul piano probatorio e’ liberamente valutabile in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita’, sicurezza,
integrita’ e immodificabilita’.
avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscano
l’identificabilita’ dell’autore, l’integrita’ e l’immodificabilita’
del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice
civile. L’utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata
o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi
dia prova contraria.
2-bis). Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture
private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del
codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte,
a pena di nullita’, con firma elettronica qualificata o con firma
digitale.((Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del codice
civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se
sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale)).
o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a
mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque
motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il
revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era
gia’ a conoscenza di tutte le parti interessate.
firma elettronica e’ basata su un certificato qualificato rilasciato
da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte
dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
1999, ed e’ accreditato in uno Stato membro;
stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla
medesima direttiva;
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra
l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita’ definite con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le
tecnologie.
Art. 22
(( (Copie informatiche di documenti analogici).
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto
analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e
dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e’ apposta o
associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma
digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e
produzione sostituisce quella dell’originale.
originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro
conformita’ e’ attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a
cio’ autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico
e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 71.
originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle
regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia
probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita’
all’originale non e’ espressamente disconosciuta.
ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto
analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione
previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
essere individuate particolari tipologie di documenti analogici
originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura
pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale
analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro
conformita’ all’originale deve essere autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
tutti i documenti analogici originali unici permane l’obbligo della
conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di
conservazione sostitutiva, la loro conformita’ all’originale deve
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’
autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.))
Art. 23
(( (Copie analogiche di documenti informatici).
sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono
tratte se la loro conformita’ all’originale in tutte le sue
componenti e’ attestata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa
efficacia probatoria dell’originale se la loto conformita’ non e’
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di
conservazione dell’originale informatico.))
Art. 23-bis
(( (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).
ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti,
se prodotti in conformita’ alle regole tecniche di cui all’articolo
71.
se prodotti in conformita’ alle vigenti regole tecniche di cui
all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale
da cui sono tratte se la loro conformita’ all’originale, in tutti le
sue componenti, e’ attestata da un pubblico ufficiale a cio’
autorizzato o se la conformita’ non e’ espressamente disconosciuta.
Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale
informatico.))
Art. 23-ter
(Documenti amministrativi informatici).
informatici, nonche’ i dati e i documenti informatici detenuti dalle
stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e’
possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto,
duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma
elettronica avanzata hanno l’efficacia prevista dall’art. 2702 del
codice civile.
pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da
essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di
legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita’
all’originale e’ assicurata dal funzionario a cio’ delegato
nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di
appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra
firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 71; in tale caso l’obbligo di
conservazione dell’originale del documento e’ soddisfatto con la
conservazione della copia su supporto informatico.
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, nonche’ d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA e il Garante
per la protezione dei dati personali.
((5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici
puo’ essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri
definiti con linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale, tramite
il quale e’ possibile ottenere il documento informatico, ovvero
verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il
contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti
gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non puo’ essere
richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione
autografa del medesimo documento informatico. I programmi software
eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita
disponibilita’)).
((5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere
fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita’ personale,
applicando i criteri di accessibilita’ definiti dai requisiti tecnici
di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.))
articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.
Art. 23-quater
(( (Riproduzioni informatiche).
“riproduzioni fotografiche” e’ inserita la seguente: “,
informatiche”.))
Sezione II
Firme elettroniche e certificatori
Art. 24.
Firma digitale
soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui e’ apposta o
associata.
l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non
risulti scaduto di validita’ ovvero non risulti revocato o sospeso.
secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, la
validita’ del certificato stesso, nonche’ gli elementi identificativi
del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso.
Art. 25.
(( (Firma autenticata)
civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’
autorizzato.
l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di
qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste
nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e’
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della
sua identita’ personale, della validita’ dell’eventuale certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non
e’ in contrasto con l’ordinamento giuridico.
ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2.
altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico ufficiale puo’ allegare copia informatica autenticata
dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23, comma 5.))
Art. 26.
Certificatori
Stato membro dell’Unione europea e’ libera e non necessita di
autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone
giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti
all’amministrazione, ((qualora emettano certificati qualificati,))
devono possedere i requisiti di onorabilita’ richiesti ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso le banche di cui all’articolo 26 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione
dell’attivita’ intrapresa.
hanno sede stabile in altri Stati membri dell’Unione europea non si
applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche
di cui all’articolo 71 e si applicano le rispettive norme di
recepimento della direttiva 1999/93/CE.
Art. 27.
Certificatori qualificati
qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo
26.
finanziaria necessaria per svolgere attivita’ di certificazione;
dell’esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti,
in particolare della competenza a livello gestionale, della
conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme
elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza
appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente
codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71;
adeguati e conformi a tecniche consolidate;
alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica
dei procedimenti, in conformita’ a criteri di sicurezza riconosciuti
in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello
schema nazionale di cui all’articolo 35, comma 5;
certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l’integrita’ e
la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui
il certificatore generi tali chiavi.
dell’inizio dell’attivita’, anche in via telematica, una
dichiarazione di inizio di attivita’ al ((DigitPA)), attestante
l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente
codice.
soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente
codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all’interessato, il divieto di prosecuzione dell’attivita’
e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio’ sia possibile,
l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita’ ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall’amministrazione stessa.
Art. 28
Certificati qualificati
informazioni:
certificato qualificato;
rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e’ stabilito;
tale e codice fiscale del titolare del certificato;
codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare
la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della
stessa in possesso del titolare;
validita’ del certificato;
certificato , realizzata in conformita’ alle regole tecniche ed
idonea a garantire l’integrita’ e la veridicita’ di tutte le
informazioni contenute nel certificato medesimo.
possibilita’ di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti
all’estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve
indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorita’ fiscale del
Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,
quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice
identificativo generale.
titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se
pertinenti allo scopo per il quale il certificato e’ richiesto:
ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale,
l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni
professionali, nonche’ poteri di rappresentanza;
titolarita’ delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui
alla lettera a) ai sensi dell’articolo 30, comma 3.
quali il certificato puo’ essere usato, ove applicabili.
((3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute
in un separato certificato elettronico e possono essere rese
disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono definite le modalita’ di attuazione del presente
comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli
ordini professionali.))
del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il
modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni
di cui al presente articolo.
Art. 29.
Accreditamento
possesso dei requisiti del livello piu’ elevato, in termini di
qualita’ e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il
((DigitPA)).
27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo
articolo il profilo professionale del personale responsabile della
generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma,
della emissione dei certificati e della gestione del registro dei
certificati nonche’ l’impegno al rispetto delle regole tecniche.
previsto dal comma 2, deve inoltre:
sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell’autorizzazione
alla attivita’ bancaria ai sensi dell’articolo 14 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e
dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di
onorabilita’ richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi
dell’articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro
novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano gia’ nella
disponibilita’ del ((DigitPA)) o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
dispone l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico,
tenuto dal ((DigitPA)) stesso e consultabile anche in via telematica,
ai fini dell’applicazione della disciplina in questione.
rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
((8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e
delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da
certificatori accreditati in altri Stati membri dell’Unione europea
ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE e’
equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e
per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai
certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.))
nell’ambito delle risorse del ((DigitPA)), senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 30
Responsabilita’ del certificatore
qualificato o che garantisce al pubblico l’affidabilita’ del
certificato e’ responsabile, se non prova d’aver agito senza colpa o
dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del
rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i
certificati qualificati;
firmatario detenesse i dati per la creazione della firma
corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o
identificati nel certificato;
della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in
cui il certificatore generi entrambi;
dall’articolo 32.
qualificato e’ responsabile, nei confronti dei terzi che facciano
affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto
della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non
tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto.
dalle regole tecniche di cui all’articolo 71, salvo che provi d’aver
agito senza colpa.
valore limite per i negozi per i quali puo’ essere usato il
certificato stesso, purche’ i limiti d’uso o il valore limite siano
riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati
((nel certificato)) secondo quanto previsto dalle regole tecniche di
cui all’articolo 71. Il certificatore non e’ responsabile dei danni
derivanti dall’uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti
posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.
Art. 31.
(( (Vigilanza sull’attivita’ dei certificatori e dei gestori
di posta elettronica certificata)
dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica
certificata.))
Art. 32
Obblighi del titolare e del certificatore
custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; e’
altresi’ tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.
certificati qualificati deve inoltre:
fa richiesta della certificazione;
modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all’articolo
71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni;
dell’istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di
rappresentanza o altri titoli relativi all’attivita’ professionale o
a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata
dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per
accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d’uso delle
firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte
del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare
medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del
dispositivo di firma, di provvedimento dell’autorita’, di
acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita’ del
titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all’articolo 71;
elettronici sicuro e tempestivo nonche’ garantire il funzionamento
efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma
emessi, sospesi e revocati;
rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
informazioni relative al certificato qualificato dal momento della
sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova
della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di
certificazione;
informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di
certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e
condizioni relative all’uso del certificato, compresa ogni
limitazione dell’uso, l’esistenza di un sistema di accreditamento
facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle
controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse
elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed
essere fornite prima dell’accordo tra il richiedente il servizio ed
il certificatore;
certificati con modalita’ tali da garantire che soltanto le persone
autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che
l’autenticita’ delle informazioni sia verificabile, che i certificati
siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi
consentiti dal titolare del certificato e che l’operatore possa
rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di
sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni
possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul
certificato.
((m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuita’ del
sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali
malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o
interruzione del servizio stesso.))
soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se
tale attivita’ e’ delegata a terzi.
dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e
soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del
certificato, fornendo l’informativa prevista dall’articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere
raccolti o elaborati per fini diversi senza l’espresso consenso della
persona cui si riferiscono.
Art. 32-bis
(( (Sanzioni per i certificatori qualificati e per i
gestori di posta elettronica certificata)
fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini un
disservizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello
stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell’articolo
32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore
qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a
ripristinare la regolarita’ del servizio o ad effettuare le
comunicazioni ivi previste. Se il disservizio ovvero la mancata o
intempestiva comunicazione sono reiterati per due volte nel corso di
un biennio, successivamente alla seconda diffida si applica la
sanzione della cancellazione dall’elenco pubblico.
caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini
l’interruzione del servizio, ovvero la mancata o intempestiva
comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai
sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il
certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica
certificata a ripristinare la regolarita’ del servizio o ad
effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l’interruzione del
servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono
reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida
si applica la sanzione della cancellazione dall’elenco pubblico.
amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di
diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia
di pubblicita’ legale.
elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto
prescritto da DigitPA nell’esercizio delle attivita’ di vigilanza di
cui all’articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.))
Art. 33.
Uso di pseudonimi
sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale.
Se il certificato e’ qualificato, il certificatore ha l’obbligo di
conservare le informazioni relative alla reale identita’ del titolare
per almeno ((venti anni decorrenti dall’emissione)) del certificato
stesso.
Art. 34
Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri
soggetti qualificati
informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
certificati qualificati avendo a tale fine l’obbligo di accreditarsi
ai sensi dell’articolo 29; tale attivita’ puo’ essere svolta
esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche’ di
categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati
rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati
soltanto nei rapporti con l’Amministrazione certificante, al di fuori
dei quali sono privi di ogni effetto (( ad esclusione di quelli
rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli
iscritti nei rispettivi albi e registri )); con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per
la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie e dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le
caratteristiche dei certificati qualificati;
vigente normativa in materia di contratti pubblici.
informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna
amministrazione puo’ adottare, nella propria autonomia organizzativa,
regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui
((all’articolo 71)).
ufficiale, l’appartenenza ad ordini o collegi professionali,
l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate
con decreti di cui all’articolo 71 di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi
generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di
firme digitali.
presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee
procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle
firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all’articolo 71.
Art. 35.
Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali
da garantire che la chiave privata:
da contraffazioni;
da parte di terzi.
garantire l’integrita’ dei documenti informatici a cui la firma si
riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al
titolare, prima dell’apposizione della firma, chiaramente e senza
ambiguita’, e si deve richiedere conferma della volonta’ di generare
la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all’articolo 71.
con procedura automatica. La firma con procedura automatica e’ valida
se apposta previo consenso del titolare all’adozione della procedura
medesima.
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al
comma 5.
creazione di una firma qualificata prescritti dall’allegato III della
direttiva 1999/93/CE e’ accertata, in Italia, dall’Organismo di
certificazione della sicurezza informatica in base allo schema
nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel
settore della tecnologia dell’informazione, fissato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i
Ministri delle comunicazioni, delle attivita’ produttive e
dell’economia e delle finanze. L’attuazione dello schema nazionale
non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato. Lo schema nazionale puo’ prevedere altresi’ la valutazione e
la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed
internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti
al settore suddetto. ((La valutazione della conformita’ del sistema e
degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle
chiavi di firma e’ effettuata dall’Agenzia per l’Italia digitale in
conformita’ ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il
parere obbligatorio dell’Organismo di certificazione della sicurezza
informatica)).
accertata da un organismo all’uopo designato da un altro Stato membro
e notificato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b),
della direttiva 1999/93/CE.
Art. 36
Revoca e sospensione dei certificati qualificati
certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 ((dell’articolo 37));
dell’autorita’;
terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita’
previste nel presente codice;
capacita’ del titolare o di abusi o falsificazioni.
sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all’articolo
71.
qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione
della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve
essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
tecniche di cui all’articolo 71.
Art. 37.
Cessazione dell’attivita’
l’attivita’ deve, almeno sessanta giorni prima della data di
cessazione, darne avviso al ((DigitPA)) e informare senza indugio i
titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o
l’annullamento della stessa. L’indicazione di un certificatore
sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al
momento della cessazione.
registro dei certificati e della relativa documentazione.
del certificatore accreditato tramite l’elenco di cui all’articolo
29, comma 6.
((4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria
attivita’ senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore
sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la
disponibilita’ della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32,
comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve
provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la
conservazione e la disponibilita’.))
Sezione III
((Trasferimenti di fondi, libri e scritture))
Art. 38.
((Trasferimenti di fondi))
amministrazioni e tra queste e soggetti privati e’ effettuato secondo
le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e
dell’economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione
dei dati personali e la Banca d’Italia.
Art. 39.
Libri e scritture
previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi
notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e
conservati su supporti informatici in conformita’ alle disposizioni
del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 71.
Capo III
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Art. 40.
Formazione di documenti informatici
propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui
al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71.
data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei
Ministri delegati per la funzione pubblica, per l’innovazione e le
tecnologie e del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sono
individuate le categorie di documenti amministrativi che possono
essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione
al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che
sono idonei ad assumere.
fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli
albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati
concernenti stati, qualita’ personali e fatti gia’ realizzati dalle
amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri
cartacei.
Art. 40-bis
(( (Protocollo informatico)
dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate
dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e
3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonche’ le istanze e le
dichiarazioni di cui all’articolo 65 in conformita’ alle regole
tecniche di cui all’articolo 71.))
Art. 41
Procedimento e fascicolo informatico
amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
((1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi e’ attuata in
modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di
quanto previsto all’articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.))
((raccoglie)) in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i
dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all’atto della
comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le
modalita’ per esercitare in via telematica i diritti di cui
all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo informatico e’ realizzato garantendo la
possibilita’ di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte
le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la
costituzione ((, l’identificazione)) e l’utilizzo del fascicolo sono
conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla
disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione
del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il
protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivita’, e
comunque rispettano i criteri dell’interoperabilita’ e della
cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere
dettate ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro della
funzione pubblica.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
comma 2-quater.
((e-bis) dell’identificativo del fascicolo medesimo.))
2-quater. Il fascicolo informatico puo’ contenere aree a cui hanno
accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa
individuati; esso e’ formato in modo da garantire la corretta
collocazione, la facile reperibilita’ e la collegabilita’, in
relazione al contenuto ed alle finalita’, dei singoli documenti; e’
inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica
dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.
agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza dei servizi e’ convocata e svolta avvalendosi degli
strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita’
stabiliti dalle amministrazioni medesime.
Art. 42.
Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e
degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani
di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel
rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.
Art. 43.
Riproduzione e conservazione dei documenti
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e’ prescritta la
conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti
informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se
((la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate)) in
modo da garantire la conformita’ dei documenti agli originali
((…)), nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 71.
contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento gia’
conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto
ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformita’ dei
documenti agli originali.
per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze
correnti anche con modalita’ cartacee e sono conservati in modo
permanente con modalita’ digitali ((, nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.))
e le attivita’ culturali sugli archivi delle pubbliche
amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 44.
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici
((assicura)):
documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea
di riferimento di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
delle informazioni identificative, inclusi i’ dati di registrazione e
di classificazione originari;
da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal
disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.
((1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici e’
gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del
trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il
responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui
all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attivita’
di rispettiva competenza.
1-ter. Il responsabile della conservazione puo’ chiedere la
conservazione dei documenti informatici o la certificazione della
conformita’ del relativo processo di conservazione a quanto stabilito
dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonche’ dal
comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee
garanzie organizzative e tecnologiche.))
Art. 44-bis
(( (Conservatori accreditati)
conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei
relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il
riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu’ elevato,
in termini di qualita’ e di sicurezza, chiedono l’accreditamento
presso DigitPA.
eccezione del comma 3, lettera a) e 31.
di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.))
Capo IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Art. 45.
Valore giuridico della trasmissione
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico ((…)),
idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale.
spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende
consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica
del destinatario messa a disposizione dal gestore.
Art. 46.
Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica
possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e
qualita’ personali previste da legge o da regolamento e
indispensabili per il perseguimento delle finalita’ per le quali sono
acquisite.
Art. 47
Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le
pubbliche amministrazioni
avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in
cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento
amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma
restando l’eventuale responsabilita’ per danno erariale, comporta
responsabilita’ dirigenziale e responsabilita’ disciplinare.
valide se:
elettronica qualificata;
all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle
regole tecniche di cui all’articolo 71((. È in ogni caso esclusa la
trasmissione di documenti a mezzo fax));
certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68.
all’articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare
nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata
per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni
utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri
dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei
dati personali e previa informativa agli interessati in merito al
grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
Art. 48.
(( (Posta elettronica certificata)
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante
la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni
tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito DigitPA.
effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge
disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi
se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche,
ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 1.))
Art. 49.
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica,
duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o
sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi
per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere
rese pubbliche.
trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del
gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprieta’
del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Capo V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE
Sezione I
Dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 50
Disponibilita’ dei dati delle pubbliche amministrazioni
conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la
fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e
dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita’ dei dati
previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di
protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa
comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti
dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali, e’ reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei
compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a
carico di quest’ultima ((, salvo per la prestazione di elaborazioni
aggiuntive)); e’ fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici
di altre amministrazioni l’amministrazione titolare dei dati
predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo
necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita’ di cui al presente decreto.
Art. 50-bis
(( (Continuita’ operativa)
complessita’ dell’attivita’ istituzionale caratterizzata da un
intenso utilizzo della tecnologia dell’informazione, le pubbliche
amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di
assicurare la continuita’ delle operazioni indispensabili per il
servizio e il ritorno alla normale operativita’.
assicura l’omogeneita’ delle soluzioni di continuita’ operativa
definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza
almeno annuale il Parlamento.
principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della
continuita’ operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano
tiene conto delle potenziali criticita’ relative a risorse umane,
strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le
amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita’ del piano di
continuita’ operativa con cadenza biennale;
integrante di quello di continuita’ operativa di cui alla lettera a)
e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il
funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure
informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione.
DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire
la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica
annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery
delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di
fattibilita’ tecnica; su tali studi e’ obbligatoriamente acquisito il
parere di DigitPA.))
Art. 51.
((Sicurezza dei dati,
dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni))
((1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 sono
individuate le modalita’ che garantiscono l’esattezza, la
disponibilita’, l’accessibilita’, l’integrita’ e la riservatezza dei
dati, dei sistemi e delle infrastrutture.))
((1-bis. DigitPA, ai fini dell’attuazione del comma 1:
incidenti di sicurezza informatici;
l’innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al
comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.))
essere custoditi e controllati con modalita’ tali da ridurre al
minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o
non consentito o non conforme alle finalita’ della raccolta.
((2-bis. Le amministrazioni hanno l’obbligo di aggiornare
tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a
conoscenza dell’inesattezza degli stessi.))
Art. 52.
(Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche
amministrazioni).
riutilizzo dei dati e documenti e’ disciplinato dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice
e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati, dei
metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i
regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facolta’ di accesso
telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe
tributaria.
con qualsiasi modalita’, senza l’espressa adozione di una licenza di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto
ai sensi all’articolo 68, comma 3, del presente Codice ((, ad
eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali))
del presente Codice. L’eventuale adozione di una licenza di cui al
citato articolo 2, comma 1, lettera h), e’ motivata ai sensi delle
linee guida nazionali di cui al comma 7.
appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la
gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire
l’accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e
giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture
di dati e delle relative banche dati.
riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i
parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi
dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua
le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per
l’innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo,
un’ Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle
politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico ((,
nonche’ azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici)) e un
rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in
Italia; tale rapporto e’ pubblicato in formato aperto sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la
determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e
le modalita’ di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente
Codice con l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello
nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle
suddette linee guida.
l’innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo
stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione
vigente.(19)
————–
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
“In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all’articolo 52,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati
gia’ pubblicati, la disposizione di cui all’articolo 52, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.”
Art. 53
Caratteristiche dei siti
istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di
accessibilita’, nonche’ di elevata usabilita’ e reperibilita’, anche
da parte delle persone disabili, completezza di informazione,
chiarezza di linguaggio, affidabilita’, semplicita’ di’
consultazione, qualita’, omogeneita’ ed interoperabilita’. Sono in
particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui
all’articolo 54.
sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni
centrali.
autonomie locali affinche’ realizzino siti istituzionali con le
caratteristiche di cui al comma 1.
Art. 54
(( (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). ))
((1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di
cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai
sensi dell’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n.
190)).
Art. 55.
Consultazione delle iniziative normative del Governo
telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo,
nonche’ i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando
forme di partecipazione del cittadino in conformita’ con le
disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo’ inoltre pubblicare atti legislativi e
regolamentari in vigore, nonche’ i massimari elaborati da organi di
giurisdizione.
individuate le modalita’ di partecipazione del cittadino alla
consultazione gratuita in via telematica.
Art. 56
Dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado
giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi
abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo
interno e sul sito istituzionale ((…)) delle autorita’ emananti.
contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono
contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito
istituzionale ((…)), osservando le cautele previste dalla normativa
in materia di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze
e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria
dell’autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque,
rese accessibili ai sensi dell’articolo 51 del codice in materia di
protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n.
196 del 2003.
Art. 57.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).
Art. 57-bis
(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).
((1. Al fine di assicurare la pubblicita’ dei riferimenti
telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici
servizi e’ istituito l’indice degli indirizzi della pubblica
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono
indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare
per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio
di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche
amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati)).
DigitPA, che puo’ utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia’
formati dalle amministrazioni pubbliche.
dell’indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale
secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli
elementi necessari al completamento dell’indice e del loro
aggiornamento e’ valutata ai fini della responsabilita’ dirigenziale
e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti
responsabili.
Sezione II
Fruibilita’ dei dati
Art. 58
Modalita’ della fruibilita’ del dato
altro non modifica la titolarita’ del dato.
messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie
basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione
applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e). L’Agenzia
per l’Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione
telematica, ((ivi incluso il Ministero della giustizia,)) definisce
entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole
tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi.
dell’attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con
apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro delegato.
3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.
3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di
dati territoriali.
Art. 59
Dati territoriali
geograficamente localizzata.
territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di
definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati
territoriali, la documentazione, la fruibilita’ e lo scambio dei dati
stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza
con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema
pubblico di connettivita’.
disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,
regionale e locale, presso il ((DigitPA)) e’ istituito il Repertorio
nazionale dei dati territoriali.
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997,
funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione,))
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali,
sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali
delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281,
sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del
repertorio nazionale dei dati territoriali, nonche’ delle modalita’
di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per
la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali
detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonche’ le regole
ed i costi per l’utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali
rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni
direttamente interessate che vi provvedono nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di
cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
7-bis. Nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale
rientra la base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del
territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati
catastali conformemente alle finalita’ ed alle condizioni stabilite
dall’articolo 50, il direttore dell’Agenzia del territorio, di
concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali
delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno
2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema
pubblico di connettivita’, le regole tecnico economiche per
l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi
informatici di altre amministrazioni.
Art. 60.
Base di dati di interesse nazionale
informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche
amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui
conoscenza e’ utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per
fini statistici, per l’esercizio delle proprie funzioni e nel
rispetto delle competenze e delle normative vigenti.
basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna
tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto
dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce
l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da parte
delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali
sistemi informativi e le modalita’ di aggiornamento sono attuate
secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita’ di
cui all’articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema
statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989,
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per
l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in
volta interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle
materie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali e l’Istituto nazionale di statistica. Con il medesimo
decreto sono altresi’ individuate le strutture responsabili della
gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche
tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.
3-bis. In sede di prima applicazione e fino all’adozione del
decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati
di interesse nazionale:
all’articolo 62-bis;
asilo di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
((f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 1,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503)).
con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore
informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
Art. 61.
Delocalizzazione dei registri informatici
pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su
supporti informatici in conformita’ alle disposizioni del presente
codice, secondo le regole tecniche stabilite dall’articolo 71, nel
rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice
civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati
anche in luogo diverso dall’Ufficio territoriale competente.
Art. 62
(Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR).
nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di
interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 60, che subentra
all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del
quinto comma dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e
all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE),
istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero” Tale base di dati
e’ sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in
conformita’ alle regole tecniche di cui all’articolo 51. I risultati
dell’audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la
protezione dei dati personali.
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l’ANPR subentra altresi’ alle anagrafi della popolazione residente e
dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni. Con il
decreto di cui al comma 6 e’ definito un piano per il graduale
subentro dell’ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31
dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l’ANPR
acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e’ ancora avvenuto il
subentro. L’ANPR e’ organizzata secondo modalita’ funzionali e
operative che garantiscono la univocita’ dei dati stessi.
((2-bis. L’ANPR contiene altresi’ l’archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e
fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all’articolo
1931 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita’ definite con
uno dei decreti di cui al comma 6, in cui e’ stabilito anche un
programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.))
degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di
competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell’articolo 54,
comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette
a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni
necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle
proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall’ANPR e solo
fino al completamento dell’Anagrafe nazionale, il comune puo’
utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente,
costantemente allineati con l’ANPR.)) L’ANPR consente esclusivamente
ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita’ telematica. I
comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite
convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti
aventi diritto. L’ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli
organismi che erogano pubblici servizi l’accesso ai dati contenuti
nell’ANPR.
di integrazione nell’ANPR dei dati dei cittadini attualmente
registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche’
dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza
della carta di identita’ della popolazione residente.
dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2,
comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell’ANPR,
che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato
all’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia per l’Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche’ con la
Conferenza Stato – citta’, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d’interesse dei
comuni, sentita l’ISTAT e acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita’
di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con
riferimento:
trattamento dei dati personali, alle modalita’ e ai tempi di
conservazione dei dati e all’accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie finalita’ istituzionali secondo le
modalita’ di cui all’articolo 58;
banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita’ di cui al capo VIII
del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una
volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita’ di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e
delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del
Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
(21)
————-
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 13, comma 2-ter) che i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle
disposizioni di cui al presente articolo qualora non ancora adottati
e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche
ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
Art. 62-bis
(((Banca dati nazionale dei contratti pubblici).
1.Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti
dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la trasparenza
e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per
l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture,
anche al fine del rispetto della legalita’ e del corretto agire della
pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si
utilizza la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” (BDNCP)
istituita, presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati
previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal
relativo regolamento attuativo.))
Art. 62-ter
(( (Anagrafe nazionale degli assistiti). ))
((1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della
spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione
amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche
amministrazioni, e’ istituita, nell’ambito del sistema informativo
realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione
di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche
esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA),
nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 62 del
presente decreto, subentra, per tutte le finalita’ previste dalla
normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti
tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo
7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarita’
dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.
disponibilita’ dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa
contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative
finalita’ istituzionali, secondo le modalita’ di cui all’articolo 58,
comma 2, del presente decreto.
fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto
dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facolta’
dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell’ANA,
secondo le modalita’ di cui al comma 1 dell’articolo 6 del presente
decreto, ovvero di richiedere presso l’azienda sanitaria locale
competente copia cartacea degli stessi.
da’ immediata comunicazione in modalita’ telematica alle aziende
sanitarie locali interessate dal trasferimento. L’azienda sanitaria
locale nel cui territorio e’ compresa la nuova residenza provvede
alla presa in carico del cittadino, nonche’ all’aggiornamento
dell’ANA per i dati di propria competenza. Nessun’altra comunicazione
in merito al trasferimento di residenza e’ dovuta dal cittadino alle
aziende sanitarie locali interessate.
realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto
disposto dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
le modalita’ definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 7, l’accesso ai dati e la disponibilita’
degli strumenti funzionali a garantire l’appropriatezza e l’efficacia
delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonche’ per le
finalita’ di cui all’articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:
medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;
agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie
locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
per l’interoperabilita’ dell’ANA con le altre banche dati di
rilevanza nazionale e regionale, nonche’ le modalita’ di cooperazione
dell’ANA con banche dati gia’ istituite a livello regionale per le
medesime finalita’, nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita’, ai
sensi del presente decreto.))
Sezione III
Servizi in rete
Art. 63.
Organizzazione e finalita’ dei servizi in rete
di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di
efficacia, economicita’ ed utilita’ e nel rispetto dei principi di
eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le
dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale
destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di
disagio.
progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore
soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo
la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e
l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente. A tal fine,
sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata,
continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita’ alle
regole tecniche da emanare ai sensi dell’articolo 71. Per le
amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le
regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione
permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti
locali di cui all’articolo 14, comma 3-bis.
procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli
adempimenti di cittadini ed imprese e rendere piu’ efficienti i
procedimenti che interessano piu’ amministrazioni, attraverso idonei
sistemi di cooperazione.
((3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e
favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed
estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici,
ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei
propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la
presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e
garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche’
per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
3-ter. A partire dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati al comma
3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta
elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i
servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta
giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel
sito web istituzionale l’elenco dei provvedimenti adottati ai sensi
dei commi 3-bis e 3-ter, nonche’ termini e modalita’ di utilizzo dei
servizi e dei canali telematici e della posta elettronica
certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al
principio di esclusivita’ indicato dal comma 3-bis, anche al fine di
escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica)).
Art. 64
Modalita’ di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni
servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria
l’identificazione informatica.
2.Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai
servizi in rete da esse erogati che richiedono l’identificazione
informatica anche con strumenti diversi dalla carta d’identita’
elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche’ tali
strumenti consentano l’individuazione del soggetto che richiede il
servizio. ((Con l’istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis,
le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso in rete ai
propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero
mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID)). L’accesso con
carta d’identita’ elettronica e carta nazionale dei servizi e’
comunque consentito indipendentemente dalle modalita’ di accesso
predisposte dalle singole amministrazioni.
((2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare
l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in
mobilita’, e’ istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale,
il sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale di
cittadini e imprese (SPID).
2-ter. Il sistema SPID e’ costituito come insieme aperto di
soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte
dell’Agenzia per l’Italia digitale, secondo modalita’ definite con il
decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di
registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli
strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per
conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita’ di erogatori di
servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli
interessati.
2-quater. Il sistema SPID e’ adottato dalle pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo le modalita’ definiti con il
decreto di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Ai fini dell’erogazione dei propri servizi in rete, e’
altresi’ riconosciuta alle imprese, secondo le modalita’ definite con
il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta’ di avvalersi del
sistema SPID per la gestione dell’identita’ digitale dei propri
utenti. L’adesione al sistema SPID per la verifica dell’accesso ai
propri servizi erogati in rete per i quali e’ richiesto il
riconoscimento dell’utente esonera l’impresa da un obbligo generale
di sorveglianza delle attivita’ sui propri siti, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
dei gestori dell’identita’ digitale;
organizzative da adottare anche al fine di garantire
l’interoperabilita’ delle credenziali e degli strumenti di accesso
resi disponibili dai gestori dell’identita’ digitale nei riguardi di
cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
qualita’ di utenti di servizi in rete;
amministrazioni in qualita’ di erogatori di servizi in rete;
in qualita’ di erogatori di servizi in rete)).
————-
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l’art. 1, comma
1), in relazione al comma 3 del presente articolo, che “È fissato al
31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi
giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data
anteriore al 15 marzo 2011”.
Art. 65
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per
via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici)) ai
sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
elettronica qualificata, il cui certificato e’ rilasciato da un
certificatore accreditato;
informatico con l’uso della carta d’identita’ elettronica o della
carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, nei limiti
di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente nonche’ quando le istanze e le dichiarazioni sono
inviate con le modalita’ di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria
casella di posta elettronica certificata purche’ le relative
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione
del titolare, anche per via telematica secondo modalita’ definite con
regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e cio’ sia
attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di
trasmissione telematica nel settore tributario;
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su
proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere
individuati i casi in cui e’ richiesta la sottoscrizione mediante
firma digitale.
((1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare
dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate
ai sensi e con le modalita’ di cui al comma 1, lettere a), c) e
c-bis), comporta responsabilita’ dirigenziale e responsabilita’
disciplinare dello stesso.))
secondo le modalita’ previste dal comma 1 sono equivalenti alle
istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta
in presenza del dipendente addetto al procedimento ;
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e’ sostituito dal seguente:
“2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Sezione IV
Carte elettroniche
Art. 66
Carta d’identita’ elettronica e carta nazionale dei servizi
d’identita’ elettronica, e dell’analogo documento, rilasciato a
seguito della denuncia di nascita e prima del compimento ((dell’eta’
prevista dalla legge per il rilascio della carta d’identita’
elettronica)), sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
diffusione e l’uso della carta nazionale dei servizi sono definite
con uno o piu’ regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei
Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti
principi:
richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che
intendono rilasciarla;
nazionale dei servizi e’ a carico delle singole amministrazioni che
le emettono;
all’erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
devono consentirne l’accesso ai titolari delle carta nazionale dei
servizi indipendentemente dall’ente di emissione, che e’ responsabile
del suo rilascio;
per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
((dell’eta’ prevista dalla legge per il rilascio della carta
d’identita’ elettronica)), devono contenere:
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
((dell’eta’ prevista dalla legge per il rilascio della carta
d’identita’ elettronica)), possono contenere, a richiesta
dell’interessato ove si tratti di dati sensibili:
esclusione, in ogni caso, del DNA;
semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi al cittadino,
anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia
di riservatezza;
debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri
soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione
telematica per l’effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni, secondo le modalita’ stabilite con le
regole tecniche di cui all’articolo 71, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
l’innovazione e le tecnologie e del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identita’ elettronica,
del documento di identita’ elettronico e della carta nazionale dei
servizi, nonche’ le modalita’ di impiego.
cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni,
nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare
modalita’ di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo
per l’erogazione di ulteriori servizi o utilita’.
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalita’
elettroniche e contenere le funzionalita’ della carta nazionale dei
servizi per consentire l’accesso per via telematica ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e
le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere
rilasciate anche ai titolari di carta di identita’ elettronica.
Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 67.
Modalita’ di sviluppo ed acquisizione
finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di
innovazione tecnologica, possono selezionare uno o piu’ proposte
utilizzando il concorso di idee di cui all’articolo 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
aventi ad oggetto la progettazione, o l’esecuzione, o entrambe, degli
appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi
del comma 1, previo parere tecnico di congruita’ del ((DigitPA));
alla relativa procedura e’ ammesso a partecipare, ai sensi
dell’articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai
sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti
soggettivi.
Art. 68.
Analisi comparativa delle soluzioni
o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita’ e di
efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralita’
tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
della pubblica amministrazione;
d’uso;
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere
all’acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione
comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei
seguenti criteri:
acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
aperto nonche’ di standard in grado di assicurare l’interoperabilita’
e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione;
conformita’ alla normativa in materia di protezione dei dati
personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di
software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti
motivatamente l’impossibilita’ di accedere a soluzioni gia’
disponibili all’interno della pubblica amministrazione, o a software
liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da
soddisfare, e’ consentita l’acquisizione di programmi informatici di
tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di
cui al presente comma e’ effettuata secondo le modalita’ e i criteri
definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale, che, a richiesta di
soggetti interessati, esprime altresi’ parere circa il loro rispetto.
nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni
informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi
funzionali resi noti ai sensi dell’articolo 70, che assicurino
l’interoperabilita’ e la cooperazione applicativa e consentano la
rappresentazione dei dati e documenti in piu’ formati, di cui almeno
uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali
esigenze.
2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al
DigitPA l’adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche
tecnologiche, e organizzative,adottate, fornendo ogni utile
informazione ai fini della piena conoscibilita’ delle soluzioni
adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la
piu’ ampia diffusione delle migliori pratiche.
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
caratteristiche:
1)sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne
permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita’
commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti
all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti
telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai
costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione ((,
salvo i casi previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le
modalita’ di cui al medesimo articolo)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL
D.LGS. 18 MAGGIO 2015, N. 102)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18
MAGGIO 2015, N. 102)).
annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle
pubbliche amministrazioni e delle modalita’ di trasferimento dei
formati.
Art. 69.
Riuso dei programmi informatici
((informatici)) realizzati su specifiche indicazioni del committente
pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della
documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche
amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle
proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
proprieta’ delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei
capitolati o nelle specifiche di progetto e’ previsto ove possibile,
che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese
dell’amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme
((e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da
DigitPA, ai sensi dell’articolo 68, comma 2)).
l’acquisizione di programmi informatici ((o di singoli moduli)), di
cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei
programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre
amministrazioni.
sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse
possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano
conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di
quest’ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo,
a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che
consentono il ((riuso dei programmi o dei singoli moduli)). Le
clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la
prestazione dei servizi indicati.
Art. 70.
Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
((1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note
applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni,
idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con
riferimento a singoli moduli,segnalando quelle che, in base alla
propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche
organizzative e tecnologiche.))
programmi applicativi valutano preventivamente la possibilita’ di
riuso delle applicazioni analoghe rese note dal ((DigitPA))ai sensi
del comma 1, motivandone l’eventuale mancata adozione.
Capo VII
REGOLE TECNICHE
Art. 71
Regole tecniche
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto
con ((il Ministro della giustizia e con)) i Ministri competenti,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione
dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione
obbligatoria del parere tecnico di DigitPA. Le amministrazioni
competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione
dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di
parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo
precedente, il parere si intende interamente favorevole.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in
conformita’ ai requisiti tecnici di accessibilita’ di cui
all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline
risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello
internazionale ed alle normative dell’Unione europea.
restano in vigore fino all’adozione delle regole tecniche adottate ai
sensi del presente articolo.
((Capo VIII
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ E RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SEZIONE I
Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita’))
Art. 72
(( Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita’ ))
(( 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati,
oggetti multimediali e fonia;
gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti
informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i
cittadini;
di interoperabilita’ di base;
circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l’erogazione fra
le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
connettivita’ finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici
delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei
metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.))
((1))
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’
sostituita dalla seguente: “Capo IX” e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 73
Sistema pubblico di connettivita’ (SPC)
Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione
interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie
locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di
connettivita’ (SPC), al fine di assicurare il coordinamento
informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali,
regionali e locali e promuovere l’omogeneita’ nella elaborazione e
trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione
delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla
realizzazione di servizi integrati.
tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la
diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica
amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilita’ di
base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici
e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza
delle informazioni, nonche’ la salvaguardia e l’autonomia del
patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
principi:
natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
interoperabilita’ e di supporto alla cooperazione applicativa;
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. (1)
((3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita’
sono dettate ai sensi dell’articolo 71.))
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’
sostituita dalla seguente: “Capo IX” e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 74
(( Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ))
(( 1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
La Rete costituisce l’infrastruttura di connettivita’ che collega,
nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni
con gli uffici italiani all’estero, garantendo adeguati livelli di
sicurezza e qualita’.)) ((1))
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’
sostituita dalla seguente: “Capo IX” e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
((SEZIONE II
Sistema pubblico di connettivita’ SPC))
Art. 75
Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita’
2, comma 2.
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all’esercizio delle
sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale,
consultazioni elettorali.
Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche’ dell’articolo 25 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e’ comunque garantita la
connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi
competenti per l’esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa
nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che
assicurino riservatezza e sicurezza. È altresi’ garantita la
possibilita’ di connessione al SPC delle autorita’ amministrative
indipendenti. (1)
((3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono
finalita’ di pubblico interesse possono usufruire della connessione
al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole
tecniche, previa delibera della Commissione di cui all’articolo 79.))
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’
sostituita dalla seguente: “Capo IX” e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 76
(( Scambio di documenti informatici nell’ambito
del Sistema pubblico diconnettivita’ ))
(( 1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche
amministrazioni nell’ambito del SPC, realizzati attraverso la
cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e
regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido
ad ogni effetto di legge.)) ((1))
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’
sostituita dalla seguente: “Capo IX” e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 77
(( Finalita’ del Sistema pubblico di connettivita’ ))
(( 1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita’:
pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di
funzionalita’, qualita’ e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da
poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche
amministrazioni aderenti al SPC;
centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet,
nonche’ con le reti di altri enti, promuovendo l’erogazione di
servizi di qualita’ e la miglior fruibilita’ degli stessi da parte
dei cittadini e delle imprese;
consenta l’interoperabilita’ tra tutte le reti delle pubbliche
amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto
il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere
l’interconnessione delle proprie sedi e realizzare cosi’ anche
l’infrastruttura interna di comunicazione;
coerente con l’attuale situazione di mercato e le dimensioni del
progetto stesso;
SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle
informazioni, nel rispetto dell’autonomia del patrimonio informativo
delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia
di protezione dei dati personali. ))
Art. 78
Compiti delle pubbliche amministrazioni
nel Sistema pubblico di connettivita’
funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei
propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi,
soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le
altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui
((all’articolo 73, comma 3-bis)). ((Le stesse pubbliche
amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di
gestire soluzioni infrastrutturali per l’erogazione di servizi comuni
a piu’ amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la
compatibilita’ con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di
modalita’ atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.))
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilita’ di
cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi
informativi automatizzati, di cui all’articolo 10, comma 1, dello
stesso decreto legislativo.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative
e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all’articolo 1,
comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire
dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso
alla data predetta ad utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo
Internet” (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettivita’ o da
analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.
2-ter. Il ((DigitPA)) effettua azioni di monitoraggio e verifica
del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma
2-bis comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo,
del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese
di telefonia.
Art. 79
(( Commissione di coordinamento del
Sistema pubblico di connettivita’ ))
(( 1. È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di
seguito denominata: “Commissione”, preposta agli indirizzi strategici
del SPC.
rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la
cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
dell’architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle
esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunita’
derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’articolo 71;
alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei
fornitori qualificati SPC di cui all’articolo 82;
fornitori qualificati di cui all’articolo 82;
fornitori qualificati del SPC;
la connettivita’, l’interoperabilita’ di base e avanzata, la
cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
semplice o qualificata dei componenti in relazione all’argomento in
esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo
insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza
qualificata dei suoi componenti. ))
Art. 80
Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico
di connettivita’
Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata
professionalita’ ed esperienza nel settore, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati
in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro
per l’innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per
la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti
dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie e’ nominato in
rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando
esamina questioni di interesse della rete internazionale della
pubblica amministrazione la Commissione e’ integrata da un
rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne
faccia gia’ parte.
((2. Il Presidente della Commissione e’ il Commissario del Governo
per l’attuazione dell’agenda digitale o, su sua delega, il Direttore
dell’Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della
Commissione restano in carica per un triennio e l’incarico e’
rinnovabile)).
quattro volte l’anno.
partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla
corresponsione di alcuna indennita’, emolumento, compenso e rimborso
spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di
missione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
DigitPA, di seguito denominato: “DigitPA” e sulla base di specifiche
convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di
uno o piu’ organismi di consultazione e cooperazione istituiti con
appositi accordi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
relazione all’evoluzione delle tecnologie dell’informatica e della
comunicazione, la Commissione puo’ avvalersi, nell’ambito delle
risorse finanziarie assegnate al DigitPA a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti
di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo
le modalita’ definite nei regolamenti di cui all’articolo 87.
Art. 81
Ruolo del DigitPA
forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi,
gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative
preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2.
progettazione, la realizzazione, la gestione e l’evoluzione del SPC
per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
((2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo
5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di
connettivita’, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e
l’interoperabilita’ tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori
di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l’autenticazione
certa dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione
del processo di pagamento.))
Art. 82
Fornitori del Sistema pubblico di connettivita’
nazionale e regionale in attuazione delle finalita’ di cui
all’articolo 77.
regolamenti previsti dall’articolo 87, sono inseriti negli elenchi di
competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica,
esclusivamente ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al
presente decreto, e tenuti rispettivamente dal ((DigitPA)) a livello
nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I
fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati
fornitori qualificati SPC.
1, sono erogati, nell’ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che
abbiano ottenuto l’iscrizione nell’elenco di competenza nazionale o
regionale.
necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
comunicazioni elettroniche;
ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi
qualificati.
inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l’ambito territoriale di
esercizio dell’attivita’;
gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche
sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.
Art. 83
Contratti quadro
nazionale e le regioni nell’ambito del proprio territorio, per
soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e
indipendenza di giudizio, nonche’ per garantire la fruizione, da
parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di
disponibilita’ dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali
proposte dal miglior offerente, nonche’ una maggiore affidabilita’
complessiva del sistema, promuovendo, altresi’, lo sviluppo della
concorrenza e assicurando la presenza di piu’ fornitori qualificati,
stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per
la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in
materia, uno o piu’ contratti-quadro con piu’ fornitori per i servizi
di cui all’articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre
con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti
esecutivi dei contratti-quadro con uno o piu’ fornitori di cui al
comma 1, individuati dal ((DigitPA)). Gli atti esecutivi non sono
soggetti al parere del ((DigitPA)) e, ove previsto, del Consiglio di
Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato
art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno
facolta’ di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.
Art. 84
Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria
della pubblica amministrazione, presentano al ((DigitPA)) , secondo
le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC,
da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo
contratto quadro di cui all’articolo 83, comma 1, termine di
cessazione dell’operativita’ della Rete unitaria della pubblica
amministrazione.
riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica
amministrazione si intende effettuato al SPC.
SEZIONE III
Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti del ((DigitPA))
Art. 85
(( Collegamenti operanti per il tramite della
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ))
(( 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l’esigenza
di connettivita’ verso l’estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi
offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
interconnessa al SPC.
di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo
2007, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 75, commi 2 e 3.
1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi
incluse le autorita’ amministrative indipendenti, possono aderire
alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni. ))
Art. 86
Compiti e oneri del ((DigitPA))
gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad
evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la
stipula di appositi contratti-quadro secondo modalita’ analoghe a
quelle di cui all’articolo 83.
SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di
approvazione dei contratti-quadro di cui all’articolo 83, comma 1,
sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle
risorse gia’ previste nel bilancio dello Stato.
infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori
proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una
quota di tali costi e’ a carico delle pubbliche amministrazioni
relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la
relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il
pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto
previsto dal comma 5.
collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui
all’articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza
contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto
quadro di cui all’articolo 83; per gli anni successivi ogni onere e’
a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente
ai servizi acquisiti.
1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che
aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi
ai servizi che utilizzano.
Art. 87
(( Regolamenti ))
(( 1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con uno o piu’ decreti sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottati regolamenti per l’organizzazione del SPC, per l’avvalimento
dei consulenti di cui all’articolo 80, comma 7, e per la
determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per
l’iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui
all’articolo 82. ))
((Capo IX))
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI
Art. 88
Norme transitorie per la firma digitale
certificati rilasciati da certificatori iscritti nell’elenco pubblico
gia’ tenuto dall’Autorita’ per l’informatica nella pubblica
amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma
digitale basata su certificati rilasciati da certificatori
accreditati.((1))
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’
sostituita dalla seguente: “Capo IX” e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 89
Aggiornamenti
atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi
interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino
siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione
delle disposizioni contenute nel presente codice.((1))
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’
sostituita dalla seguente: “Capo IX” e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 90
Oneri finanziari
delle risorse previste a legislazione vigente.((1))
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’
sostituita dalla seguente: “Capo IX” e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 91
Abrogazioni
abrogati:
cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1,
ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25;
26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater;
29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4,
5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo A);
dicembre 2002, n. 289;
; e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n.
229.
commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si
intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n.
443 (Testo B).
z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo);
6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27;
27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies;
29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono
riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 444 (Testo C).
((3-bis. L’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e’ abrogato.
3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e’
abrogato.))((1))
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’
sostituita dalla seguente: “Capo IX” e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 92
Entrata in vigore del codice
decorrere dal 1° gennaio 2006.
TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
=====================================================================
Articolato del codice | Riferimento previgente
Articolo 1 |
(Definizioni) |
=====================================================================
comma 1, lettera a) |==
———————————————————————
” lettera b) |==
———————————————————————
” lettera c) |==
———————————————————————
|Art. 1, comma 1, lettera bb),
” lettera d) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Art. 1, comma 1, lettera t),
” lettera e) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Art. 1, comma 1, lettera aa),
” lettera f) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Art. 1, comma 1, lettera u),
” lettera g) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Art. 22, comma 1, lettera c),
” lettera h) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Art. 22, comma 1, lettera d),
” lettera i) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
” lettera l) |==
———————————————————————
” lettera m) |==
———————————————————————
” lettera n) |==
———————————————————————
” lettera o) |==
———————————————————————
” lettera p) |==
———————————————————————
|Art. 1, comma 1, lettera b),
” lettera q) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Art. 1, comma 1, lettera n),
” lettera r) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Art. 1, comma 1, lettera ee),
” lettera s) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Art. 1, comma 1, lettera cc),
” lettera t) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Art. 1, comma 1, lettera q),
” lettera u) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
” lettera v) |==
———————————————————————
|Art. 22, comma 1, lettera h),
” lettera z) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 2 |
(Finalita’ e ambito di |
applicazione) |==
———————————————————————
Articolo 3 |
(Diritto all’uso delle tecnologie)|==
———————————————————————
Articolo 4 |
(Partecipazione al procedimento |
amministrativo informatico) |==
———————————————————————
Articolo 5 |
(Effettuazione dei pagamenti con |
modalita’ – informatiche) |==
———————————————————————
Articolo 6 |
(Utilizzo della posta elettronica |
certificata) |==
———————————————————————
Articolo 7 |
(Qualita’ dei servizi resi e |
soddisfazione dell’utenza) |==
———————————————————————
Articolo 8 |
(Alfabetizzazione informatica dei |
cittadini) |==
———————————————————————
Articolo 9 |
(Partecipazione democratica |
elettronica) |==
———————————————————————
Articolo 10 |
(Sportelli per le attivita’ |
produttive) |==
———————————————————————
Articolo 11 |
(Registro informatico degli |
adempimenti) amministrativi per le|
imprese) |==
———————————————————————
Articolo 12 |
(Norme generali per l’uso delle |
tecnologie dell’informazione e |
delle comunicazioni nell’azione |
amministrativa) |==
———————————————————————
Articolo 13 |
(Formazione informatica dei |
dipendenti pubblici) |==
———————————————————————
Articolo 14 |
(Rapporti tra Stato, Regioni e |
autonomie locali) |==
———————————————————————
Articolo 15 |
(Digitalizzazione e |
riorganizzazione) |==
———————————————————————
Articolo 16 |
(Competenze del Presidente del |
Consiglio dei Ministri in materia |
di innovazione tecnologica) |==
———————————————————————
Articolo 17 |
(Strutture per l’organizzazione, |
l’innovazione e le tecnologie) |
———————————————————————
|Art. 26, comma 2, lettera a),
comma 1, lettera a) |legge 27 dicembre 2002, n. 289
———————————————————————
|Art. 26, comma 2, lettera e),
” lettera b) |legge 27 dicembre 2002, n. 289
———————————————————————
|Art. 27, comma 1, legge 16 gennaio
” lettera c) |2003, n. 3
———————————————————————
|Art. 26, comma 2, lettera h),
” lettera d) |legge 27 dicembre 2002, n. 289
———————————————————————
” lettera e) |==
———————————————————————
comma 1 bis |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
Articolo 18 |
(Conferenza permanente per |
l’innovazione tecnologica) |
———————————————————————
Articolo 19 |
(Banca dati per la legislazione in|
materia di pubblico impiego) |
———————————————————————
Articolo 20 |
(Documento informatico) |==
———————————————————————
|Articolo 8, comma 1,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
|Articolo 8, comma 2,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 8, comma 3,
comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 8, comma 4,
comma 5 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 21 |
(Valore probatorio del documento |
informatico sottoscritto) |
———————————————————————
|Articolo 10, comma 2,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 10, comma 1 e 3,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 29-quater, comma 1,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 10, comma 5,
comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 10, comma 6,
comma 5 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 22 |
(Documenti informatici delle |
pubbliche amministrazioni) |
———————————————————————
|Articolo 9, comma 1,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 9, comma 2,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
comma 2 bis |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
|Articolo 9, comma 4,
comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 23 |
(Copie di atti e documenti |
informatici) |
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
|Articolo 20, comma 1,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
comma 2 bis |==
———————————————————————
|Articolo 20, comma 2,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 20, comma 3,
comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 20, comma 3,
comma 5 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 20, comma 4,
comma 6 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 20, comma 5,
comma 7 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 24 |
(Firma digitale) |
———————————————————————
|Articolo 23, comma 1,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 23, comma 4,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 23, comma 2,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 23, comma 5,
comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 25 |
(Firma autenticata) |
———————————————————————
|Articolo 24, comma 1,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 24, comma 2,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 24, comma 3,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 24, comma 4,
comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 26 |
(Certificatori) |
———————————————————————
|Articolo 26, comma 1,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 26, comma 2,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 26, comma 3,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 27 |
(Certificatori qualificati) |
———————————————————————
|Articolo 27, comma 1,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 27, comma 2,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 27, comma 3,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 27, comma 4,
comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 28 |
(Certificati qualificati) |
———————————————————————
|Articolo 27-bis, c. 1, lettera a),
comma 1 lettera a) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 27-bis, c. 1, lettera b),
” lettera b) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 27-bis, c. 1, lettera c),
” lettera c) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 27-bis, c. 1, lettera d),
” lettera d) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 27-bis, c. 1, lettera e),
” lettera e) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 27-bis, c. 1, lettera f),
” lettera f) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 27-bis, c. 1, lettera g),
” lettera g) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 27-bis, comma 2,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 27-bis, comma 3,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
comma 4 |==
———————————————————————
Articolo 29 |
(Accreditamento) |
———————————————————————
|Articolo 28, comma 1,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 28, comma 2,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 28, comma 3,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 28, comma 4, D.P.R. 28
comma 4 |dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 28, comma 5,
comma 5 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 28, comma 6,
comma 6 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 28, comma 7,
comma 7 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
comma 8 |==
———————————————————————
Articolo 30 |
(Responsabilita’ del |
certificatore) |
———————————————————————
|Articolo 28-bis, c. 1, lettera a),
comma 1, lettera a) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 28-bis, c. 1, lettera b),
” lettera b) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 28-bis, c. 1, lettera c),
” lettera c) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
” lettera d) |==
———————————————————————
|Articolo 28-bis, c. 2,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 28-bis, c. 3,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 31 |
(Vigilanza sull’attivita’ di |
certificazione) |
———————————————————————
|Articolo 29, D.P.R. 28 dicembre
comma 1 |2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 32 |
(Obblighi del titolare e del |
certificatore) |
———————————————————————
|Articolo 29-bis, comma 1,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 29-bis, comma 1,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 29-bis, comma 2,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
comma 4 |==
———————————————————————
comma 5 |==
———————————————————————
Articolo 33 |
(Uso di pseudonimi) |
———————————————————————
|Articolo 29-ter, comma 1,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 34 |
(Norme particolari per le |
pubbliche amministrazioni e per |
altri soggetti qualificati) |
———————————————————————
|Articolo 29-quinquies, c. 1,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 29-quinquies, c. 2,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 29-quinquies, c. 3,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
comma 4 |==
———————————————————————
comma 5 |==
———————————————————————
Articolo 35 |
(Dispositivi sicuri e procedure |
per la generazione della firma) |
———————————————————————
|Articolo 29-sexies, comma 1,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 29-sexies, comma 2,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 29-sexies, comma 3,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 29-sexies, comma 4,
comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 10, comma 1, decreto
comma 5 |legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
———————————————————————
|Articolo 10, comma 3, decreto
comma 6 |legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
———————————————————————
Articolo 36 |
(Revoca e sospensione dei |
certificati qualificati) |
———————————————————————
|Articolo 29-septies, comma 1,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 29-septies, comma 2,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 29-septies, comma 3,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 29-septies, comma 4,
comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 37 |
(Cessazione dell’attivita) |
———————————————————————
|Articolo 29-octies, comma 1,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 29-octies, comma 2,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 29-octies, comma 3,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 29-octies, comma 4,
comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 38 |
(Pagamenti informatici) |
———————————————————————
|Articolo 12, D.P.R. 28 dicembre
comma 1 |2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 39 |
(Libri e scritture) |
———————————————————————
|Articolo 13, D.P.R. 28 dicembre
comma 1 |2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 40 |
(Formazione di documenti |
informatici) |
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
comma 4 |==
———————————————————————
Articolo 41 |
(Procedimento e fascicolo |
informatico) |
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
comma 2 bis |==
———————————————————————
comma 2 ter |==
———————————————————————
comma 2 quater |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
Articolo 42 |
(Sviluppo dei sistemi informativi |
delle pubbliche amministrazioni) |
———————————————————————
|Articolo 51, comma 3,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 43 |
(Riproduzione e conservazione dei |
documenti) |
———————————————————————
|Articolo 6, comma 1,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
|Articolo 6, comma 4,
comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 44 |
(Requisiti per la conservazione |
dei documenti informatici) |
———————————————————————
comma 1, lettera a) |==
———————————————————————
” lettera b) |==
———————————————————————
” lettera c) |==
———————————————————————
” lettera d) |==
———————————————————————
Articolo 45 |
(Valore giuridico della |
trasmissione) |LIBRO II
———————————————————————
|Articolo 43, comma 6,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 14, comma 1,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 46 |
(Dati particolari contenuti nei |
documenti trasmessi) |
———————————————————————
comma 1 |
———————————————————————
Articolo 47 |
(Trasmissione dei documenti |
attraverso la posta elettronica |
nelle pubbliche amministrazioni) |
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
Articolo 48 |
(Posta elettronica certificata) |
———————————————————————
comma 1 |LIBRO II
———————————————————————
|Articolo 14, comma 3,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 14, comma 2,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 49 |
(Segretezza della corrispondenza |
trasmessa per via telematica) |
———————————————————————
|Articolo 17, comma 1,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 17, comma 2,
comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 50 |
(Disponibilita’ dei dati delle |
pubbliche amministrazioni) |
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
Articolo 51 |
(Sicurezza dei dati) |
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
Articolo 52 |
(Accesso telematico ai dati e |
documenti delle pubbliche |
amministrazioni) |
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
Articolo 53 |
(Caratteristiche dei siti) |
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
Articolo 54 |
(Contenuto dei siti delle |
pubbliche amministrazioni) |
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
comma 2 bis |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
comma 4 |==
———————————————————————
comma 4 bis |==
———————————————————————
Articolo 55 |
(Consultazione delle iniziative |
normative del Governo) |
———————————————————————
comma 1 |
———————————————————————
comma 2 |
———————————————————————
comma 2 bis |==
———————————————————————
Articolo 56 |
(Dati identificativi delle |
questioni pendenti dinanzi al |
giudice amministrativo e |
contabile) |
———————————————————————
comma 1 |
———————————————————————
comma 2 |
———————————————————————
comma 2 bis |
———————————————————————
Articolo 57 |
(Moduli e, formulari) |
———————————————————————
|Articolo 9, comma 3,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
Articolo 58 |
(Modalita’ della fruibilita’ del |
dato) |
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
Articolo 59 |
(Dati territoriali) |LIBRO II
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
comma 4 |==
———————————————————————
comma 5 |==
———————————————————————
comma 6 |==
———————————————————————
comma 7 |==
———————————————————————
comma 7 bis |==
———————————————————————
Articolo 60 |
(Base di dati di interesse |
nazionale) |LIBRO III
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
comma 4 |==
———————————————————————
Articolo 61 |
(Delocalizzazione dei registri |
informatici) |LIBRO II
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
Articolo 62 |
(Indice nazionale delle anagrafi) |LIBRO II
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
Articolo 63 |
(Organizzazione e finalita’ dei |
servizi in rete) |
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
Articolo 64 |
(Modalita’ di accesso ai servizi |
erogati in rete dalle pubbliche |
amministrazioni) |
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
|Articolo 12, decreto legislativo
comma 3 |n. 10/2002
———————————————————————
Articolo 65 |
(Istanze e dichiarazioni |
presentate alle pubbliche |
amministrazioni per via |
telematica) |
———————————————————————
|Articolo 38, comma 2, lettera a),
comma 1 lettera a) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 38, comma 2, lettera b),
” lettera b) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 38, comma 4,
” lettera c) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
comma 4 |==
———————————————————————
Articolo 66 |
(Carta d’identita’ elettronica e |
carta nazionale dei servizi |
———————————————————————
|Articolo 36, comma 1,
comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 27, comma 8, lettera b),
comma 2 |L. 16 gennaio 2003, n. 3
———————————————————————
|Articolo 36, comma 2,
comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 36, comma 3,
comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 36, comma 4,
comma 5 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 36, comma 5,
comma 6 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
|Articolo 36, comma 6,
comma 7 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
———————————————————————
Articolo 67 |
(Modalita’ di sviluppo ed |
acquisizione) |
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
Articolo 68 |
(Analisi comparativa delle |
soluzioni) |
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
comma 4 |==
———————————————————————
Articolo 69 |
(Riuso dei programmi informatici) |
———————————————————————
|Articolo 25, comma 1,
comma 1 |L. 24 novembre 2000, n. 340
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
comma 3 |==
———————————————————————
comma 4 |==
———————————————————————
Articolo 70 |
(Banca dati dei programmi |
informatici riutilizzabili) |
———————————————————————
comma 1 |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
Articolo 71 |
(Regole tecniche) |
———————————————————————
comma 1 |Articolo 8, comma 2, LIBRO II
———————————————————————
|Articolo 16, comma 1,
comma 1 bis |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
comma 1 ter |==
———————————————————————
comma 2 |==
———————————————————————
Articolo 72 |
(Definizioni relative al sistema |Articolo 1, D.Lgs. 28 febbraio
pubblico di connettivita) |2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 11, comma 1,
|D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
|Articolo 1, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
Articolo 73 |Articolo 2, D.Lgs. 28 febbraio
(Sistema pubblico di connettivita)|2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 2, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 2, comma 2,
comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 2, comma 3,
comma 3 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
Articolo 74 |
(Rete internazionale delle |Articolo 3, D.Lgs. 28 febbraio
pubbliche amministrazioni) |2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 3, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
Articolo 75 |
(Partecipazione al Sistema |Articolo 4, D.Lgs. 28 febbraio
pubblico di connettivita) |2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 4, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 4, comma 2,
comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 4, comma 3,
comma 3 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
Articolo 76 |
(Scambio di documenti informatici |
nell’ambito del sistema pubblico |Articolo 5, D.Lgs. 28 febbraio
di connettivita) |2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 5, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
Articolo 77 |
(Finalita’ del Sistema pubblico di|Articolo 6, D.Lgs. 28 febbraio
connettivita) |2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 6, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
Articolo 78 |
(Compiti delle pubbliche |
amministrazioni nel sistema |Articolo 7, D.Lgs. 28 febbraio
pubblico di connettivita) |2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 7, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 7, comma 2,
Comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
Articolo 79 |
(Commissione di coordinamento del |Articolo 8, D.Lgs. 28 febbraio
Sistema pubblico di connettivita) |2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 8, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 8, comma 2,
comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 8, comma 3,
comma 3 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
Articolo 80 |
(Composizione della Commissione di|
coordinamento del Sistema pubblico|Articolo 9, D.Lgs. 28 febbraio
di connettivita) |2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 9, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 9, comma 2,
comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 9, comma 3,
comma 3 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 9, comma 4,
comma 4 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 9, comma 5,
comma 5 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 9, comma 6,
comma 6 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 9, comma 7,
comma 7 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
Articolo 81 |Articolo 10, D.Lgs. 28 febbraio
(Ruolo del ((DigitPA)) ) |2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 10, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 10, comma 2,
comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
Articolo 82 |
(Fornitori del Sistema pubblico di|Articolo 11, D.Lgs. 28 febbraio
connettivita) |2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 11, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 11, comma 2,
comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 11, comma 3
comma 3 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 11, comma 4,
comma 4 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 11, comma 5,
comma 5 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
Articolo 83 |Articolo 12, D.Lgs. 28 febbraio
(Contratti quadro) |2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 12, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 12, comma 2,
comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
Articolo 84 |
(Migrazione della Rete unitaria |Articolo 13, D.Lgs. 28 febbraio
della pubblica amministrazione) |2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 13, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 13, comma 2,
comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
Articolo 85 |
(Collegamenti operanti per il |
tramite della rete internazionale |Articolo 14, D.Lgs. 28 febbraio
delle pubbliche amministrazioni) |2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 14, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 14, comma 2,
comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 14, comma 3,
comma 3 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
Articolo 86 |
(Compiti ed oneri del ((DigitPA)))|
———————————————————————
|Art. 15, comma 1,
comma 1 |DLgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 18, comma 1,
comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 18, comma 2,
comma 3 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 18, comma 3,
comma 4 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
|Articolo 18, comma 4,
comma 5 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
Articolo 87 |
(Regolamenti) |
———————————————————————
|Articolo 17, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
———————————————————————
Articolo 88 |
(Norme transitorie per la firma |
digitale) |
———————————————————————
|Articolo 72, D.Lgs. 7 marzo 2005,
comma 1 |n. 82
———————————————————————
Articolo 89 |
(Aggiornamenti) |
———————————————————————
|Articolo 73, D.Lgs. 7 marzo 2005,
comma 1 |n. 82
———————————————————————
Articolo 90 |
(Oneri finanziari) |
———————————————————————
|Articolo 74, D.Lgs. 7 marzo 2005,
comma 1 |n. 82
———————————————————————
Articolo 91 |
(Abrogazioni) |
———————————————————————
|Articolo 75, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
———————————————————————
|Articolo 75, comma 2,
comma 2 |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
———————————————————————
|Articolo 75, comma 3,
comma 3 |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
———————————————————————
|Articolo 32, comma 1, D.Lgs.
|correttivo ed integrativo del
comma 3-bis |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
———————————————————————
|Articolo 32, comma 1, D.Lgs.
|correttivo ed integrativo del
comma 3-ter |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
———————————————————————
Articolo 92 |
(Entrata in vigore del Codice) |
———————————————————————
|Articolo 76, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
=====================================================================
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 7 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Stanca, Ministro per l’innovazione e le
tecnologie
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Siniscalco, Ministro del-l’economia e
delle finanze
Pisanu, Ministro dell’interno
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita’
produttive
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli