Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)
Vigente al: 6-3-2013
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)
Art. 18
Amministrazione aperta
finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei
compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui
all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e
privati, sono soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet, ai sensi
del presente articolo e secondo il principio di accessibilita’ totale
di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell’ente
obbligato sono indicati: a) il nome dell’impresa o altro soggetto
beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il
titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o
dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e)
la modalita’ seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il
link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato,
nonche’ al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o
servizio.
visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione
«Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto
legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile
consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato
tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il
riuso ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
attuazione dei principi di legalita’, buon andamento e imparzialita’
sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano
entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 117, comma 2,
lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche
amministrazioni centrali, regionali e locali, ((le aziende speciali e
le societa’ in house delle pubbliche amministrazioni)). Le regioni ad
autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo
le previsioni dei rispettivi Statuti.
economici successivi all’entrata in vigore del presente
decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a
mille euro nel corso dell’anno solare previste dal comma 1, e la sua
eventuale omissione o incompletezza e’ rilevata d’ufficio dagli
organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta
responsabilita’ amministrativa, patrimoniale e contabile per
l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La
mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e’ altresi’ rilevabile
dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del
danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi
dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6
settembre 2011, n. 159, l’articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012,
pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai
connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le
disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, e’ autorizzato ad adottare
entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata,
un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con
il presente articolo ed a disciplinare le modalita’ di pubblicazione
dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della
trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo
stesso regolamento potra’ altresi’ disciplinare le modalita’ di
attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e
per quelli diretti ad una pluralita’ di soggetti sulla base del
medesimo titolo.
((7. All’attuazione del presente articolo si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica)).