Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Vigente al: 5-1-2016
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l’articolo
23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13 febbraio 2006;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformita’ a
quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni di seguito denominata: «legge».
l’esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle
amministrazioni interessate, entro il termine di cui all’articolo 14,
comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi istituita ai sensi dell’articolo 27 della
legge.
Art. 2.
Ambito di applicazione
esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e
i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita’ di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario,
da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale e’ richiesto l’accesso.
amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e
detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui
all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti
dell’autorita’ competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo
stabilmente. La pubblica amministrazione non e’ tenuta ad elaborare
dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Art. 3.
Notifica ai controinteressati
amministrazione cui e’ indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22,
comma 1, lettera c), della legge, e’ tenuta a dare comunicazione agli
stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito
tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono
individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di
cui all’articolo 7, comma 2.
comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla
richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al
comma 1.
Art. 4.
Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi
presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di
interessi diffusi o collettivi.
Art. 5.
Accesso informale
l’esistenza di controinteressati il diritto di accesso puo’ essere
esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale,
all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto
conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano
l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse
connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identita’
e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto
interessato.
accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le
notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra
modalita’ idonea.
presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile
del procedimento amministrativo ed e’ trattata ai sensi
dell’articolo 22, comma 5, della legge.
tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.
documento richiesto riscontri l’esistenza di controinteressati,
invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.
Art. 6.
Procedimento di accesso formale
richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione
del richiedente, sulla sua identita’, sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle
informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilita’ del
documento o sull’esistenza di controinteressati, l’amministrazione
invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui
l’ufficio rilascia ricevuta.
quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e’ dalla
stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale
trasmissione e’ data comunicazione all’interessato.
contenute nei commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5.
trenta giorni, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge,
decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente
o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dal
comma 2.
entro dieci giorni, ne da’ comunicazione al richiedente con
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo
a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento
ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
funzionario preposto all’unita’ organizzativa o altro dipendente
addetto all’unita’ competente a formare il documento o a detenerlo
stabilmente.
Art. 7.
Accoglimento della richiesta e modalita’ di accesso
l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui
rivolgersi, nonche’ di un congruo periodo di tempo, comunque non
inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per
ottenerne copia.
comporta anche la facolta’ di accesso agli altri documenti nello
stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte
salve le eccezioni di legge o di regolamento.
nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla
presenza, ove necessaria, di personale addetto.
asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque
alterati in qualsiasi modo.
da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona
di cui vanno specificate le generalita’, che devono essere poi
registrate in calce alla richiesta. L’interessato puo’ prendere
appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in
visione.
subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi
dell’articolo 25 della legge secondo le modalita’ determinate dalle
singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie
possono essere autenticate.
Art. 8.
Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni
comma 2, riguardano in particolare:
preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;
in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare
adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con
la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di
consultazione;
rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta,
fatte salve le competenze del Ministero dell’economia e delle
finanze;
informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione,
la perdita accidentale, nonche’ la divulgazione non autorizzata. In
tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate
sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante
collegamento in rete, ove esistente.
Art. 9.
Non accoglimento della richiesta
richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del
procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa
vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’articolo 24
della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non
puo’ essere accolta cosi’ come proposta.
assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui
all’articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche
esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
durata.
Art. 10.
Disciplina dei casi di esclusione
regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 24 della legge, nonche’
con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo 24.
legge e’ esercitato secondo le modalita’ di cui all’articolo 9, comma
2.
Art. 11.
Commissione per l’accesso
piena conoscibilita’ dell’azione amministrativa, la Commissione per
l’accesso, di cui all’articolo 27 della legge:
organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per
garantire l’uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le
singole amministrazioni adottano ai sensi dell’articolo 24, comma 2,
della legge, nonche’, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti
all’esercizio e all’organizzazione del diritto di accesso;
l’accesso ai fini dell’emanazione del regolamento di cui
all’articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e
della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di
accesso.
concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti
dall’articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di
cui all’articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla
Commissione per l’accesso i suddetti atti e ogni loro successiva
modificazione.
Art. 12.
Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l’accesso
dell’interessato avverso il diniego espresso o tacito dell’accesso
ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, ed il
ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che
consentono l’accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso
di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
— Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso
puo’ essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
modalita’ di cui all’articolo 3, e’ presentato nel termine di trenta
giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla
formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d’accesso. Nel
termine di quindici giorni dall’avvenuta comunicazione i
controinteressati possono presentare alla Commissione le loro
controdeduzioni.
anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della
Commissione.
silenzio rigetto;
avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove
individuati gia’ in sede di presentazione della richiesta di accesso.
gia’ individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il
ricorso.
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)). Le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del
termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si
intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del
Garante per la protezione dei dati personali il termine e’ prorogato
di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si
intende respinto.
legittimato o comunque privo dell’interesse previsto dall’articolo
22, comma 1, lettera b), della legge;
al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
ricorso non preclude la facolta’ di riproporre la richiesta d’accesso
e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove
determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il
documento.
soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso
termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto
che ha adottato il provvedimento impugnato puo’ emanare l’eventuale
provvedimento confermativo motivato previsto dall’articolo 25, comma
4, della legge.
compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall’articolo
25, comma 4, della legge.
Art. 13.
Accesso per via telematica
lettera e), della legge, assicurano che il diritto d’accesso possa
essere esercitato anche in via telematica. Le modalita’ di invio
delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate
dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli
articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni.
Art. 14.
Disposizioni transitorie e finali
comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai
soggetti indicati nell’articolo 23 della legge. Gli atti adottati da
tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da
tale data. Il diritto di accesso non puo’ essere negato o differito,
se non nei casi previsti dalla legge, nonche’ in via transitoria in
quelli di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base
ad esso.
comma 2, l’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l’articolo 8, in quanto
non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il
diritto all’accesso che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione e secondo quanto previsto
dall’articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali
adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i
rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della
sua entrata in vigore, ferma restando la potesta’ di adottare,
nell’ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e
misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi
territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare
ulteriori livelli di tutela.
sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
Art. 15.
Abrogazioni
abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. È altresi’
abrogato l’articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore
del regolamento di cui all’articolo 24, comma 6, della legge.
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 147